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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 07045/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6819/2022 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Policoro, [OSCURATO:PERSONA] n. 3. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 643/2021, pubblicata indata 20.9.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Luciano D’ A ma to propone ricorso in tre motivi per la cassazione della sentenza n. 643/2021, con cui il T ribunale di Matera ha confermato la decisione del Giudice di pace di Pisticci, che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente per il pagamento di prestazioni di investigazione privata. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Oggetto:pagamento

2. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché degli artt., 115, 116, 177, 187, 188, 189, 214, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 c.p.c., cod. proc. civ., per aver la sentenza erroneamente respinto l’istanza di verificazione della firma apposta sulla fattura, oggetto di specifica richiesta da parte del ricorrente.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 633 n 1) c.p.c. e 115 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di valutare prove rilevanti ai finidella dimostrazione del credito ed in particolare i l contratto di conferimento dell’incarico che prevedeva l’esonero d a lla rendicontazione. 3.Il primo motivo è fondato.

Nel respingere l’appello del ricorrente, il Tribunale si è limitato ad affermare – senza ulteriori argomentazioni - che non vi era prova delle prestazioni investigative eseguite dal ricorrente.

Nulla dice la pronuncia riguardo alle ragioni della decisione e all’irrilevanza dei mezzi di prova offerti dal creditore o alla fattura recante la sottoscrizione dell’opponente.

La motivazione non contiene la benché minima confutazione dei motivi di gravame, risultando meramente apparente ed in palese violazione di legge, dovendo ribadirsi che, per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma primo, n-. 5 c.p.c., introdotta dall’art. 54, comma primo, lettera b), D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, per cui – ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. – è tuttora denunciabile in cassazione la motivazione apparente (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass.13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

E’ accolto il primo motivo con assorbimento delle altre censure.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Matera, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Matera, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6819/2022 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Policoro, [OSCURATO:PERSONA] n. 3. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 643/2021, pubblicata indata 20.9.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Luciano D’ A ma to propone ricorso in tre motivi per la cassazione della sentenza n. 643/2021, con cui il T ribunale di Matera ha confermato la decisione del Giudice di pace di Pisticci, che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente per il pagamento di prestazioni di investigazione privata. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Oggetto:pagamento 2. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché degli artt., 115, 116, 177, 187, 188, 189, 214, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 c.p.c., cod. proc. civ., per aver la sentenza erroneamente respinto l’istanza di verificazione della firma apposta sulla fattura, oggetto di specifica richiesta da parte del ricorrente. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 633 n 1) c.p.c. e 115 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di valutare prove rilevanti ai finidella dimostrazione del credito ed in particolare i l contratto di conferimento dell’incarico che prevedeva l’esonero d a lla rendicontazione. 3.Il primo motivo è fondato. Nel respingere l’appello del ricorrente, il Tribunale si è limitato ad affermare – senza ulteriori argomentazioni - che non vi era prova delle prestazioni investigative eseguite dal ricorrente. Nulla dice la pronuncia riguardo alle ragioni della decisione e all’irrilevanza dei mezzi di prova offerti dal creditore o alla fattura recante la sottoscrizione dell’opponente. La motivazione non contiene la benché minima confutazione dei motivi di gravame, risultando meramente apparente ed in palese violazione di legge, dovendo ribadirsi che, per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma primo, n-. 5 c.p.c., introdotta dall’art. 54, comma primo, lettera b), D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, per cui – ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. – è tuttora denunciabile in cassazione la motivazione apparente (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass.13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014). E’ accolto il primo motivo con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Matera, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Matera, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data
Decreto Cassazione n. 07045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris