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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18273/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/05/2021 della Corte di appello di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12 maggio 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 12 luglio 2019 del Tribunale di Teramo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché della motivazione la Corte territoriale aveva esordito che la sentenza doveva essere parzialmente riformata, ma poi aveva disposto la conferma.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle risultanze probatorie.

La Corte territoriale non aveva specificato quale fosse il carattere artificioso della condotta tenuto dal Proficuo e integrante l'abuso degli strumenti giuridici rilevante ai fini del caso in esame.

Mancava l'individuazione concreta di una specifica clausola contrattuale anomala o l'individuazione di qualche altro elemento fattuale oggettivo, provvisto di connotati fraudolenti, che rivelasse la concreta causale dell'operazione negoziale.

Ai fini dell'integrazione del reato non bastava l'atto pregiudizievole, ma era necessario che il pregiudizio non fosse immediatamente percepibile in ragione della condotta fraudolenta .

Osserva che la sua attività era artigianale.

Precisa che alla data del conferimento a titolo oneroso i crediti non ceduti, rimasti nella società originaria, erano tutti certi ed esigibili e ammontanti a complessivi euro 1.647.495,00, valore ampiamente sufficiente a dare copertura alle passività a breve non cedute pari a euro 1.391.590,00, di cui euro 1.087.668,39 per debiti erariali.

Con il terzo eccepisce la violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo, perché mancava il dolo specifico.

Con il quarto lamenta il difetto di motivazione in merito alla richiesta revoca della confisca.

Perché la confisca fosse legittima era necessario provare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti, compresi i soci della cessionaria, nell'operazione fraudolenta volta a sottrarre all'Erario la garanzia del credito nei confronti della cedente.

Aggiunge che si trattava di un immobile del valore di 81.000 euro, ma gravato da un mutuo ipotecario il cui pagamento era stato posto a carico della cessionaria per un valore residuo complessivo di euro 141.735,00, ossia pari a quasi il doppio del potenziale valore di realizzo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo è del tutto inconsistente, perché inerisce a un palese errore materiale nella redazione della motivazione che non incide sulla sua tenuta complessiva.

Il dispositivo è pienamente coerente con lo sviluppo argomentativo della sentenza che ha esaminato i motivi di appello, uno per uno, ritenendoli infondati.

Il secondo e il terzo motivo attengono all'accertamento di responsabilità che la Corte territoriale ha ricostruito in rnodo preciso.

Al momento dell'atto dispositivo del ramo d'azienda l'imputato era pienamente consapevole del debito erariale, riportato nelle autodichiarazioni che egli stesso aveva sottoscritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale.

Il 15 gennaio 2014 1›. gli era stata perfino notificata la comunicazione d'irregolarità per omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti per quasi ottantamila euro.

Pertanto, la successiva cessione del ramo d'azienda, comprensivo di tutti i lavoratori dipendenti, ad altra società che aveva locato i medesimi locali per continuare l'attività, aveva determinato la dispersione della garanzia patrimoniale.

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, basta anche rendere solo più difficoltosa l'esecuzione della pretesa erariale (Cass., Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066 - 01 e Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 - 01).

Quanto al dolo specifico, la giurisprudenza è costante nel ritenere che ricorre allorché l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (Cass., Sez. 3, n. 27143 del 22/04/2015, Noviello, Rv. 264187-01).

Sul punto, i Giudici hanno ben spiegato che l'adesione alla definizione agevolata della cosiddetta "Rottamazione ter" era irrilevante rispetto al concepimento del disegno fraudolento di sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario.

Va disatteso anche il quarto motivo sulla revoca della confisca dell'immobile e degli altri beni facenti parte del ramo d'azienda conferito con atto pubblico del 14 marzo 2014 alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poiché in tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto (Cass., Sez. 3, n. 3095 del 23/11/2016, dep. 2017, Pugliese, Rv. 268986 - 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. 3 i«) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/05/2021 della Corte di appello di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 maggio 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 12 luglio 2019 del Tribunale di Teramo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché della motivazione la Corte territoriale aveva esordito che la sentenza doveva essere parzialmente riformata, ma poi aveva disposto la conferma. Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle risultanze probatorie. La Corte territoriale non aveva specificato quale fosse il carattere artificioso della condotta tenuto dal Proficuo e integrante l'abuso degli strumenti giuridici rilevante ai fini del caso in esame. Mancava l'individuazione concreta di una specifica clausola contrattuale anomala o l'individuazione di qualche altro elemento fattuale oggettivo, provvisto di connotati fraudolenti, che rivelasse la concreta causale dell'operazione negoziale. Ai fini dell'integrazione del reato non bastava l'atto pregiudizievole, ma era necessario che il pregiudizio non fosse immediatamente percepibile in ragione della condotta fraudolenta . Osserva che la sua attività era artigianale. Precisa che alla data del conferimento a titolo oneroso i crediti non ceduti, rimasti nella società originaria, erano tutti certi ed esigibili e ammontanti a complessivi euro 1.647.495,00, valore ampiamente sufficiente a dare copertura alle passività a breve non cedute pari a euro 1.391.590,00, di cui euro 1.087.668,39 per debiti erariali. Con il terzo eccepisce la violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo, perché mancava il dolo specifico. Con il quarto lamenta il difetto di motivazione in merito alla richiesta revoca della confisca. Perché la confisca fosse legittima era necessario provare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti, compresi i soci della cessionaria, nell'operazione fraudolenta volta a sottrarre all'Erario la garanzia del credito nei confronti della cedente. Aggiunge che si trattava di un immobile del valore di 81.000 euro, ma gravato da un mutuo ipotecario il cui pagamento era stato posto a carico della cessionaria per un valore residuo complessivo di euro 141.735,00, ossia pari a quasi il doppio del potenziale valore di realizzo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è del tutto inconsistente, perché inerisce a un palese errore materiale nella redazione della motivazione che non incide sulla sua tenuta complessiva. Il dispositivo è pienamente coerente con lo sviluppo argomentativo della sentenza che ha esaminato i motivi di appello, uno per uno, ritenendoli infondati. Il secondo e il terzo motivo attengono all'accertamento di responsabilità che la Corte territoriale ha ricostruito in rnodo preciso. Al momento dell'atto dispositivo del ramo d'azienda l'imputato era pienamente consapevole del debito erariale, riportato nelle autodichiarazioni che egli stesso aveva sottoscritto quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale. Il 15 gennaio 2014 1›. gli era stata perfino notificata la comunicazione d'irregolarità per omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti per quasi ottantamila euro. Pertanto, la successiva cessione del ramo d'azienda, comprensivo di tutti i lavoratori dipendenti, ad altra società che aveva locato i medesimi locali per continuare l'attività, aveva determinato la dispersione della garanzia patrimoniale. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, basta anche rendere solo più difficoltosa l'esecuzione della pretesa erariale (Cass., Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066 - 01 e Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 - 01). Quanto al dolo specifico, la giurisprudenza è costante nel ritenere che ricorre allorché l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (Cass., Sez. 3, n. 27143 del 22/04/2015, Noviello, Rv. 264187-01). Sul punto, i Giudici hanno ben spiegato che l'adesione alla definizione agevolata della cosiddetta "Rottamazione ter" era irrilevante rispetto al concepimento del disegno fraudolento di sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario. Va disatteso anche il quarto motivo sulla revoca della confisca dell'immobile e degli altri beni facenti parte del ramo d'azienda conferito con atto pubblico del 14 marzo 2014 alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poiché in tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscossione dei tributi da parte dell'Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto (Cass., Sez. 3, n. 3095 del 23/11/2016, dep. 2017, Pugliese, Rv. 268986 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. 3 i«) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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