CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18828/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Caltanissettavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata con la quale haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Caltanissetta, difensore di [OSCURATO:PERSONA] LorenzoGaetano, che insiste per l’accoglimento del ricorso e sottolinea, inoltre, dirinunciare al terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Caltanissetta,adito da [OSCURATO:PERSONA], confermava l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 14 febbraio 2026 che avevaapplicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazioneai reati di cui ai capi 2) – artt. 110, 318, 321 cod. pen., come diversamentequalificata l’originaria contestazione di cui all’art. 319 cod. pen. – e 3) – artt. 110,81, comma 2, e 640-bis cod. pen. -.[OSCURATO:PERSONA] si contesta (capo 2) di avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegnato denaro a [OSCURATO:PERSONA], deputatodell’[OSCURATO:PERSONA] siciliana, affinché quest’ultimo avesse favoritol’associazione “Gentemergente”, riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi complici,quale destinataria di fondi pubblici pari a euro 98 mila, finalizzati alla realizzazionedi spettacoli musicali nella Provincia di Caltanissetta, previsti dall’art. 44 dellalegge della Regione Sicilia del 12 agosto 2024, n. 25, per l’inserimento nel c.d.“maxiemendamento” alla citata legge regionale attraverso l’esercizio della propriainfluenza politica sul gruppo di riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] siciliana, cioè“Forza Italia”, ai fini dell’effettivo inserimento della citata associazione nel predetto“maxiemendamento” e l’espressione del voto favorevole all’approvazione dellamedesima legge. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e i due [OSCURATO:PERSONA], d’intesa con il [OSCURATO:PERSONA],versavano somme di denaro pari a euro 24 mila sul c.c. della società “Tecno 3servizi finanza di [OSCURATO:SOCIETA].”, riconducibile al medesimo [OSCURATO:PERSONA],affinché quest’ultimo le consegnasse materialmente al pubblico ufficiale, e ilTricoli, di intesa con il [OSCURATO:PERSONA], gli consegnava la somma complessiva in contantidi euro 12 mila in tre tranches, rispettivamente dell’ammontare di euro 5 mila leprime due e euro 2 mila la terza. Fatti commessi fino al 5 maggio 2025.Inoltre, si contesta (capo 3), sempre in concorso con i predetti, di avereprocurato alla “Gentemergente” e a sé l’ingiusto profitto consistito nell’erogazionedel contributo di euro 98 mila previsto dall’art. 44 della legge regionale n. 25 del2024, inducendo in errore il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolodell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana,dalla predetta “Gentemergente” per la realizzazione di spettacoli nei Comuninisseni, costi fittizi, ovvero sovrastimati riportati nelle fatture specificatamenteindicate, e nell’avere attestato nella dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 2,n. 5 del decreto del Dirigente generale n. 2540 del 30 agosto 2024 la regolareesecuzione del concerto di Caltanissetta del 18 settembre 2024, nonostantel’interruzione dello stesso per maltempo e conseguente rinvio. Fatto commesso il21 marzo 2025.2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione TricoliLorenzo [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, articolando quattro motivi, chesi riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al capo2) di incolpazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza della misura afflittivameno grave del divieto di contrarre con la P.A. per la mancanza di una caricaformale.L’ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di una misura interdittivaperché non adeguata al contenimento delle esigenze cautelari, tenuto conto anchedel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non compare in alcun modo come formale destinatario dirisorse pubbliche o controparte negoziale della P.A. Il Tribunale si sarebbediscostato dal pacifico principio del minimo sacrificio necessario sulla base di ungiudizio di personalità e dei precedenti penali. Invero, né il riferimento allacondotta, né i precedenti penali aspecifici, né la mancanza di un ruolo formale diamministratore configurano motivazione idonea a confutare il predetto principiodel sacrificio minimo.2.2. Con il secondo motivo prospetta vizio di motivazione con riguardo al capo2) di incolpazione in relazione al giudizio di proporzione della misura custodialenonostante il riconosciuto modesto valore economico e la derubricazione rispettoall’originaria richiesta di applicazione della misura cautelare da parte della Procura.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al capo 3) di incolpazione peravere individuato il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché di indebitapercezione di finanziamenti pubblici, reato che non consente l’applicazione di unamisura custodiale.La misura cautelare è stata applicata anche per il reato di cui al capo 3), cheandrebbe qualificato giuridicamente ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. mancando,nel caso di specie, il requisito dell’induzione in errore, limitandosi la Regione Siciliaa prendere conoscenza degli elementi oggetto di autocertificazione ad operadell’associazione, senza espletare alcuna preventiva attività autonoma diapprofondimento, rimanendo ogni accertamento riservato ad una fase successiva,solo eventuale.2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al capo2) di incolpazione per avere fatto ricorso al ragionamento induttivo in via indiziarianonostante la possibilità di ricorso a prove dirette senza confrontarsi sullainverosimiglianza dei momenti delle dazioni.L’ordinanza impugnata si sofferma diffusamente sui gravi indizi dicolpevolezza, fornendo un’approfondita e coerente disamina degli elementi divalore indiziante, ma sottraendosi al confronto con le principali eccezioni difensivecirca l’inverosimiglianza del risultato del ragionamento induttivo, che traevadall’unico episodio che attesta una dazione (quello verificatosi in via Cusmano) laconseguenza che anche negli altri due episodi verificatisi in viale della Regione epresso il bar Opera, luoghi pubblici e alla presenza di testimoni, vi sarebbero statedazioni di denaro.Inoltre, anche la deduzione che collega l’approvvigionamento di denaro daparte del [OSCURATO:PERSONA] ai tre predetti incontri si svuota di contenuto indiziario ove siconsideri che tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] gli incontri erano assidui.3. E’ pervenuta memoria difensiva in replica alla requisitoria depositata periscritto dal Procuratore generale.4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo ladiscussione, hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, va preso atto che in data 3 marzo 2026 il GIP disponevanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere inaggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen.2. Per una questione di logica conseguenzialità, è opportuno trattare dapprimai motivi che attengono alla gravità indiziaria.3. Il terzo motivo è inammissibile.Come emerge dalla lettura dell’ordinanza impugnata (vedi pagg. 6 e 7, nonché16), con la memoria del 25 febbraio 2026 non sono state sollevate dinanzi alTribunale del riesame doglianze riguardanti il delitto contestato al capo 3), e, inparticolare, rilievi sulla corretta qualificazione giuridica da attribuire al fattoimputato.Come è noto, è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunaledel riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerentil'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggettodi doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testodell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dallaverbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulatenell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, Rv. 259217-01). In temadi misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi dicensura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabilid'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226-01).Inoltre, si aggiunge che, con la memoria trasmessa, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] harappresentato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto a questo motivo diricorso, essendo prossimo a scadere il termine di fase della misura cautelarerelativamente al reato di cui al capo 3).4. Il quarto motivo è infondato.Il Tribunale del riesame ha bene evidenziato, con argomenti congrui, esaustivie non manifestamente illogici, gli elementi di prova, costituiti da intercettazioni,telefoniche ed ambientali, pedinamenti, acquisizioni bancarie, in base ai quali haritenuto sussistere la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all’art. 318 cod.pen., come riqualificato dal giudice per le indagini preliminari.Peraltro, ha confrontato il materiale probatorio acquisito anche con ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio preventivo, evidenziandonetutti gli aspetti di inverosimiglianza o, addirittura, di contraddizione, rispetto anchealla versione dei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, ha risposto puntualmente ai rilievi difensivi circa l’inverosimiglianzadei momenti delle dazioni, che sono stati riproposti con il motivo di ricorso senzaun effettivo confronto critico con le ampie e non manifestamente illogicheargomentazioni del Tribunale di Caltanissetta, che ha evidenziato l’esistenza di unpreciso identico modus operandi relativo all’approvvigionamento del denaro neigiorni immediatamente precedenti alle dazioni, tale da non potere esserederubricato in sfortunate coincidenze.Ha valorizzato, poi, l’episodio videoripreso del 16 gennaio 2025, nel corso delquale il [OSCURATO:PERSONA], prima della consegna della busta contenente il denaro al [OSCURATO:PERSONA],non solo ne verificava il contenuto costituito da una mazzetta di banconote dispessore, ma provvedeva a strappare anche un lembo della busta dove erastampato il logo della società “Tecno 3 Consulting”, in tale modo eliminandoqualsiasi potenziale traccia che potesse ricondurre a lui la somma di denaroconsegnata al [OSCURATO:PERSONA] in caso di controlli. Tenuto conto dell’identico modo concui avveniva l’approvvigionamento del denaro prima delle dazioni, nonché dellacircostanza che nel corso dell’episodio del 5 maggio 2025 vi era la consegna diuna busta da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale giungeva alla logicaconclusione che anche negli ulteriori due episodi in cui non era documentata lavera e propria consegna del denaro, in realtà, ciò poteva desumersi in termini digravità indiziaria.Quanto alla sussistenza della prova dell’accordo corruttivo, il Tribunale l’hatratta, ancora una volta con argomenti non manifestamente illogici, dallacircostanza che, come emergeva dalle intercettazioni, l’iniziativa per l’inserimentodell’associazione “Gentemergente” nel maxiemendamento approvato il 12 agosto2024 partiva dal [OSCURATO:PERSONA]; dal fatto che l’inizio della concreta operatività dellapredetta associazione coincideva con l’inserimento della stessa nelmaxiemendamento che le consentiva di accedere al contributo regionale;dall’anomalo interessamento del [OSCURATO:PERSONA] circa il buon esito del procedimentoburocratico, successivo all’inserimento della suddetta associazione fra i beneficiaridel contributo regionale, finalizzato alla concreta liquidazione delle somme; dalfatto che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante le indagini, anche tecniche, svolte nei suoi confronti,non era risultato intrattenere rapporti con altri funzionari o soggetti in grado diintervenire nella vicenda, se non con il [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo, infine, alle modalità attraverso le quali avvenivano le dazioni didenaro, in luoghi pubblici in cui i due potevano essere facilmente notati, ilTribunale ha ritenuto, con argomentazione ancora una volta non manifestamenteillogica, che la scarsa accortezza, o la eccessiva sicurezza, dei soggetti coinvoltinon fossero tali da intaccare la valenza indiziaria di quanto positivamente emersodalle indagini.Conclusivamente, le doglianze difensive, generiche e in fatto, non sono ingrado di scalfire l’ampia e del tutto logica motivazione dell’ordinanza impugnata,che lo stesso ricorrente ha riconosciuto avere fornito “una approfondita e coerentedisamina degli elementi di valore indiziante”.5. Il primo e il secondo motivo, che attengono entrambi alle esigenzecautelari, e, dunque, possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibiliperché generici.Il Tribunale del riesame ha ampiamente argomentato circa la sussistenza delleesigenze cautelari, desumendole dai precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], dalla personalitàdello stesso, per come emersa dalle indagini, definita poliedrica e fortementespregiudicata, in relazione alla capacità di insinuarsi nei palazzi del potereinfluendo sulle determinazioni politiche aventi ad oggetto l’erogazione di contributipubblici attraverso pubblici ufficiali compiacenti.In particolare, nell’ordinanza impugnata si è evidenziato come fosse emersoil proposito di replicare le condotte criminose (si è citata, a titolo esemplificativo,la c.d. vicenda [OSCURATO:PERSONA], la proiezione dell’attività illecitanell’organizzazione di ulteriori eventi quali il Carnevale o il [OSCURATO:PERSONA], laesternata opportunità di costituire altre associazioni che potessero esseredestinatarie di contributi pubblici, per evitare i sospetti sulla “Gentemergente”).In ordine alla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto proporzionata lamisura degli arresti domiciliari nonostante la derubricazione del fatto ai sensidell’art. 318 cod. pen., ipotesi delittuosa certamente meno grave rispetto a quelladi cui all’art. 319 cod. pen., ma comunque grave, anche rispetto al “modestovalore economico” della vicenda, considerato il bene giuridico tutelato. Inoltre, haosservato che qualunque altra misura meno afflittiva non impedirebbe al [OSCURATO:PERSONA] dicomunicare con i terzi e, quindi, di continuare a coltivare le numerose relazioni egli interessi sottesi al proprio operato.D’altra parte, la invocata misura interdittiva non avrebbe alcuna concretaincidenza nel caso di specie, tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] non compare in alcun modocome formale destinatario dei contributi pubblici o controparte negoziale della P.A.A fronte di queste argomentazioni, specifiche, congrue e non manifestamenteillogiche, il ricorrente si è limitato a reiterare doglianze generiche, non in grado siscalfirle.6. In conclusione, il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.In considerazione dell’attuale posizione detentiva del [OSCURATO:PERSONA], si manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]