CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 14779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 25 giugno 2021, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta 20 maggio/17 giugno 2020, con il quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca di prevenzione (ormai definitiva) dei due immobili, dettagliatamente indicati, siti in Gela (disposta nell'ambito del procedimento con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] anche la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, in quanto ritenuto vicino all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" operante a Gela), formulata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della I. n. 1423 del 1956, a causa della dedotta inconciliabilità tra detta decisione e la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Caltanissetta del 30.10.2018. 2. Avverso detto provvedimento, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia, entrambi, di [OSCURATO:PERSONA], il primo, anche, difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con il quale hanno dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 legge 1423/1956". Dopo avere riassunto i termini della prospettazione difensiva posta a fondamento della richiesta di revoca della confisca definitiva di prevenzione riguardante i due citati immobili situati in Gela, i ricorrenti hanno sostenuto che il dato fattuale accertato in sede giurisdizionale, avente autorità di giudicato, sarebbe perentoriamente incompatibile in senso a loro favorevole rispetto alle ragioni sottese alla confisca di prevenzione degli immobili in questione; che tale situazione sarebbe stata "erroneamente derubricata" nel provvedimento impugnato "alla stregua di una mera diversità di valutazione", nonostante la Corte territoriale avesse dato atto che con la sentenza definitiva era stata riconosciuta, contrariamente all'accertamento di prevenzione, l'esecuzione in economia dei lavori di ristrutturazione degli immobili in questione e, conseguentemente, l'esclusione degli esborsi in uscita, previsti, nel procedimento di prevenzione, per le opere di ristrutturazione dei medesimi, come se fossero state commissionate ad altro operatore commerciale, differente rispetto alle imprese di proprietà dei ricorrenti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione. 4. In data 13 gennaio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale, nel ribadire le argomentazioni svolte nei ricorsi principali, ha evidenziato che: grazie a una più approfondita istruttoria svolta dai giudici della cognizione, si era pacificamente accertato che le spese di ristrutturazione dei due immobili confiscati non erano state sostenute dalle persone fisiche ma con l'impiego in economia di propria manodopera da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e della ditta individuale Missuto, in maniera manifestamente lecita; in tal modo, era stata esclusa l'intera ristrutturazione dai flussi finanziari volti alla individuazione della sproporzione. Ha, quindi, sostenuto che tali profili non atterrebbero al campo delle valutazioni ma della ricostruzione fattuale; che l'individuazione del soggetto autore dei lavori di ristrutturazione sarebbe, infatti, senza dubbio, un elemento costitutivo della vicenda analizzata; che, conseguentemente, sussisterebbe una oggettiva incompatibilità tra i fatti accertati nelle due pronunce perché, sulla base della diversa realtà fattale accertata nella pronuncia irrevocabile di cognizione, il compendio probatorio a fondamento della pronuncia di prevenzione, sarebbe stato irrimediabilmente compromesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. La Corte di appello di Caltanissetta - dopo avere precisato che, ratione temporis, la richiesta di revoca della confisca di prevenzione era stata formulata ai sensi ai sensi dell'art. 7, comma 2, della I. n. 1423 del 1956 - ha ritenuto insussistente il denunciato contrasto di giudicati. Ha, innanzitutto, precisato che l'inconciliabilità era stata ravvisata tra il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 27 giugno/10 luglio 2013, confermato dalla Corte di appello di Caltanissetta il 21 luglio 2015 e divenuto irrevocabile dal 21.4.2016, avente a oggetto due immobili siti in Gela e la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 30.10.2018, al riguardo irrevocabile, che, in riforma di quella del Tribunale di Gela del 22.4.2015 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva ritenuto che le imprese a lui riferibili non potessero ritenersi "mafiose", aveva, altresì, ridotto la sproporzione tra redditi e beni rilevata nel giudizio di primo grado da C. 614.378,79 a C. 223.793,15 e aveva, infine, ravvisato, per quanto di interesse nel presente giudizio, la liceità delle fonti utilizzate per la ristrutturazione dei due immobili citati. Ha, quindi, rilevato che le pronunce rispetto alle quali era stato denunciato il contrasto, adottate in sede di prevenzione e di cognizione, erano fondate su una piattaforma probatoria identica (l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei due immobili, la parziale documentazione di acquisito di materiali con fatture e il dedotto impiego in economia di manodopera propria dell'impresa Missuto e delle società [OSCURATO:SOCIETA]. 5 e ICAM s.r.I., secondo una logica di risparmio di spesa aziendale), mutando soltanto il percorso logico - deduttivo che aveva condotto in sede di cognizione alla riduzione delle somme da computarsi quale esborso finanziario. Ha, conseguentemente, ritenuto che la differente conclusione alla quale erano pervenuti i giudici della cognizione rispetto a quelli della prevenzione, in relazione alla non imputabilità delle somme quantificate per i lavori di ristrutturazione tra gli esborsi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della sproporzione, era frutto di una mera valutazione e non di una diversa ricostruzione in fatto, essendo identici i fatti storici esaminati nei due diversi ambiti processuali; ha aggiunto che, in sede di cognizione, solo incidentalmente, ai fini della determinazione della sproporzione tra redditi e fonti, il giudizio aveva riguardato i due immobili, che non erano stati confiscati in tale ambito processuale, avente a oggetto esclusivamente la confisca del capitale sociale di due società riconducibili al Missuto. 2. Si è scelto di ripercorrere in maniera specifica il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di appello di Caltanissetta al fine di rilevarne la sua adeguatezza e congruità. E in vero, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico- scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Cass. Sez. 5, n. 44682 del 08/10/2021, Rv. 282249 - 01; cfr. anche Cass. Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, Rv. 244152 - 01; Cass. Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Rv. 251811 - 01, che ha statuito che " la revoca ex tunc, a norma dell'art. 7, comma secondo, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, I. 31 maggio 1975, n. 575, resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca, anche dopo l'introduzione dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della misura"). 3. L'alveo all'interno del quale è, dunque, consentita l'eccezionale revoca della misura patrimoniale, va concettualmente ragguagliato alla straordinarietà del rimedio e ai fini che esso deve soddisfare, restando ontologicamente incompatibile con tale istituto, qualsiasi possibilità di riesame dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i fatti oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum.c/9/1 ' 4. Ebbene, la Corte territoriale ha fornito esauriente replica alle deduzioni difensive, correttamente applicando i superiori principi di diritto; la decisione resiste alle censure riproposte in questa sede, dovendosi sottolineare che, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, la confisca dei cespiti nell'ambito del procedimento di prevenzione era stata disposta in ragione dell'assenza di redditi sufficienti per operare non solo le ristrutturazioni, ma anche gli acquisti degli stessi (cfr. pag. 2 atto di ricorso) e che l'esito dell'accertamento tecnico svolto nel giudizio di cognizione aveva ridimensionato la sproporzione rilevata nel procedimento di prevenzione, ma non l'aveva completamente eliminata (cfr. pag. 3 atto ricorso). 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp