CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la duplicazione dell'imputazione a carico della Simic e l'assenza della stessa a carico della Bentivoglio è manifestamente infondato, tenuto conto che la omessa completa e precisa indicazione della contestazione contenuta nel frontespizio della sentenza integra, semmai, un mero errore materiale, se del caso emendabile da parte del giudice della sentenza (alla luce della rilevata inammissibilità del presente ricorso), rimanendo comunque incontestata la corretta citazione a giudizio, in appello, il contenuto delle decisioni di merito e del dispositivo afferente alle accuse di evasione nei confronti di entrambe le ricorrenti che si allontanavano dall'abitazione il 15 giugno 2019; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/