CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 42350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA, per la ricorrente che nel riportarsi ai motivi di ricorso e alle memorie di replica, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 25 maggio 2021 il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale del 16 aprile 2021, emesso contestualmente alla convalida del decreto preventivo di urgenza del PM presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era disposto: - il sequestro ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. finalizzato alla confisca ex art.240 bis cod. pen., della vettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], della totalità delle quote sociali della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", del rapporto di conto corrente Bancoposta, beni intestati alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e riconducibili al coniuge [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di cui all'art. 416 bis (capo A),416, 416bis 1 cod. pen. (capo C), agli artt. 8 d.lgs. 74/2000, 416 bis1 cod. pen. (capi E, F). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la Carbone, quale terza interessata, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione agli artt.321 e 325 comma 1 cod. proc. pen. e motivazione apparente del decreto impugnato. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame fonderebbe la propria motivazione sulla pedissequa riproduzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP e di svariate trascrizioni di conversazioni telefoniche e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia eccentriche rispetto al thema decidendum. L'ordinanza non avrebbe rispettato i requisiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte per procedere alla motivazione per relationem secondo le indicazioni della pronunzia delle S.U. "Primavera", richiedendosi la positiva revisione del percorso logico seguito dal giudice del provvedimento richiamato. Il provvedimento impugnato, dopo avere riprodotto le contestazioni cautelari a carico del coniuge della ricorrente, ha affrontato il tema del fumus commissi delicti, peraltro non contestato dalla difesa e solo nelle ultime tre pagine dell'impugnata ordinanza ha affrontato le censure difensive limitandosi a denunciare la sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare Ruggiero in un arco di tempo risalente e il valore dei beni in sequestro. Pur avendo indicato la Carbone come a sua volta indagata in quanto pienamente coinvolta nei traffici illeciti del ricorrente, non ha indicato le contestazioni alla stessa riferibili. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 240 bis cod. pen. 2.2.1.Benchè il decreto di sequestro fosse stato impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame avuto riguardo unicamente alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata si è soffermata sul fumus dei delitti contestati provvisoriamente al [OSCURATO:PERSONA], richiamando in primo luogo la gravità indiziaria in relazione all'art.416 bis cod. pen., contestazione in relazione alla quale la Prima sezione di questa Corte con sentenza del 7 ottobre 2021 ha annullato con rinvio l'ordinanza di conferma del Tribunale del Riesame della misura cautelare personale. Dopo avere dedicato alcune considerazioni sulla gravità indiziaria relativa alle altre contestazioni cautelari riferibili al [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato nulla ha riferito in relazione alla posizione della ricorrente limitandosi a ritenerla pienamente coinvolta negli illeciti del marito e a segnalare l'assenza in capo alla stessa delle disponibilità economiche necessarie a finanziare i singoli acquisti dei beni in sequestro. L'ordinanza ha valorizzato la circostanza che: - la società Erbe bianche s.r.l. è stata costituita nell'anno 2006 con un capitale sociale interamente versato dalla ricorrente socio unico che allora e nelle annualità pregresse non disponeva delle risorse finanziarie idonee a giustificare l'investimento; - all'atto dell'esecuzione del sequestro la sede della società "Erbe bianche" coincideva con quella della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma da informazioni assunte sul posto le società e i loro legali rappresentanti risultavano sconosciuti; - la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 450.000,00 interamente utilizzata per acquistare beni immobili ubicati in Palmi ed intestati al Ruggiero; - non era stata fornita una giustificazione lecita delle somme impiegate per gli acquisiti relativi alla vettura e delle disponibilità presenti sul conto corrente postale. L'ordinanza in tal modo ha espresso un giudizio di interposizione fittizia a carico della ricorrente senza dar conto di una specifica contestazione a suo carico sul punto, contestazione che peraltro richiede la sussistenza del dolo specifico dell'autore. L'ordinanza avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa non solo della discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei beni, ma anche dell'intervenuta cessione degli stessi al solo fine di salvaguardia dell'illecito patrimonio. 2.2.2. Lamenta altresì il ricorrente che il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. richiede come reato presupposto non qualsiasi associazione ex art.416 cod. pen., ma solo associazioni finalizzate al compimento di reati tassativamente indicati, reati che non sono contestati al [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente il sequestro dei beni poteva essere operato solo ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. e dunque intendendo i beni in rapporto causale con il profitto generato dalla ipotizzata partecipazione dell'associazione a delinquere, senza contare inoltre il periodo pari a 13 anni tra la costituzione della società e l'acquisto dell'auto. Nel caso di specie dunque il sequestro operato ai danni della ricorrente appare perseguire finalità unicamente sanzionatorie in contrasto con il principio di legalità.2.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge tradottasi in assenza di motivazione in relazione al requisito del periculum in mora. La legittimità del sequestro di quote di una società appartenenti a persona estranea al reato sotto il profilo del periculum in mora, sussiste nella misura in cui vi sia un nesso di strumentalità tra il bene e il reato contestato nel senso che questo sia stato commesso attraverso le strutture societarie. Nel caso di specie le quote sociali sono relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che non rientra neanche tra le società indagate ai sensi della disciplina del D. Igs. 231/2001. Nell'ipotesi di terzo estraneo al reato una specifica motivazione sulla sussistenza del periculum in mora si rende necessaria sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato. La recente pronunzia delle S.U. di questa Corte (S.U.36959/2021) ha affermato la necessità di una motivazione in punto di periculum in mora anche nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. 3.Con memorie in data 27 settembre 2022 la difesa ha depositato il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 febbraio 2022 ha annullato l'ordinanza genetica in relazione alla contestazione di cui all'art.416 bis cod. pen. per carenza di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.11 primo motivo di ricorso risulta generico oltre che manifestamente infondato. 1.1. Quanto al requisito dell'autonoma valutazione come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte: "L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelar', in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelar' diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). (Sez.1, n. 8518 del 10/09/2020, (2021), Rv. 280603) 1.2. Quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, la decisione impugnata poggia sull'attento esame del materiale probatorio, ritenuto sufficiente a fondare il convincimento del fumus commissi delicti da parte del coniuge della ricorrente. In particolare il Tribunale ha ribadito l'evidente sproporzione tra reddito e patrimonio della ricorrente e valore delle quote, e ha messo in luce l'assenza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza lecita del denaro utilizzato dalla ricorrente per l'acquisto dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (né ha documentato l'asserito acquisto a rate), atteso che nel 2019 il nucleo familiare della Carbone non aveva alcuna disponibilità economica tale da giustificare l'acquisto ed anzi annoverava un valore negativo pari a - 2.559.035,88 Euro. Elementi, quindi, univocamente conducenti a ritenere che per l'acquisto delle quote siano state utilizzate le provviste derivanti dagli illeciti traffici del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del Riesame ha operato buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata. (Sez.2 n. 3854 del 30/11/2021, (2022) Rv. 282687). L'impianto motivazionale del provvedimento impugnato, nell'affrontare le doglianze della ricorrente, appare perfettamente in linea con il paradigma motivazionale dei provvedimenti in materia cautelare reale non risultando la motivazione apparente, né inesistente, unico vizio motivazionale quest'ultimo deducibile in questa sede in quanto traducibile in violazione di legge. 1.3. Manifestamente infondato il secondo motivo. In primo luogo, occorre rilevare che la sola ricorrenza del "fumus commissi delicti" a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] costituisce di per sé titolo per sottoporre a sequestro preventivo, a fini di confisca obbligatoria, i beni "comunque" riconducibili al medesimo, ancorché "indirettamente" non essendo necessario che l'intestatario abbia concorso nel reato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte : "In tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. (Sez.2, n. 23937 del 20/05/2022 Rv. 283177). 1.3.1 Egualmente priva di rilievo la censura relativa alla mancanza di gravità indiziaria in relazione ai reati presupposto che consentono l'applicabilità dell'art.240 bis cod. pen., dal momento che le contestazioni di cui ai capi C), E3), E4), in quanto aggravate dalla circostanza di cui all'art.416bis 1 cod. pen., consentono di ricorrere all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca allargata. Pur essendo stato successivamente depositata dalla difesa della ricorrente l'ordinanza del Tribunale del Riesame con la quale in data 17 febbraio 2022 è stata annullata l'ordinanza genetica in relazione alla contestazione di cui all'art.416 bis cod. pen. per carenza di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il presupposto di applicabilità dell'art.240 bis cod. pen. resta immutato alla luce della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis1 cod. pen. contestata in relazione alle altre imputazioni cautelari per le quali è stata egualmente ravvisata la gravità indiziaria a carico del Ruggiero. 1.4. Manifestamente infondato il motivo relativo all'omessa indicazione del periculum in mora. Non coglie nel segno il rilievo difensivo laddove richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24 giugno 2021, in quanto la stessa non si rivela pertinente al caso di specie. L'ambito applicativo della richiamata pronuncia della Corte a sezioni Unite è circoscritto esclusivamente all'art. 240 cod. pen., in dipendenza dell'oggetto del giudizio cautelare di specie (ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art.321 comma 1 bis cod. proc. pen.), laddove nel caso odierno le coordinate normative sono ben diverse, trattandosi dell'art. 240 bis cod. pen. e dell'art. 321 cod. proc. pen., e il fumus commissi delicti ritenuto sussistente riguarda i delitti ex artt. 416 cod. pen., 8 D.Lgs. n. 74/2000 e 4 L. 146/2006, art.416b1s 1 cod. pen. Nel caso di specie, l'art. 240 bis cod. pen., nel prevedere che "E' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito[...]", non lascia alcun spazio all'intervento discrezionale del giudice, il che presuppone un onere motivazionale che si soffermi sul fumus commissi delicti di uno dei reati presupposto e sull'illecito arricchimento privo di giustificazione e sproporzionato rispetto ai redditi percepiti. Pertanto, il provvedimento gravato, una volta ravvisato il fumus del reimpiego di capitali illeciti oltre alle cointeressenze criminali (grazie alle quali ì Ruggiero avevano assunto una gestione monopolistica dei servizi di fornitura dei prodotti petroliferi), ha correttamente ritenuto che il periculum in mora sia in re ipsa e, in tal caso, insito nella oggettiva confiscabilità della vettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], della totalità delle quote sociali della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", del conto corrente [OSCURATO:PERSONA], senza sacrificare la completezza e la lucidità dell'iter logico-motivazionale, che si rivela rigoroso ed esauriente nell'analizzare le emergenze in atti. Le doglianze quindi, pur apparentemente deducendo la violazione di legge, finiscono con il contestare la ricostruzione dei fatti, effettuata dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto, con una motivazione non solo effettiva, ma del tutto adeguata, sulla base della compiuta valutazione degli elementi di indagine, sussistenti i presupposti per la conferma della parte di provvedimento impugnato. Né è ravvisabile il dedotto vizio di apparenza della motivazione. Il Tribunale ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, quindi, sottratta a ogni sindacato nella presente sede di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché prospettati quali vizio della motivazione, si risolvono in censure di merito, sollecitando un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, all'evidenza non consentite. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricor