Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:406
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0310
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
5 giugno 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/943 – Direttiva (UE) 2019/944 – Ambiti di applicazione – Consumo di energia elettrica non correttamente misurato a causa del malfunzionamento di un contatore – Fatturazione basata su un consumo stimato di energia elettrica – Diritti dei consumatori – Direttiva (UE) 2011/83 – Ambito di applicazione – Fornitura non richiesta»
Nella causa C‑310/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 22 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2024, nel procedimento
YL
contro
«Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad» EAD,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la «Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad» EAD, da V. Bozhilov, A. Ganev e A. Krastev, advokati;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da O. Beynet, D. Drambozova, I. Rubene e T. Scharf, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (
GU 2019, L 158, pag. 54
), dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (
GU 2019, L 158, pag. 125
), nonché dell’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2011, L 304, pag. 64
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YL, in qualità di cliente civile, e la «Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad» EAD (in prosieguo: la «ERM Zapad»), in merito alla contestazione di una bolletta il cui importo è stato calcolato sulla base di un consumo di energia elettrica stimato, a causa di un malfunzionamento del contatore.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2011/83
3
I considerando 11 e 25 della direttiva 2011/83 recitano:
«(11)
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni dell’Unione relative a settori specifici, quali (...) il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale.
(...)
(25)
I contratti relativi al teleriscaldamento dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas od elettricità. (...)».
4
L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale».
5
L’articolo 27 di detta direttiva recita:
«Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell’allegato I della [direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”) (
GU 2005, L 149, pag. 22
)]. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso».
Regolamento 2019/943
6
L’articolo 18 del regolamento 2019/943 così dispone:
«1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l’utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono correlati ai costi, trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non includono costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici.
Fatti salvi l’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della [direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (
GU 2012, L 315, pag. 1
),] e i criteri di cui all’allegato XI di tale direttiva, il metodo utilizzato per definire i corrispettivi di rete sostiene in modo neutrale l’efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori ed è applicato in particolare in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. I corrispettivi di rete non devono essere discriminatori, né in modo positivo né negativo, nei confronti dello stoccaggio dell’energia o dell’aggregazione né costituire un disincentivo all’autoproduzione, all’autoconsumo o alla partecipazione alla gestione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.
(...)
7. Le tariffe di distribuzione sono correlate ai costi tenendo conto dell’utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi. Le tariffe di distribuzione possono contenere elementi connessi alla capacità di connessione alla rete e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, le autorità di regolazione possono valutare l’introduzione di tariffe di rete orarie, nello stabilire o approvare tariffe di trasmissione e tariffe di distribuzione o le loro metodologie o nell’approvare le metodologie per calcolare tariffe di trasmissione e tariffe di distribuzione in conformità dell’articolo 59 della [direttiva 2019/944] e, se opportuno, possono essere introdotte tariffe di rete orarie per rispecchiare l’utilizzo della rete, in modo trasparente, efficiente sul piano dei costi e prevedibile per il cliente finale.
8. Le metodologie di [tariffazione per la trasmissione e la] distribuzione forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, anche mediante la fornitura di servizi. A tal fine, le autorità di regolazione considerano ammissibili i costi pertinenti, li includono nelle tariffe di distribuzione e possono introdurre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad aumentare l’efficienza delle loro reti, anche mediante l’efficienza energetica, la flessibilità e lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti».
Direttiva 2019/944
7
Il considerando 83 della direttiva 2019/944 enuncia quanto segue:
«Le autorità di regolazione dovrebbero provvedere a che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione prendano misure adeguate per accrescere la resilienza e la flessibilità delle proprie reti. A tal fine, dovrebbero monitorare le prestazioni di tali gestori sulla base di indicatori quali la capacità dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione di gestire le linee in base al rating dinamico, lo sviluppo del monitoraggio a distanza e del controllo in tempo reale delle sottostazioni, la riduzione delle perdite di rete e la frequenza e la durata delle interruzioni di corrente».
8
L’articolo 10, paragrafo 4, di tale direttiva dispone quanto segue:
«I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell’adeguamento. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore».
9
L’articolo 46, paragrafo 2, di detta direttiva così prevede:
«L’attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all’articolo 40:
(...)
d)
la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l’accesso, l’energia per compensare le perdite e i corrispettivi per i servizi ancillari;
(...)».
10
L’articolo 59, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato:
«L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti:
a)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe;
(...)».
Diritto bulgaro
11
L’articolo 50 delle Pravila za izmervane na kolichestvoto elektricheska energia (norme in materia di misurazione della quantità di energia elettrica; in prosieguo: le «PIKEE»), adottate dalla Komisia za energiyno i vodno regulirane ([OSCURATO:PERSONA] di regolazione dell’energia e dell’acqua, Bulgaria), che è l’autorità di regolazione bulgara ai sensi della direttiva 2019/944, prevede quanto segue:
«(1) Qualora si constati, in occasione della verifica metrologica, che il dispositivo di misurazione commerciale non effettua le misurazioni o le effettua con un errore superiore a quello ammissibile, il gestore del sistema di distribuzione dell’energia elettrica interessato calcola la quantità di energia elettrica alla data in cui è stata constatata la mancata misurazione, oppure la misurazione inesatta o imprecisa, e risale fino all’ultima verifica effettuata, senza che tale periodo possa superare i tre mesi, fermo restando che:
a)
nel caso in cui il dispositivo di misurazione commerciale effettui le misurazioni con un errore superiore a quello ammissibile, la quantità di energia elettrica trasmessa è calcolata correggendo le quantità misurate per mezzo dell’errore accertato tenendo conto della classe di precisione del dispositivo di misurazione commerciale;
b)
nel caso in cui il dispositivo di misurazione commerciale non effettui le misurazioni, la quantità di energia elettrica è calcolata in misura pari a un terzo della portata dell’impianto di misurazione per un utilizzo di energia elettrica di otto ore al giorno da parte del cliente.
(...)».
12
L’articolo 52 delle PIKEE dispone quanto segue:
«(1) In caso di un malfunzionamento tecnico dei dispositivi di misurazione commerciale che comporti l’impossibilità di rilevare le quantità di energia elettrica transitata attraverso il sistema di misurazione e in assenza di constatazione di un intervento esterno in occasione della verifica o la rilevazione, la quantità di energia elettrica transitata attraverso il sistema è calcolata nell’ordine di priorità seguente:
(…)
2.
la quantità media aritmetica di energia elettrica consumata dal cliente in un periodo contabile precedente e quella consumata dal cliente in un periodo di misurazione analogo dell’anno precedente;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13
YL è proprietario di una casa collegata alla rete di distribuzione di energia elettrica e dotata di un contatore. L’accesso a tale contatore, ubicato in una cassetta in metallo installata in strada, è riservato ai dipendenti della ERM Zapad.
14
Dalla decisione di rinvio risulta che, il 10 aprile 2023, in occasione di un’ispezione
in loco
effettuata dalla ERM Zapad, è stato constatato che il contatore non funzionava, sebbene non sia stato individuato alcun difetto visibile né nel suo aspetto esterno né all’interno dello stesso. Tale contatore è stato rimosso e inviato per controllo al Bulgarski institut po metrologia (Istituto bulgaro di metrologia, Bulgaria), il quale ha concluso che esso non soddisfaceva i requisiti metrologici e tecnici standard e che, di conseguenza, non era stato possibile rilevare correttamente il consumo di energia elettrica di YL. È altresì accertato che l’ultima ispezione del contatore, prima di quella del 10 aprile 2023, è stata effettuata in data 14 marzo 2018.
15
Nella decisione di rinvio viene inoltre indicato, da un lato, che, in mancanza di una registrazione corretta del consumo effettivo di energia elettrica, la ERM Zapad ha emesso una bolletta di importo pari a 2058,26 lev bulgari (BGN) (circa EUR 1000), attestante un consumo stimato di 3168 chilowattora (kWh) di energia elettrica per il periodo compreso tra l’11 gennaio 2023 e il 10 aprile 2023 (in prosieguo: la «bolletta controversa») conformemente alle PIKEE. Dall’altro, la somma dovuta a titolo di tale consumo è stata calcolata sulla base della tariffa diurna dell’energia elettrica vigente durante il periodo di cui trattasi, la quale è più elevata della tariffa notturna.
16
YL ha adito il [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, con un’azione diretta a contestare la bolletta controversa, sostenendo che era impossibile per lui sapere che il contatore non funzionava, dato che non vi aveva accesso. Inoltre, egli contesta il periodo in relazione al quale è stato calcolato il consumo stimato di energia elettrica.
17
Il giudice del rinvio spiega che le PIKEE disciplinano la procedura e le metodologie di calcolo della quantità di energia elettrica che può essere addebitata al consumatore nell’ipotesi in cui il consumo di energia elettrica non sia stato misurato in modo corretto.
18
Secondo tale giudice, anzitutto, qualora il contatore non funzioni correttamente e in assenza di intervento esterno da parte del consumatore, tale calcolo è effettuato in applicazione segnatamente dell’articolo 52 delle PIKEE, che consente al fornitore di presumere un consumo stimato di energia elettrica. Inoltre, in caso di guasto del commutatore tariffario, ossia dell’orologio che determina il regime diurno e quello notturno, detto calcolo si effettua sulla base delle disposizioni pertinenti delle PIKEE. Basandosi sulla nozione di arricchimento senza causa, le PIKEE stabiliscono una presunzione secondo la quale il consumatore utilizzerebbe una determinata quantità di energia nell’arco di un determinato periodo, che dipende dal momento in cui il fornitore o il gestore della rete ha constatato il malfunzionamento tecnico del contatore, a una tariffa determinata, notturna o diurna. In conclusione, dette disposizioni riguardano dunque l’energia elettrica consumata ma non misurata, la quale è considerata una perdita per il gestore del sistema di trasmissione il cui costo deve essere sopportato dal consumatore.
19
Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che il considerando 83 della direttiva 2019/944 introduce il principio della riduzione delle perdite nel sistema di trasmissione di energia elettrica, che fa capo al principio generale dell’efficienza energetica, di lettura in tempo reale a distanza e di monitoraggio della rete da parte dei gestori del sistema di trasmissione di energia elettrica.
20
In tale contesto, esso sottolinea che l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva enuncia che l’attività di trasmissione di energia elettrica include corrispettivi per compensare le perdite e che, conformemente all’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento 2019/943, l’autorità di regolazione dello Stato membro considera ammissibili i costi di gestione e di sviluppo della rete e li include nelle tariffe di distribuzione al fine di incentivare i gestori del sistema ad aumentare l’efficienza delle loro reti e a limitare le perdite ai fini dell’efficienza energetica.
21
A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sul significato dell’espressione «corrispettivi per compensare le perdite» ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/944 e dell’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento 2019/943. Esso si chiede se tale espressione includa la fatturazione dell’energia elettrica consumata, ma non correttamente rilevata a seguito del malfunzionamento del contatore, imputabile o meno ad atti del consumatore, quando il fornitore o il gestore del sistema non hanno posto rimedio in tempo utile a tale malfunzionamento.
22
Tale giudice sottolinea altresì che il regolamento 2019/943 introduce il principio secondo cui, al fine di garantire la proporzionalità, i costi devono essere inclusi nelle tariffe, cosa che potrebbe condurre, in pratica, a un’attenuazione dell’obbligo in capo a tali gestori di aumentare l’efficienza delle loro reti riducendo i loro costi, come dimostrerebbero le circostanze del procedimento principale.
23
Nel caso di specie, detto giudice rileva che, tra l’anno 2018 e l’anno 2023, il contatore di cui trattasi non è stato oggetto di alcuna verifica e che è a seguito del controllo con cui è stato constatato il suo difetto, in data 12 aprile 2023, che la ERM Zapad ha emesso una bolletta diretta a coprire i propri costi per l’energia fornita, ma non rilevata. Il giudice del rinvio si chiede se tali perdite possano essere addebitate al consumatore qualora il fornitore, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione non abbia tempestivamente posto rimedio al problema causato dal malfunzionamento del contatore.
24
In secondo luogo, il giudice del rinvio ricorda che l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944 autorizza l’autorità di regolazione a stabilire o a approvare tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe.
25
Esso si chiede se tale disposizione non osti a una normativa nazionale che autorizza l’inclusione dei costi del gestore di rete in tali tariffe quando essi riflettono un’energia fornita e consumata, ma non rilevata o rilevata in modo impreciso a causa di un malfunzionamento del contatore, alla luce del principio della fissazione di criteri trasparenti per dette tariffe o le relative metodologie di calcolo.
26
In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 18 del regolamento 2019/943, ai paragrafi 1 e 7 rispettivamente, pone in capo al consumatore l’obbligo di pagare al gestore del sistema di trasmissione corrispettivi che riflettano i costi di tale sistema e impone che i costi tengano conto dell’utilizzo del sistema di distribuzione.
27
Orbene, detto giudice si chiede in che modo i costi così considerati debbano tener conto dell’utilizzo della rete di distribuzione e se, a tal riguardo, sia ammissibile una stima dei costi.
28
In quarto luogo, il giudice del rinvio, ricordando che è pacifico che le parti nel procedimento principale intrattengano un rapporto contrattuale per la fornitura di energia elettrica in relazione all’immobile di cui trattasi e ritenendo che, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2011/83, quest’ultima sia applicabile ai contratti per la fornitura di energia elettrica, si chiede se l’articolo 27 di tale direttiva esoneri il consumatore dall’obbligo di pagare al fornitore di energia elettrica qualsiasi somma eccedente le quantità di energia elettrica effettivamente consumate in caso di malfunzionamento del dispositivo di misurazione.
29
In quinto luogo, il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 impone al fornitore di avvisare i suoi clienti finali di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura. Tale giudice si chiede se detta disposizione non osti a una normativa nazionale che autorizza il fornitore o il gestore della rete a procedere, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ad un nuovo calcolo del prezzo e della quantità di energia elettrica.
30
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se [l’espressione] “corrispettivi per compensare le perdite” di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della [direttiva 2019/944] e all’articolo 18, paragrafo 8, del [regolamento 2019/943], debba essere interpretata nel senso che comprende l’energia elettrica consumata ma non rilevata dal dispositivo di misurazione, qualora la mancata o erronea rilevazione dell’energia elettrica presso il consumatore
a)
dipenda da un intervento esterno
b)
non dipenda da un intervento esterno
e la causa non sia stata prontamente eliminata dal gestore del sistema o dal fornitore di energia elettrica, cosicché la contabilizzazione si basa su una quantità “stimata” di energia elettrica per un periodo di tempo stabilito
ex lege
che termina al momento dell’accertamento, da parte del fornitore, dell’errore tecnico.
2)
Se l’obbligo dell’autorità di regolazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2019/944] debba essere interpretato nel senso che il principio della fissazione di criteri trasparenti per le tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo è rispettato qualora la tariffa copra i costi del gestore in caso di malfunzionamento del dispositivo di misurazione (che non rileva i valori o è tecnicamente difettoso) per un importo pari alle perdite stimate per un periodo di tempo presunto, qualora la causa del malfunzionamento
a)
dipenda da un intervento esterno
b)
non dipenda da un intervento esterno
e non sia stata prontamente eliminata dal gestore del sistema o dal fornitore di energia elettrica, proprietario di detto dispositivo.
3)
Se l’articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento [2019/943] debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in base alla quale i costi dell’energia elettrica a carico di un consumatore sono determinati sulla base di una stima del suo consumo di energia elettrica per un periodo di tempo presunto, senza verificare la quantità di energia elettrica da lui effettivamente consumata, in caso di malfunzionamento del dispositivo di misurazione che
a)
dipenda da un intervento esterno
b)
non dipenda da un intervento esterno
4)
Se l’articolo 27 della direttiva [2011/83] debba essere interpretato nel senso che il consumatore deve pagare il prezzo di una quantità stimata di energia elettrica per un periodo di tempo presunto, qualora il dispositivo di misurazione non rilevi il consumo effettivo di energia elettrica, sia ubicato al di fuori dell’immobile del consumatore e il suo malfunzionamento
a)
dipenda da un intervento esterno
b)
non dipenda da un intervento esterno
5)
Se l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva [2019/944] debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente al fornitore di energia elettrica/gestore del sistema di ricalcolare la quantità di energia elettrica utilizzando in suo luogo un valore di stima del suo consumo in un periodo di tempo presunto, nel caso in cui il dispositivo di misurazione non effettui misurazioni accurate, sia fuori dalla portata del consumatore e il suo malfunzionamento
a)
dipenda da un intervento esterno
b)
non dipenda da un intervento esterno».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
31
Anzitutto, la ERM Zapad, da un lato, sostiene che il giudice del rinvio ha adottato la decisione contenente la domanda di pronuncia pregiudiziale senza aver previamente rispettato il principio del contraddittorio, in violazione del diritto nazionale. Dall’altro lato, essa mette in discussione alcuni accertamenti fattuali di tale giudice la cui inesattezza comporta, in sostanza, che tale domanda non ha alcun nesso con i rapporti giuridici tra le parti nel procedimento principale. In particolare, contrariamente a quanto risulterebbe da tale decisione, la ERM Zapad possederebbe unicamente la qualità di gestore del sistema di distribuzione. Non esisterebbe alcun rapporto contrattuale tra essa e YL avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e, peraltro, l’esistenza di un siffatto rapporto contrattuale non sarebbe invocata.
32
Inoltre, secondo la ERM Zapad, non esiste alcun nesso tra l’oggetto del procedimento principale e il diritto dell’Unione. Infatti, per quanto riguarda, da un lato, le questioni dalla prima alla terza e quinta, aventi ad oggetto l’interpretazione del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944, le circostanze del procedimento principale non rientrerebbero nell’ambito di applicazione di tali atti legislativi. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la quarta questione, vertente sull’interpretazione della direttiva 2011/83, la ERM Zapad ritiene che, conformemente ai considerando 11 e 25 di quest’ultima, l’attività di distribuzione di energia elettrica, contrariamente alla fornitura di energia elettrica, non rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
33
In aggiunta, le questioni sollevate non sarebbero rilevanti ai fini della definizione del procedimento principale. Infatti, poiché le verifiche effettuate hanno mostrato che i dispositivi di protezione del contatore erano stati danneggiati, tali questioni sarebbero irricevibili in quanto vertenti sull’ipotesi di un malfunzionamento di tale attrezzatura non imputabile ad un intervento esterno. Anche a prescindere dall’esistenza o meno di un siffatto intervento, le risposte a dette questioni non sarebbero rilevanti ai fini della soluzione dell’unico interrogativo che sorgerebbe dal procedimento principale, relativo alla giustificazione del credito di cui trattasi e del suo importo. Tale credito sarebbe originato dal fatto che YL ha consumato energia elettrica, in una quantità che non ha potuto essere misurata, senza pagarla, il che avrebbe cagionato un danno alla ERM Zapad. Le questioni se tale importo costituisca una perdita per il sistema o se detta perdita possa essere inclusa nelle tariffe di distribuzione potrebbero essere rilevanti nell’ipotesi di un procedimento in cui la ERM Zapad pretendesse l’importo di cui trattasi da tutti i consumatori nell’ambito della ripartizione dell’onere finanziario a causa della necessità di una compensazione collettiva da parte dell’insieme dei consumatori e non da un solo cliente che ha utilizzato energia elettrica in quantità non misurate.
34
Infine, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale non darebbe adito ad alcun dubbio, tenuto conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte vertente sulla legislazione dell’Unione anteriore alla direttiva 2019/944 e al regolamento 2019/943.
35
[OSCURATO:PERSONA] europea osserva che dalla decisione di rinvio risulta che non vi è stato alcun intervento esterno sul contatore e che, pertanto, nella misura in cui le cinque questioni pregiudiziali vertono sull’ipotesi di un malfunzionamento di tale attrezzatura imputabile a un intervento esterno, tali questioni sono ipotetiche e quindi irricevibili.
36
Al fine di verificare la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre, in primo luogo, ricordare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte, alla luce della ripartizione delle funzioni tra essa e gli organi giurisdizionali nazionali, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità delle norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali. Inoltre, la Corte deve attenersi a detta decisione fintantoché essa non sia stata annullata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto interno (sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑680/21
,
EU:C:2023:1010
, punto
28
e giurisprudenza citata).
37
Pertanto, non spetta alla Corte prendere posizione, nel caso di specie, sull’eventuale violazione, da parte della decisione di rinvio, delle norme di procedura nazionali.
38
Dall’altro lato, occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’organo giurisdizionale nazionale è l’unico competente ad esaminare e a valutare i fatti del procedimento principale. In tale contesto, la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger,
104/77
,
EU:C:1978:69
, punto
4
, e del 24 ottobre 2019, État belge,
C‑35/19
,
EU:C:2019:894
, punto
28
). Di conseguenza, anche qualora elementi di fatto contenuti nella decisione di rinvio siano contestati da una parte nel procedimento principale, è sulla base degli elementi indicati dal giudice del rinvio che occorre rispondere alle questioni sollevate (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑809/23
,
EU:C:2025:195
, punti
42
e
43
).
39
Pertanto, non spetta alla Corte prendere posizione sulle constatazioni fattuali contenute nella decisione di rinvio, la cui esattezza è messa in discussione dalla ERM Zapad.
40
In secondo luogo, per quanto riguarda la rilevanza delle questioni sollevate ai fini della soluzione della controversia, occorre ricordare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente all’organo giurisdizionale nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni sottoposte dagli organi giurisdizionali nazionali godono di una presunzione di pertinenza e che il rifiuto della Corte di pronunciarsi su tali questioni è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile a dette questioni (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑680/21
,
EU:C:2023:1010
, punto
35
e giurisprudenza citata).
41
Nel caso di specie, sebbene le parti nel procedimento principale siano in disaccordo sulla natura e sull’oggetto del procedimento principale, nessuna di tali parti ne mette in discussione il carattere effettivo, che, del resto, risulta chiaramente dalle affermazioni del giudice del rinvio riassunte ai punti da 13 a 18 della presente sentenza. Inoltre, dalle stesse affermazioni emerge che le questioni sottoposte alla Corte vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione non sono manifestamente e completamente prive di rapporto con la realtà effettiva e con l’oggetto del procedimento principale, come risulta dalla decisione di rinvio.
42
Occorre tuttavia sottolineare che le cinque questioni pregiudiziali sono formulate dal giudice del rinvio in relazione a due situazioni di fatto alternative, ossia l’ipotesi in cui il malfunzionamento del contatore di cui trattasi sia imputabile a un intervento esterno e quella in cui tale malfunzionamento non lo sia.
43
Orbene, nella decisione di rinvio è indicato in modo univoco che detto malfunzionamento non era imputabile ad un intervento esterno.
44
Di conseguenza, nella misura in cui le questioni vertono su un’ipotesi che non corrisponde alla situazione di fatto di cui trattasi nel procedimento principale come descritta nella decisione di rinvio, ossia che il malfunzionamento del contatore sia imputabile a un intervento esterno, tali questioni sono ipotetiche e quindi irricevibili.
45
Dall’altro lato, la ERM Zapad sembra dedurre l’irricevibilità delle questioni pregiudiziali dal fatto che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione né del regolamento 2019/943, né della direttiva 2019/944, e neppure della direttiva 2011/83.
46
Orbene, è sufficiente rilevare che, laddove, come nella presente causa, non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detta disposizione alla causa di cui al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni sollevate (sentenze del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo,
C‑319/19
,
EU:C:2021:883
, punto
25
, nonché, in tal senso, del 24 luglio 2023, Lin,
C‑107/23 PPU
,
EU:C:2023:606
, punto
66
e giurisprudenza citata).
47
In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita assenza di qualsiasi dubbio circa l’interpretazione del diritto dell’Unione dedotta in virtù, segnatamente, dell’esistenza di una giurisprudenza della Corte in materia, è sufficiente ricordare che, anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, gli organi giurisdizionali nazionali mantengono la più ampia facoltà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l’effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa (sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑561/19
,
EU:C:2021:799
, punto
37
e giurisprudenza citata).
48
Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni pregiudiziali sono irricevibili nella parte in cui si riferiscono alla situazione in cui il malfunzionamento del contatore di cui trattasi è imputabile ad un intervento esterno.
Sulle questioni pregiudiziali
49
Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento 2019/943, l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944 nonché l’articolo 27 della direttiva 2011/83 debbano essere interpretati nel senso che, qualora, a causa del malfunzionamento di un contatore, la quantità di energia elettrica consumata da un cliente civile non abbia potuto essere correttamente misurata, può essere fatturato a tale cliente un importo calcolato sulla base di un consumo di energia elettrica stimato.
50
Al fine di rispondere a tali questioni, occorre verificare, in via preliminare, se l’ambito di applicazione di tale regolamento e di tali direttive includa le conseguenze giuridiche di un siffatto malfunzionamento.
51
A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, per quanto riguarda l’articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento 2019/943, oggetto della prima e della terza questione, tale articolo prevede, in sostanza, che i corrispettivi applicati dai gestori di rete per l’accesso alla rete, così come le tariffe di distribuzione, devono essere correlati ai costi, trasparenti e devono tener conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità. Inoltre, le tariffe di distribuzione comprendono i costi sostenuti dai gestori del sistema di distribuzione per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più possibile efficienti.
52
Orbene, nulla in tali disposizioni consente di ritenere che esse disciplinino le conseguenze giuridiche del malfunzionamento di un contatore.
53
In secondo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2019/944, occorre sottolineare, sotto un primo profilo, che l’articolo 10, paragrafo 4, di quest’ultima, oggetto della quinta questione, si limita a prevedere il diritto dei clienti finali di essere avvisati dal fornitore di ogni intenzione di modifica delle condizioni contrattuali e, in tempo utile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura.
54
Orbene, da un lato, la controversia principale non verte manifestamente su modifiche contrattuali e, in particolare, su un adeguamento dei prezzi, tanto più che le norme applicate dalla ERM Zapad sono stabilite dalle PIKEE.
55
Dall’altro lato, il diritto all’informazione previsto all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 si applica solo alle condizioni contrattuali che dipendono dalla volontà delle parti, tra cui in particolare il prezzo dell’energia elettrica, e non alle tariffe di trasmissione e di distribuzione dirette alla remunerazione del gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione per l’utilizzazione di quest’ultimo, che sono fissate dall’autorità di regolazione, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944.
56
In secondo luogo, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/944, oggetto della prima questione, ammesso che sia applicabile a un ente diverso da un gestore del sistema di trasmissione, come sembra essere la ERM Zapad, si limita ad includere nell’attività di trasmissione di energia elettrica «la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l’accesso, l’energia per compensare le perdite e i corrispettivi per i servizi ancillari».
57
Orbene, non solo tale disposizione non riguarda alcuna nozione di «corrispettivi per compensare le perdite», come menzionata nella prima questione, ma manifestamente non riguarda le conseguenze giuridiche del malfunzionamento di un contatore.
58
In terzo luogo, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, oggetto della seconda questione, l’autorità di regolazione stabilisce o approva, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe.
59
Occorre rilevare che, oltre al fatto che il procedimento principale non verte sulla validità dei criteri o dei metodi di calcolo previsti dalle PIKEE né sul rispetto di queste ultimi da parte della ERM Zapad al momento della fissazione dell’importo figurante nella bolletta controversa, tale somma non corrisponde a una tariffa di trasmissione o di distribuzione che riflette l’utilizzo delle reti di trasmissione o di distribuzione, in quanto la ERM Zapad richiede mediante tale bolletta il pagamento di una somma corrispondente all’energia elettrica consumata da YL, ma non correttamente misurata.
60
In terzo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2011/83, anche supponendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ERM Zapad, tale direttiva sia applicabile all’attività di distribuzione dell’energia elettrica, l’articolo 27 di quest’ultima, oggetto della quarta questione, dispone che il consumatore è esonerato dall’obbligo di versare qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, in particolare, di energia elettrica.
61
Come sottolineano sia la ERM Zapad sia la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’applicazione di tale disposizione occorre che la fornitura di energia elettrica non sia richiesta. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che YL, sulla base di un contratto la cui validità non è contestata, ha consumato energia elettrica durante il periodo in cui il contatore in questione non funzionava correttamente, cosicché non si può ritenere che la fornitura di tale energia elettrica non sia stata richiesta da YL e ciò anche a prescindere dall’identità del fornitore.
62
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che:
–
l’articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento 2019/943 nonché l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2019/944 devono essere interpretati nel senso che essi non disciplinano le conseguenze giuridiche del malfunzionamento di un contatore di energia elettrica e non sono quindi applicabili alla situazione in cui, a causa di un siffatto malfunzionamento, la quantità di energia elettrica consumata da un cliente civile non abbia potuto essere correttamente misurata e a tale cliente sia stata fatturata una somma corrispondente a un consumo di energia elettrica stimato;
–
l’articolo 27 della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alla situazione in cui venga richiesto a un consumatore il pagamento dell’energia elettrica fornita conformemente a un contratto valido, consumata ma non correttamente misurata a causa del malfunzionamento di un contatore.
Sulle spese
63
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 18, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, nonché l’articolo 10, paragrafo 4, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non disciplinano le conseguenze giuridiche del malfunzionamento di un contatore di energia elettrica e non sono quindi applicabili alla situazione in cui, a causa di un siffatto malfunzionamento, la quantità di energia elettrica consumata da un cliente civile non abbia potuto essere correttamente misurata e a tale cliente sia stata fatturata una somma corrispondente a un consumo di energia elettrica stimato.
2)
L’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non è applicabile alla situazione in cui venga richiesto a un consumatore il pagamento dell’energia elettrica fornita conformemente a un contratto valido, consumata ma non correttamente misurata a causa del malfunzionamento di un contatore.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.