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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35328/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91L • N. 16218/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., in relazione alla asserita definizione del giudizio mediante concordato in appello ex art. 599-bis con conseguente rinuncia dei motivi, risulta manifestamente infondato atteso che, come si evince dall'atto di appello e dal verbale dell'udienza, non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta di concordato, né vi è stata rinunzia ai motivi di appello; Rilevato inoltre il difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto d.-persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91L • N. 16218/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., in relazione alla asserita definizione del giudizio mediante concordato in appello ex art. 599-bis con conseguente rinuncia dei motivi, risulta manifestamente infondato atteso che, come si evince dall'atto di appello e dal verbale dell'udienza, non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta di concordato, né vi è stata rinunzia ai motivi di appello; Rilevato inoltre il difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto d.-persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso