CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 01651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 255-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la can- celleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domi- ciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato - intimato - avverso la sentenza n. 865/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLO- GNA, depositata il 03/03/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 255/2021 Numero sezionale 9389/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa-Numero di raccolta generale 1651/2022Data pubblicazione 19/01/2022 ta del 22/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Senegal, della Regione della Casamance – che, nel racconto reso in fase amministrativa, aveva dichiarato che non era mai stato accettato dalla famiglia che la madre si era ricostituita dopo la morte del marito e di aver lasciato il proprio Paese perché, dopo un incen- dio colposo subito dal proprio esercizio commerciale, egli, oberato di debiti e non più in grado di pagare i propri fornitori, che lo avevano denunciato, aveva raggiunto la Libia (dove veniva tradotto in prigione e quindi venduto al gruppo degli “[OSCURATO:PERSONA]” da cui si guadagnava la liberazione lavorando, ogni giorno, nelle case di privati) e successivamente l’Italia, il 19 marzo 2015, in cui presentava immediatamente domanda di protezione −, ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. La Corte d’Appello di Bologna ne ha infatti rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza con la quale il locale tribunale aveva, a sua volta, respin- to la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ed il diritto al- la protezione per ragioni umanitarie, nella ritenuta insussistenza dei presup- posti di legge. 2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente, al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, pri- mo comma, c.p.c. 3. Con i proposti motivi il ricorrente denuncia: 1) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito valutate le violenze più volte subite dal richiedente in Libia, Paese di transito; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 5 e 14 d.lgs. 251/2007, art. 27 d.lgs. 25/2008, in relazione all’art 360, primo comma, nn. 3 c.p.c. per avere la Corte fatto errata applicazione della normativa sulla cooperazione istruttoria; 3) violazione e falsa applica- 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 255/2021 zione dell’art. 3, comma 5 e 14 d.lgs. 251/2007, art. 27 d.lgs. 25/2008, in re-Numero sezionale 9389/2021Numero di raccolta generale 1651/2022 lazione all’art 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte negatoData pubblicazione 19/01/2022 la protezione sussidiaria in violazione dei presupposti di legge; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 Ce- du, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per essere la Corte di merito incorsa nella violazione della normativa sulla protezione per motivi umanitari; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost. e art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c. 4. I motivi sono infondati e comunque inammissibili, nei termini e le ra- gioni di seguito indicati. 4.1. Il primo per difetto di autosufficienza ed allegazione, non avendo la parte dedotto di aver sottoposto puntualmente alla Corte di merito il fatto omesso delle violenze sofferte nel Paese di transito, la Libia, indicando, ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omes- so, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo il rilievo che, più correttamente, la censura avrebbe dovuto ascriversi ad una omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. come tale, però, in alcun modo dedotta (vd. Cass. n. 10862 del 07/05/2018). 4.2. Il secondo è inammissibile perché contesta genericamente – con il richiamo di principi sanciti da questa Corte sulla “effettività” dell’indagine, ma mancando di evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le in- formazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020) − la violazione dell’obbligo di cooperazione istrutto- ria in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, e tanto a fronte della indica- zione, contenuta in sentenza, di fonti aggiornate (LUISS [OSCURATO:PERSONA]- rezza Internazionale aggiornato al giugno 2019; [OSCURATO:PERSONA] nazio- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 255/2021 nale per il diritto di asilo ottobre 2017), nel definire la situazione del Sene-Numero sezionale 9389/2021Numero di raccolta generale 1651/2022 gal, Paese di provenienza. Data pubblicazione 19/01/2022 4.3. Il terzo motivo è infondato. Questa Corte ha definito la violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale, legittimante l’accesso al rimedio di cui all’art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007, in conformità con la giuri- sprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezio- nalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Sta- to e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria sicché il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 08/07/2019; Cass. n. 15317 del 17/07/2020; Cass. n. 5675 del 02/03/2021). Restano escluse all’indicato fine, pertanto, in ragione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, situazioni di diversa ed attenuata conflittua- lità del Paese di provenienza e rimpatrio, nella non vincolatività delle con- trarie decisioni di merito pure citate in ricorso (vd. Cass. S.U. 26482/2007; Cass. n. 27716/2020), espressive di valutazioni e non ricognitive di fonti e situazioni sofferte nell’area di provenienza del richiedente a definizione del- la richiamata nozione. Nulla è dedotto poi dal ricorrente circa l’intervenuta allegazione in ap- pello delle mancate risposte alla situazione di “basso conflitto” nella Casa- mance fatta valere dinanzi al primo giudice. 4.4. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di allegazione in ordine alla tempestiva deduzione in appello, nel raffronto con il rigetto subito con l’ordinanza di primo grado, della situazione di violenza subita dal richieden- te protezione nel Paese di transito, per l’estremo del carattere significativo 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 255/2021 dell’esperienza vissuta in ragione della durata in concreto del soggiorno, da Numero sezionale 9389/2021Numero di raccolta generale 1651/2022 mettere in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Cass. Data pubblicazione 19/01/2022 n. 13758 del 03/07/2020; Cass. n. 13096 del 15/05/2019). Il motivo manca altresì dell’allegazione di una situazione “individualiz- zante”, destinata ad integrare la condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nella irrilevanza della situazione del Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in quanto in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 9304 del 03/04/2019). 4.5. Il quinto motivo sulla nullità da motivazione apparente è infondato a fronte delle puntuali contestazioni che, per i diversi dedotti vizi, il ricorrente ha potuto portare all’impugnato provvedimento. 5. Il ricorso è, pertanto ed in via conclusiva, infondato. Nulla sulle spese essendo controparte rimasta solo intimata. Deve darsi atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 22 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S