CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1980
Cassazione n. 08259/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1980 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; iedo iLicorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, contestando !a ritenuta configurabilità del reato di cui all'art 336 cod.pen. e la tenuta della motivazione resa con riguardo ai costituti, anche 1.ivL de reato ascr:tto ai T.corrente, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e ch.s. .-itte, con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito in esito ad una lineare e puntuale vaiuta(ione delle risultanze processuali (si veda dalla pagina 4 della setenza impugnata, con rtcolare riguardo ai punti in cui si rimarca l'idoneità e la finalità costrittiva coerentemente e é ii condotta.:142 'corrente)', - vw:,9 che airinarrirnissibilita del ricorso conseguono e pronunce di cui all'art. 616 ( -od orno. pen, P.Q.M. u.Hi3ra inarnmssibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce.ssuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammenue. Così deciso 18 novembre 2022