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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2019

Cassazione n. 40860/2021

Testo disponibile della fonte

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ente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10780/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 13 settembre 2019 n. 6825/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 13 settembre 2019 n. 6825/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta dal 2006 al 2010, con riferimento alle spese di viaggio erogate dall'A.S.L. di Salerno in qualità di medico specialista ambulatoriale, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno il 6 marzo 2017 n. 1489/14/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse diritto al rimborso, in quanto l'indennità per le spese di viaggio non avesse funzione retributìva, bensì risarcitoria, ripristando il pregiudizio patrimoniale del prestatore d'opera per gli esborsi sostenuti nell'interesse dell'amministrazione datrice di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'indennità corrisposta al contribuente per il rimborso delle spese di viaggio non fosse computabile nel reddito imponibile e, quindi, fosse esente da IRPEF. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è infondato. 1.1 La questione controversa concerne la rimborsabilità dell'IRPEF versata sull'indennità corrisposta da un'A.S.L. ad un medico specialista ambulatoriale per le spese di viaggio sopportate per raggiungere dalla propria residenza i vari distretti sanitari. 1.2 n vigente art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 dispone che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro lire 90.000 [pari ad euro 46,48] al giorno, elevate a lire 150.000 [pari ad euro 77,47] per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.

Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 [pari ad euro 15,49], elevate a lire 50.000 [pari ad euro 25,82] per le trasferte all'estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».1.3 Pertanto, in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dal citato art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2020, n. 8489).

Ad ogni modo, in tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1986 n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato (Cass., Sez. 6^-5, 2 aprile 2015, n. 6793 - si veda, nel medesimo senso, anche la decisione recentemente adottata da questa Corte, sempre con riguardo a medico ambulatoriale, nel procedimento iscritto al n. 13666/2020 R.G.).1.4 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, avendo correttamente ritenuto l'esenzione da imposta del rimborso per le spese di viaggio, stante la diretta commisurazione al chilometraggio percorso, anche se in misura unitaria forfettaria per chilometro percorso.

Secondo l'accertamento fattone dalla sentenza impugnata, infatti, «il rimborso che ci occupa è determinato con specifica parametrazione al chilometraggio effettivamente percorso e al costo del carburante, sicché non vi è dubbio che l'indennità di cui si tratta assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d'opera impoverito per causa degli esborsi sostenuti nell'interesse dell'amministrazione datrice di lavoro».

2. Valutandosi l'infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10780/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 13 settembre 2019 n. 6825/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 13 settembre 2019 n. 6825/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta dal 2006 al 2010, con riferimento alle spese di viaggio erogate dall'A.S.L. di Salerno in qualità di medico specialista ambulatoriale, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno il 6 marzo 2017 n. 1489/14/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse diritto al rimborso, in quanto l'indennità per le spese di viaggio non avesse funzione retributìva, bensì risarcitoria, ripristando il pregiudizio patrimoniale del prestatore d'opera per gli esborsi sostenuti nell'interesse dell'amministrazione datrice di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'indennità corrisposta al contribuente per il rimborso delle spese di viaggio non fosse computabile nel reddito imponibile e, quindi, fosse esente da IRPEF. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è infondato. 1.1 La questione controversa concerne la rimborsabilità dell'IRPEF versata sull'indennità corrisposta da un'A.S.L. ad un medico specialista ambulatoriale per le spese di viaggio sopportate per raggiungere dalla propria residenza i vari distretti sanitari. 1.2 n vigente art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 dispone che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro lire 90.000 [pari ad euro 46,48] al giorno, elevate a lire 150.000 [pari ad euro 77,47] per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 [pari ad euro 15,49], elevate a lire 50.000 [pari ad euro 25,82] per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».1.3 Pertanto, in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dal citato art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2020, n. 8489). Ad ogni modo, in tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1986 n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato (Cass., Sez. 6^-5, 2 aprile 2015, n. 6793 - si veda, nel medesimo senso, anche la decisione recentemente adottata da questa Corte, sempre con riguardo a medico ambulatoriale, nel procedimento iscritto al n. 13666/2020 R.G.).1.4 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, avendo correttamente ritenuto l'esenzione da imposta del rimborso per le spese di viaggio, stante la diretta commisurazione al chilometraggio percorso, anche se in misura unitaria forfettaria per chilometro percorso. Secondo l'accertamento fattone dalla sentenza impugnata, infatti, «il rimborso che ci occupa è determinato con specifica parametrazione al chilometraggio effettivamente percorso e al costo del carburante, sicché non vi è dubbio che l'indennità di cui si tratta assolva alla concreta funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d'opera impoverito per causa degli esborsi sostenuti nell'interesse dell'amministrazione datrice di lavoro». 2. Valutandosi l'infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effe
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