CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6971/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], che si difende sia in proprio, ex art.86 c.p.c., e conl’assistenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta edifense e presso la quale è elettivamente domiciliato -domicilio digitalealle PEC: [OSCURATO:EMAIL] esilvanalombardi@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], CinziaDe Micheli, presso la quale è elettivamente domiciliata -domicilio digitalealle PEC: [OSCURATO:EMAIL] ecinziademicheli@ordineavvocatiroma.org--ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1996/2019depositata il 18/12/2019.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale di Torino convenendo in giudizioAndrea e [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo il pagamento di quantoaffermava esserle ancora dovuto per i lavori effettuati su un immobile diloro proprietà in Torino, anche ulteriori e in variante rispetto a quellioriginariamente concordati. I convenuti si erano costituiti ritualmente,contestando la domanda per gravi inadempimenti attribuiti all’appaltatriceconsistiti in vizi e incompletezze delle opere. Il Tribunale di Torino, istruitala causa, aveva parzialmente accolto la domanda, dichiarando tardiva ladenuncia dei vizi e difetti ex art.1667 c.c., quantificando il dovuto in €141.001,68, oltre accessori, dopo aver operato le detrazioni all’importooriginariamente richiesto secondo le indicazioni emergenti dallaconsulenza tecnica d’ufficio, e regolando le spese processuali.La Corte d’Appello di Torino, adita da [OSCURATO:PERSONA], avevaparzialmente accolto l’appello solo in relazione alla quantificazione dellespese processuali, all’esito di un articolato iter argomentativo che siriporta in estrema sintesi: -si doveva confermare la natura giuridica delcontratto di appalto concluso tra le parti come appalto a misura; -contrariamente all’assunto dell’appellante, la fattura n.52/2003 nonpoteva essere riferita a tutti i lavori svolti dall’appellante, ancheextracontrattuali, ma andava riferita ai soli lavori originariamenteappaltati; ciò perché dal contenuto della fattura la dicitura “a saldo”veniva espressamente riferita solo alle opere di ristrutturazione erealizzazione di strutture in cemento armato, con richiamo dellacommessa originaria del 2.1.2002; Gli ulteriori lavori, […], oltre a nonessere contemplati da detta fattura, non possono essere ritenuti saldatiper l’effetto dell’emissione di tale documento in ragione del fatto chemanca nello stesso alcuna indicazione dalla quale poter inferireNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026(contrariamente a quanto supposto dall’appellante) che, con il pagamentodella fattura medesima, si sarebbe ottenuta una quietanza per tutti i lavorieseguiti (quelli relativi alle opere contrattualmente convenute e quelli cheriguardano le varianti) , anzi gli elementi di fatto acquisiti provavanosemmai proprio il contrario [gli elementi valorizzati sono statianaliticamente esaminati nella motivazione]; le considerazioni svolte perla fattura n.52/2003 venivano estese anche alla fattura n.53/2003; -anchela ribadita eccezione di prescrizione veniva giudicata infondata, perché idoc. 15a e 19a, provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]., contenevano tutti gli elementinecessari a rendere chiara la volontà della stessa di ottenere il pagamentodi quanto ritenuto dovuto, a nulla rilevando che nella citazione in giudiziofossero state richieste somme non identiche, avendo altresì la societàrimesso al Tribunale ogni valutazione in ordine alla detraibilità dellesomme per minori opere realizzate; -correttamente il primo Giudice avevariconosciuto maggiori importi per varianti e nuove opere, effettivamenteriscontrate all’esito dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio edelle prove assunte; -la pronuncia di decadenza dalla garanzia per i vizilamentati per mancato rispetto del termine ex art.1667 c.c. doveva essereconfermata; -risultava fondata la censura quanto all’erronea applicazionedelle disposizioni in materia di liquidazione delle spese di lite, perché ilTribunale aveva operato l’aumento, possibile ex art.4 DM n.55/2014, nontenendo conto dei valori medi, come la norma prevede, ma dei valorimassimi; il dovuto era stato, pertanto, rideterminato liquidando le spesenei valori medi del pertinente scaglione, con aumento del 50% solo conriferimento alla voce “studio della controversia”; -le spese di faseseguivano invece la soccombenza, afferendo il parziale accoglimentodell’appello ad un profilo marginale dovuto ad una erronea valutazione delprimo Giudice.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato asei motivi.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026CEI s.p.a. ha depositato controricorso, articolando ricorso incidentaleaffidato a due motivi.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative dellerispettive difese, nel rispetto dei termini in relazione alla datadell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENon si ravvisano profili giustificanti la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso ai sensi del disposto dell’art.360 bis c.p.c. o del dispostodell’art.366 c.p.c.: i motivi di critica articolati da [OSCURATO:PERSONA] perciò essere esaminati singolarmente.1. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la Violazione e mancata applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c. per non aver il Giudice di secondo gradoritenuto provati i fatti dedotti dal convenuto e non contestati dalla CEIs.p.a. e relativi alla dedotta compensazione da parte di quest’ultima altermine dei lavori, di varianti, minori opere e danni per nonché vizi edifetti già lamentati, con l’emissione delle fatture n.52 e 53 del29.12.2003 a saldo dei lavori, nonché per aver omesso completamentel’esame in merito a tale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti La Corte di merito avrebbe dovuto ritenere provati, ex art.115 c.p.c., ifatti dedotti dall’attuale ricorrente in sede di costituzione in giudizio, chenon sarebbero stati contestati da [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui l’impresaavrebbe compensato, al termine dei lavori, le varianti, le minori opere e idanni per vizi e difetti già lamentati, nell’ambito di quanto già indicatonelle fatture n.52 e 53 del 2003 quindi esaustive rispetto al dovuto: nonsussisteva infatti, secondo il ricorrente, alcun elemento descrittivo nellefatture che permettesse di desumere il saldo in esse indicato come riferitosolo alle offerte di appalto iniziali (secondo quanto ritenuto dalla Corte dimerito) invece che a tutte le opere, comprese quelle extracontrattuali.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il motivo è complessivamente infondato.Non comporta, di per sé, l’inammissibilità del ricorso il fatto che essosia formulato con richiamo a diverse delle ipotesi disciplinate dall’art.360co 1 c.p.c. e cioè sia alla violazione di legge, di cui al comma 1 n.3dell’art.360 c.p.c., sia all’omessa considerazione di fatti decisivi discussi,di cui al comma 1 n.5 della stessa norma, sia a prospettate nullità dellasentenza ricorsa, rilevanti nell’ambito del n.4 del comma 1 della normarichiamata.Appaiono condivisibili sul punto le considerazioni svolte da questaCorte nell’ordinanza n.39169/2021 -che si richiama alla sentenza delle SUn.9100/2015, e alla cui motivazione si rimanda; cfr. anche, più di recente,Cass. n.11152/2025-, che ammette la possibilità, nell’ambito di un motivoproposto apparentemente come unico, di più profili di violazione deldisposto dell’art.360 co 1 c.p.c., purché la formulazione delle critichepermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fattoscindibili, e ne consenta l'esame separato, esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati.Nella doglianza formulata dal ricorrente, oggetto di esame, l’unicacensura chiara è riscontrabile nella prospettata violazione del principio dinon contestazione, ex art.115 c.p.c., in verosimile relazione con il dispostodell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., sul presupposto che non sarebbe statocontestato dall’impresa appaltatrice quanto affermato da Andrea RiccaBarberis nella comparsa di costituzione e risposta per il giudizio di primogrado in ordine all’interpretazione come onnicomprensivo di ogni pretesa,anche per lavori extracontratto, del dovuto richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. con lefatture n.52 e 53 del 29.12.2003.Quanto alla possibilità che sia prospettabile una violazione dell’art.115c.p.c. si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026principi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: - Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. .Nell’articolazione del motivo in esame il richiamo al principio di noncontestazione permette l’inquadramento della critica svolta in relazione alpreteso mancato rispetto dell’art.115 c.p.c. nell’ambito della violazione dilegge. Ma nel proporre la pretesa violazione del principio di noncontestazione il ricorrente non tiene conto della posizione processualedelle parti e, in particolare, del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva introdotto ilgiudizio in veste di attrice chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagare quanto ancora riteneva le fosse dovuto: ne consegue che lacontestazione radicale della pretesa natura totalmente satisfattoria dellasomma indicata nelle fatture richiamate dal ricorrente era già evidente emanifestata in modo univoco nella proposizione della domanda sulla cuibase è stato radicato il giudizio di merito. Appare altresì opportunoaggiungere che la non contestazione riguarda i fatti principali postia fondamento delle domande e/o delle eccezioni ritualmente svolte dalleparti nel processo e non può essere estesa al riconoscimento delcontenuto dei documenti, tempestivamente acquisiti agli atti a riscontrodelle rispettive prospettazioni difensive, e alla loro valutazione: l’attività diinterpretazione e valutazione degli elementi istruttori, quali sono anche idocumenti prodotti in atti, è propria del Giudice di merito ed è svoltaNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026nell’ambito del disposto dell’art.116 c.p.c., senza vincoli diversi da quelliderivanti dalle prove legali specificamente disciplinate dalle disposizioniprocessuali.Le considerazioni svolte sono sufficienti a svestire di rilievo la pretesaviolazione del disposto dell’art.115 c.p.c.; in disparte va rilevato che ilmotivo non supera il vaglio di specificità imposto dall’art.366 n.4 e 6 c.p.c.-si richiama, tra le tante, Cass. n.15058/2024, che ben evidenzia come Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso percassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di noncontestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono statededotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto latrascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, ilcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scrittidifensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza deipresupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. -.L’enucleazione di un motivo di critica inquadrabile nell’ambito deldisposto dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. non risulta praticabile in concreto,perché non è possibile individuare nelle argomentazioni svolte dalricorrente a sostegno della doglianza in esame il fatto decisivodiscusso, omesso nella decisione impugnata, che non può essererappresentato dalla pretesa mancata considerazione del principio di noncontestazione -il fatto omesso deve consistere in un fatto storicoprecisamente individuato: cfr., per tutte, Cass. a SU n.8053/2014, allaquale si sono adeguate tutte le pronunce successive-, né può consisterenell’omessa valutazione delle fatture n.52 e 53 del 29.12.2003, perchéesse sono state analiticamente esaminate dalla Corte di merito -pur secon un esito interpretativo diverso rispetto a quello che Andrea RiccaBarberis avrebbe sperato-. Si aggiunge, inoltre, che sul punto levalutazioni di merito svolte dalla Corte d’Appello di Torino sulle difese delricorrente e sul loro rilievo nella valutazione della controversia sonoNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026coerenti con quelle già svolte dal Tribunale di Torino e, in presenza di duedecisioni conformi, la proponibilità di un motivo di ricorso per cassazioneinquadrabile nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. è esclusa dall’art.348ter co 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis.Non emergono, infine, nell’ambito delle argomentazioni attraverso lequali è articolato il primo motivo di ricorso, elementi idonei a fondare unvizio inquadrabile nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.4 c.p.c.,diverso da quelli consistenti nella pretesa violazione del dispostodell’art.115 c.p.c. già valorizzato nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1n.3 c.p.c., da escludere comunque per le stesse considerazioni sopraesposto.Si osserva infine che non è suscettibile di critica la ben comprensibile epertinente motivazione attraverso la quale la Corte d’Appello giustifica ladecisione. Invero, salvo le ipotesi di sua totale omissione o di apparenzadelle argomentazioni svolte, o di illogicità e grave contraddittorietà, tali daescludere la possibilità di riconoscere un supporto soddisfacente, nelrispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost., non èconsentito in questa sede censurare la motivazione (per tutte SUn.8053/2014)..3. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della Violazione, errata e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado omessol’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti .Il ricorrente individua il fatto decisivo , discusso, che sarebbestato omesso dal Giudice, nella circostanza che gli importi fatturati da CEIs.p.a., già risultanti dal prospetto prodotto dall’impresa, erano superioriall’importo complessivo delle due offerte d’appalto, con la conseguenzache la dicitura a saldo indicata nelle fatture n.52 e n.53 del 2003non doveva e non poteva considerarsi limitata alle offerte di appaltoNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026iniziali ma riferita al conteggio a saldo dell’inizio 2004 in merito a tutti ilavori eseguiti, come dedotto dal convenuto e mai contestato da parteIl motivo è inammissibile.Si richiamano le considerazioni svolte sopra in ordine ai limiti diammissibilità del motivo di ricorso cd misto e si evidenzia che perquesto secondo motivo l’unica critica enucleabile è quella rientrantenell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.Tuttavia, qui il preteso fatto omesso non è un fatto (in senso storico odocumentale) ma il frutto della valutazione del contenuto del prospettoprodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , effettuata in rapporto al contenuto dellefatture n.52 e 53 del 29.12.2003. Inoltre, esso non è comunque in sédecisivo, perché richiedente il concorso di plurimi e diversi elementiistruttori documentali. In definitiva si pretenderebbe la(sopra)valorizzazione di detto preteso fatto , a fronte di duedecisioni di merito conformi, contro la preclusione emergente dall’art.348ter co 4 e 5 c.p.c.Un eventuale vizio di motivazione enucleabile dal motivo in esamesconterebbe le stesse considerazioni sopra svolte, mentre un’ipotesi diviolazione di legge inquadrabile nell’ambito dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c. nonè proprio evidenziabile dalla -succinta- articolazione della doglianza.4. [OSCURATO:PERSONA] critica ancora la sentenza della Corted’Appello di Torino anche per Violazione e mancata applicazionedell’art.2733 comma 2 c.c. in relazione all’art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c. peraver il Giudice di secondo grado omesso di dare atto e di attenersi aquanto emerso dall’interrogatorio formale di parte attrice .Assume il ricorrente che, rispondendo in sede di interrogatorio formaleal capitolo 49), il legale rappresentante della società appaltatrice avrebbericonosciuto l’esistenza dell’impegno assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. di completare ilavori indicati nello stesso capo di prova perché avrebbe dichiarato:Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026 non ero presente, ma deduco di sì dal momento che questi lavori sonostati effettivamente eseguiti . Ciò comporterebbe che i fatti dedotti nelcapo 49) avrebbero dovuto essere considerati veri per intervenutaconfessione., con la conseguenza che le difformità e i vizi dell’operaavrebbero dovuto essere considerati riconosciuti, con esclusione dellaoperatività della decadenza ex art.1667 c.c.Il motivo è inammissibile per carenza di specificità.Il ricorrente svolge la critica in esame imperniandola sulla valenzaconfessoria da attribuire alla risposta del legale rappresentante di CEIs.p.a. al capitolo formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sub 49),resa in sede di interrogatorio formale. Né nell’esplicitazione del motivo, nénel corpo del ricorso è stato però riportato il contenuto del capitolo 49), inrelazione al quale è riprodotta testualmente solo la rispostadell’interrogato ed è quindi espressa la valutazione che di essa pretendedebba essere data [OSCURATO:PERSONA].Non è pertanto offerto a questa Corte alcun concreto elemento perverificare se effettivamente la Corte d’Appello abbia violato le disposizioniin materia di prova legale, per non aver riconosciuto valore confessorio aduna dichiarazione della parte contenente il riconoscimento di fatti a sésfavorevoli e favorevoli alla controparte. Il principio di specificitàdel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di puntuale delineazione del motivo,enucleabile dalla norma anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021-, pur nondovendo essere interpretato in modo formalistico, comporta comunquel’onere del ricorrente di una indicazione puntuale e specifica nel ricorso delcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e di una precisasegnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito. Nel casodi specie non solo non è riportato il testo dell’unico capitolo di prova oraledi prospettato interesse, ma nemmeno è offerta indicazione sulla suaNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026eventuale collocazione negli atti della parte -cfr. Cass. n.8950/2022 e,ancora, Cass. n.11325/2023-.5. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta la Violazione dell’art.111 Cost. in relazione all’art.360 n.3, 4 c.p.c. peraver il Giudice di secondo grado utilizzato un criterio impari di valutazionedelle prove testimoniali dando origine ad una ingiustificata disparità ditrattamento delle parti del giudizio che concreta una violazione del giustoprocesso .Il ricorrente contesta le modalità di valutazione delle provetestimoniali, avendo ritenuto la Corte di merito non attendibile la testeindicata dal ricorrente (sua coniuge) e attendibili invece i testi indicati daCEI s.p.a. -suoi operai-, con ingiustificata disparità di trattamento delleparti nel giudizio che concreta una violazione del giusto processo .Il motivo è inammissibile.Il ricorrente rimette in discussione l’interpretazione e la valutazione delmateriale istruttorio -comprensiva della verifica di attendibilità deitestimoni e di coerenza delle loro dichiarazioni con le altre risultanzeistruttorie-, che sono prerogative del Giudice di merito -cfr. in proposito,ancora Cass. a SU n.20867/2020, che ha chiarito come In tema diricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione -. Inparticolare, le attività di interpretazione e valutazione delle prove sonoinsindacabili in sede di legittimità se supportate, come nel caso di specie,da motivazione effettiva, logicamente articolata e priva di contraddizioniintrinseche, tale da rispettare il rispetto del minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost. -cfr., ancora, i consolidati principi espressi da Cass. a SUn.8053/2014-. Le critiche del ricorrente si pongono al di fuori dellaprospettazione di ipotesi di violazione di legge e tantomeno sono idoneead integrare nullità della sentenza ricorsa: attraverso di esse, peraltrolimitate alla sola valutazione delle dichiarazioni testimoniali,decontestualizzandole dal complesso dell’istruttoria svolta, Andrea RiccaBarberis vorrebbe ottenere una diversa ricostruzione dell’occorso,alternativa rispetto a quella seguita dai Giudici di merito e idonea afondare una opposta decisione a sé favorevole.6. Si esamina ora il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. peresigenza logica, tenuto conto che il quinto motivo di ricorso principalepresuppone la correttezza della riforma della pronuncia relativa alle speseprocessuali di primo grado operata dalla Corte d’Appello di Torino.Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta la violazione efalsa applicazione del DM n.55/2014 in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. ed è articolato in due motivi.A. Con il primo, la società evidenzia che il primo Giudice avevaesplicitamente considerato, nel legittimo esercizio del suo poterediscrezionale, i valori massimi del DM n.55/2014 con le maggiorazioni iviindicate per ogni fase, per la liquidazione delle spese processuali a favoredella controricorrente: l’applicazione dei soli valori medi di scaglioneoperata per la liquidazione delle spese dalla Corte di merito apparirebbepertanto ingiustificata e illegittima.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il secondo la ricorrente incidentale contesta la modifica delladecisione di primo grado, operata dalla Corte di merito che, purfacendo corretta applicazione dell’art.91 cpc e ritenendo l’Appellanteunicamente soccombente, eliminava gli aumenti -come riconosciuti dalTribunale- per diverse fasi processuali ad eccezione della “fase studio”,senza fornire una giustificazione logico-giuridica coerente ed, anzi, conpalese contraddizione stante il riconoscimento -ad opera della stessaCorte- della “complessità della controversia”(cfr.all.17 pag.30) .I motivi, che si esaminano congiuntamente, sono infondati.In questa sede non è la decisione del Giudice di primo grado che deveessere sottoposta a vaglio ma quella del Giudice d’appello e, diconseguenza, ciò che occorre valutare è se la Corte d’Appello di Torino siao meno correttamente intervenuta sulla pronuncia del Tribunale di Torinoin ordine alle spese processuali del primo grado.La Corte di merito, alla quale la questione delle spese processuali delgiudizio avanti al Tribunale era stata specificamente sottoposta con unapposito motivo di appello -e quindi nel rispetto del disposto dell’art.342c.p.c. e a prescindere dall’esito del giudizio di appello, confermativo nelmerito della decisione impugnata-, ha correttamente provveduto adesaminare le critiche dell’appellante, applicando le disposizioni normativedi riferimento che indicano come parametri per la liquidazione delle speseprocessuali, in linea ordinaria, i valori medi di cui alle tabelle allegate alDM n.55/2014 per le attività svolte nelle diverse fasi in cui si articola ognigrado del processo (sul presupposto che non vi fossero motivi giustificantiuna liquidazione nei massimi), con possibilità (pure in concretoriconosciuta in relazione alla sola fase di studio della controversia) diaumento, ex art.4 DM cit., degli importi, medi (secondo la liquidazioneeffettuata), previsti dalle tabelle di riferimento per le diverse fasiprocessuali, operata fino al 50%. Questa diversa valutazione operata dallaCorte è stata effettuata all’esito di una motivazione articolata, che haNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026tenuto specificamente conto della natura, del valore e della complessitàdella controversia con riferimento alla fase di primo grado e che giustificaanche il disposto aumento in relazione alla fase di studio -senza che da ciòderivasse anche la necessità del riconoscimento della maggiorazioneanche per le altre fasi- .7. Tornando ora all’esame del ricorso principale, il quinto motivo didoglianza fa riferimento alla violazione, errata e falsa applicazionedell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 e 4 c.p.c., per aver il Giudicedi secondo grado omesso di provvedere in merito alla domandarestitutoria dell’appellante ritualmente introdotta con l’atto diimpugnazione .Accogliendo il motivo riguardante l’entità, affermata ingiustificata,delle spese processuali poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] all’esito delgiudizio di primo grado, la Corte d’Appello di Torino non ha esaminato ladomanda di restituzione del maggior importo versato alla controparte atale titolo, pur proposta dal ricorrente.Il motivo è fondato.Effettivamente la Corte di merito ha ridotto l’importo delle speseprocessuali di primo grado poste a carico del ricorrente ma ha omesso dipronunciare sulla domanda di restituzione del maggior importo versato,pure formulata dall’interessato -cfr. le conclusioni riportate per l’appellantenella sentenza ricorsa-.Non è questa la sede per la verifica dell’effettiva restituzioneeventualmente intervenuta ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]., pur in assenza dipronuncia, trattandosi di questione contestata (nella memoria illustrativaAndrea [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del motivo di ricorso inesame, affermando che nulla gli sarebbe stato restituito control’affermazione di contenuto opposto della controricorrente), di merito, chequesta Corte non può valutare.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Con il sesto motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione, errata e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3 e 4 c.p.c. per aver il secondo Giudice omesso di condannarela parte appellata al rimborso, anche parziale, delle spese del giudizio diappello .Il motivo rimane assorbito in senso proprio dall’accoglimento dellacritica precedente.9. In conclusione, il ricorso principale è fondato solo in riferimento alquinto motivo, con assorbimento del sesto, mentre sono infondati tutti glialtri motivi del ricorso principale e i due motivi di ricorso incidentale: lasentenza impugnata deve pertanto essere cassata solo limitatamente almotivo accolto e a quello assorbito, con rinvio alla Corte d’Appello diTorino che, in diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza, inrelazione al ricorso incidentale, dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:APPALTO PRIVATOGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6971/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], che si difende sia in proprio, ex art.86 c.p.c., e conl’assistenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta edifense e presso la quale è elettivamente domiciliato -domicilio digitalealle PEC: [OSCURATO:EMAIL] esilvanalombardi@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], CinziaDe Micheli, presso la quale è elettivamente domiciliata -domicilio digitalealle PEC: [OSCURATO:EMAIL] ecinziademicheli@ordineavvocatiroma.org--ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1996/2019depositata il 18/12/2019.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale di Torino convenendo in giudizioAndrea e [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo il pagamento di quantoaffermava esserle ancora dovuto per i lavori effettuati su un immobile diloro proprietà in Torino, anche ulteriori e in variante rispetto a quellioriginariamente concordati. I convenuti si erano costituiti ritualmente,contestando la domanda per gravi inadempimenti attribuiti all’appaltatriceconsistiti in vizi e incompletezze delle opere. Il Tribunale di Torino, istruitala causa, aveva parzialmente accolto la domanda, dichiarando tardiva ladenuncia dei vizi e difetti ex art.1667 c.c., quantificando il dovuto in €141.001,68, oltre accessori, dopo aver operato le detrazioni all’importooriginariamente richiesto secondo le indicazioni emergenti dallaconsulenza tecnica d’ufficio, e regolando le spese processuali.La Corte d’Appello di Torino, adita da [OSCURATO:PERSONA], avevaparzialmente accolto l’appello solo in relazione alla quantificazione dellespese processuali, all’esito di un articolato iter argomentativo che siriporta in estrema sintesi: -si doveva confermare la natura giuridica delcontratto di appalto concluso tra le parti come appalto a misura; -contrariamente all’assunto dell’appellante, la fattura n.52/2003 nonpoteva essere riferita a tutti i lavori svolti dall’appellante, ancheextracontrattuali, ma andava riferita ai soli lavori originariamenteappaltati; ciò perché dal contenuto della fattura la dicitura “a saldo”veniva espressamente riferita solo alle opere di ristrutturazione erealizzazione di strutture in cemento armato, con richiamo dellacommessa originaria del 2.1.2002; Gli ulteriori lavori, […], oltre a nonessere contemplati da detta fattura, non possono essere ritenuti saldatiper l’effetto dell’emissione di tale documento in ragione del fatto chemanca nello stesso alcuna indicazione dalla quale poter inferireNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026(contrariamente a quanto supposto dall’appellante) che, con il pagamentodella fattura medesima, si sarebbe ottenuta una quietanza per tutti i lavorieseguiti (quelli relativi alle opere contrattualmente convenute e quelli cheriguardano le varianti) , anzi gli elementi di fatto acquisiti provavanosemmai proprio il contrario [gli elementi valorizzati sono statianaliticamente esaminati nella motivazione]; le considerazioni svolte perla fattura n.52/2003 venivano estese anche alla fattura n.53/2003; -anchela ribadita eccezione di prescrizione veniva giudicata infondata, perché idoc. 15a e 19a, provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]., contenevano tutti gli elementinecessari a rendere chiara la volontà della stessa di ottenere il pagamentodi quanto ritenuto dovuto, a nulla rilevando che nella citazione in giudiziofossero state richieste somme non identiche, avendo altresì la societàrimesso al Tribunale ogni valutazione in ordine alla detraibilità dellesomme per minori opere realizzate; -correttamente il primo Giudice avevariconosciuto maggiori importi per varianti e nuove opere, effettivamenteriscontrate all’esito dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio edelle prove assunte; -la pronuncia di decadenza dalla garanzia per i vizilamentati per mancato rispetto del termine ex art.1667 c.c. doveva essereconfermata; -risultava fondata la censura quanto all’erronea applicazionedelle disposizioni in materia di liquidazione delle spese di lite, perché ilTribunale aveva operato l’aumento, possibile ex art.4 DM n.55/2014, nontenendo conto dei valori medi, come la norma prevede, ma dei valorimassimi; il dovuto era stato, pertanto, rideterminato liquidando le spesenei valori medi del pertinente scaglione, con aumento del 50% solo conriferimento alla voce “studio della controversia”; -le spese di faseseguivano invece la soccombenza, afferendo il parziale accoglimentodell’appello ad un profilo marginale dovuto ad una erronea valutazione delprimo Giudice.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato asei motivi.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026CEI s.p.a. ha depositato controricorso, articolando ricorso incidentaleaffidato a due motivi.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative dellerispettive difese, nel rispetto dei termini in relazione alla datadell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENon si ravvisano profili giustificanti la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso ai sensi del disposto dell’art.360 bis c.p.c. o del dispostodell’art.366 c.p.c.: i motivi di critica articolati da [OSCURATO:PERSONA] perciò essere esaminati singolarmente.1. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la Violazione e mancata applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c. per non aver il Giudice di secondo gradoritenuto provati i fatti dedotti dal convenuto e non contestati dalla CEIs.p.a. e relativi alla dedotta compensazione da parte di quest’ultima altermine dei lavori, di varianti, minori opere e danni per nonché vizi edifetti già lamentati, con l’emissione delle fatture n.52 e 53 del29.12.2003 a saldo dei lavori, nonché per aver omesso completamentel’esame in merito a tale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti La Corte di merito avrebbe dovuto ritenere provati, ex art.115 c.p.c., ifatti dedotti dall’attuale ricorrente in sede di costituzione in giudizio, chenon sarebbero stati contestati da [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui l’impresaavrebbe compensato, al termine dei lavori, le varianti, le minori opere e idanni per vizi e difetti già lamentati, nell’ambito di quanto già indicatonelle fatture n.52 e 53 del 2003 quindi esaustive rispetto al dovuto: nonsussisteva infatti, secondo il ricorrente, alcun elemento descrittivo nellefatture che permettesse di desumere il saldo in esse indicato come riferitosolo alle offerte di appalto iniziali (secondo quanto ritenuto dalla Corte dimerito) invece che a tutte le opere, comprese quelle extracontrattuali.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il motivo è complessivamente infondato.Non comporta, di per sé, l’inammissibilità del ricorso il fatto che essosia formulato con richiamo a diverse delle ipotesi disciplinate dall’art.360co 1 c.p.c. e cioè sia alla violazione di legge, di cui al comma 1 n.3dell’art.360 c.p.c., sia all’omessa considerazione di fatti decisivi discussi,di cui al comma 1 n.5 della stessa norma, sia a prospettate nullità dellasentenza ricorsa, rilevanti nell’ambito del n.4 del comma 1 della normarichiamata.Appaiono condivisibili sul punto le considerazioni svolte da questaCorte nell’ordinanza n.39169/2021 -che si richiama alla sentenza delle SUn.9100/2015, e alla cui motivazione si rimanda; cfr. anche, più di recente,Cass. n.11152/2025-, che ammette la possibilità, nell’ambito di un motivoproposto apparentemente come unico, di più profili di violazione deldisposto dell’art.360 co 1 c.p.c., purché la formulazione delle critichepermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fattoscindibili, e ne consenta l'esame separato, esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati.Nella doglianza formulata dal ricorrente, oggetto di esame, l’unicacensura chiara è riscontrabile nella prospettata violazione del principio dinon contestazione, ex art.115 c.p.c., in verosimile relazione con il dispostodell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., sul presupposto che non sarebbe statocontestato dall’impresa appaltatrice quanto affermato da Andrea RiccaBarberis nella comparsa di costituzione e risposta per il giudizio di primogrado in ordine all’interpretazione come onnicomprensivo di ogni pretesa,anche per lavori extracontratto, del dovuto richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. con lefatture n.52 e 53 del 29.12.2003.Quanto alla possibilità che sia prospettabile una violazione dell’art.115c.p.c. si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressonella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso i seguentiNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026principi di diritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive: - Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. .Nell’articolazione del motivo in esame il richiamo al principio di noncontestazione permette l’inquadramento della critica svolta in relazione alpreteso mancato rispetto dell’art.115 c.p.c. nell’ambito della violazione dilegge. Ma nel proporre la pretesa violazione del principio di noncontestazione il ricorrente non tiene conto della posizione processualedelle parti e, in particolare, del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva introdotto ilgiudizio in veste di attrice chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagare quanto ancora riteneva le fosse dovuto: ne consegue che lacontestazione radicale della pretesa natura totalmente satisfattoria dellasomma indicata nelle fatture richiamate dal ricorrente era già evidente emanifestata in modo univoco nella proposizione della domanda sulla cuibase è stato radicato il giudizio di merito. Appare altresì opportunoaggiungere che la non contestazione riguarda i fatti principali postia fondamento delle domande e/o delle eccezioni ritualmente svolte dalleparti nel processo e non può essere estesa al riconoscimento delcontenuto dei documenti, tempestivamente acquisiti agli atti a riscontrodelle rispettive prospettazioni difensive, e alla loro valutazione: l’attività diinterpretazione e valutazione degli elementi istruttori, quali sono anche idocumenti prodotti in atti, è propria del Giudice di merito ed è svoltaNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026nell’ambito del disposto dell’art.116 c.p.c., senza vincoli diversi da quelliderivanti dalle prove legali specificamente disciplinate dalle disposizioniprocessuali.Le considerazioni svolte sono sufficienti a svestire di rilievo la pretesaviolazione del disposto dell’art.115 c.p.c.; in disparte va rilevato che ilmotivo non supera il vaglio di specificità imposto dall’art.366 n.4 e 6 c.p.c.-si richiama, tra le tante, Cass. n.15058/2024, che ben evidenzia come Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso percassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di noncontestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono statededotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto latrascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, ilcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scrittidifensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza deipresupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. -.L’enucleazione di un motivo di critica inquadrabile nell’ambito deldisposto dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. non risulta praticabile in concreto,perché non è possibile individuare nelle argomentazioni svolte dalricorrente a sostegno della doglianza in esame il fatto decisivodiscusso, omesso nella decisione impugnata, che non può essererappresentato dalla pretesa mancata considerazione del principio di noncontestazione -il fatto omesso deve consistere in un fatto storicoprecisamente individuato: cfr., per tutte, Cass. a SU n.8053/2014, allaquale si sono adeguate tutte le pronunce successive-, né può consisterenell’omessa valutazione delle fatture n.52 e 53 del 29.12.2003, perchéesse sono state analiticamente esaminate dalla Corte di merito -pur secon un esito interpretativo diverso rispetto a quello che Andrea RiccaBarberis avrebbe sperato-. Si aggiunge, inoltre, che sul punto levalutazioni di merito svolte dalla Corte d’Appello di Torino sulle difese delricorrente e sul loro rilievo nella valutazione della controversia sonoNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026coerenti con quelle già svolte dal Tribunale di Torino e, in presenza di duedecisioni conformi, la proponibilità di un motivo di ricorso per cassazioneinquadrabile nell’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. è esclusa dall’art.348ter co 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis.Non emergono, infine, nell’ambito delle argomentazioni attraverso lequali è articolato il primo motivo di ricorso, elementi idonei a fondare unvizio inquadrabile nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.4 c.p.c.,diverso da quelli consistenti nella pretesa violazione del dispostodell’art.115 c.p.c. già valorizzato nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1n.3 c.p.c., da escludere comunque per le stesse considerazioni sopraesposto.Si osserva infine che non è suscettibile di critica la ben comprensibile epertinente motivazione attraverso la quale la Corte d’Appello giustifica ladecisione. Invero, salvo le ipotesi di sua totale omissione o di apparenzadelle argomentazioni svolte, o di illogicità e grave contraddittorietà, tali daescludere la possibilità di riconoscere un supporto soddisfacente, nelrispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost., non èconsentito in questa sede censurare la motivazione (per tutte SUn.8053/2014)..3. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della Violazione, errata e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado omessol’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti .Il ricorrente individua il fatto decisivo , discusso, che sarebbestato omesso dal Giudice, nella circostanza che gli importi fatturati da CEIs.p.a., già risultanti dal prospetto prodotto dall’impresa, erano superioriall’importo complessivo delle due offerte d’appalto, con la conseguenzache la dicitura a saldo indicata nelle fatture n.52 e n.53 del 2003non doveva e non poteva considerarsi limitata alle offerte di appaltoNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026iniziali ma riferita al conteggio a saldo dell’inizio 2004 in merito a tutti ilavori eseguiti, come dedotto dal convenuto e mai contestato da parteIl motivo è inammissibile.Si richiamano le considerazioni svolte sopra in ordine ai limiti diammissibilità del motivo di ricorso cd misto e si evidenzia che perquesto secondo motivo l’unica critica enucleabile è quella rientrantenell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.Tuttavia, qui il preteso fatto omesso non è un fatto (in senso storico odocumentale) ma il frutto della valutazione del contenuto del prospettoprodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , effettuata in rapporto al contenuto dellefatture n.52 e 53 del 29.12.2003. Inoltre, esso non è comunque in sédecisivo, perché richiedente il concorso di plurimi e diversi elementiistruttori documentali. In definitiva si pretenderebbe la(sopra)valorizzazione di detto preteso fatto , a fronte di duedecisioni di merito conformi, contro la preclusione emergente dall’art.348ter co 4 e 5 c.p.c.Un eventuale vizio di motivazione enucleabile dal motivo in esamesconterebbe le stesse considerazioni sopra svolte, mentre un’ipotesi diviolazione di legge inquadrabile nell’ambito dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c. nonè proprio evidenziabile dalla -succinta- articolazione della doglianza.4. [OSCURATO:PERSONA] critica ancora la sentenza della Corted’Appello di Torino anche per Violazione e mancata applicazionedell’art.2733 comma 2 c.c. in relazione all’art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c. peraver il Giudice di secondo grado omesso di dare atto e di attenersi aquanto emerso dall’interrogatorio formale di parte attrice .Assume il ricorrente che, rispondendo in sede di interrogatorio formaleal capitolo 49), il legale rappresentante della società appaltatrice avrebbericonosciuto l’esistenza dell’impegno assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. di completare ilavori indicati nello stesso capo di prova perché avrebbe dichiarato:Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026 non ero presente, ma deduco di sì dal momento che questi lavori sonostati effettivamente eseguiti . Ciò comporterebbe che i fatti dedotti nelcapo 49) avrebbero dovuto essere considerati veri per intervenutaconfessione., con la conseguenza che le difformità e i vizi dell’operaavrebbero dovuto essere considerati riconosciuti, con esclusione dellaoperatività della decadenza ex art.1667 c.c.Il motivo è inammissibile per carenza di specificità.Il ricorrente svolge la critica in esame imperniandola sulla valenzaconfessoria da attribuire alla risposta del legale rappresentante di CEIs.p.a. al capitolo formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sub 49),resa in sede di interrogatorio formale. Né nell’esplicitazione del motivo, nénel corpo del ricorso è stato però riportato il contenuto del capitolo 49), inrelazione al quale è riprodotta testualmente solo la rispostadell’interrogato ed è quindi espressa la valutazione che di essa pretendedebba essere data [OSCURATO:PERSONA].Non è pertanto offerto a questa Corte alcun concreto elemento perverificare se effettivamente la Corte d’Appello abbia violato le disposizioniin materia di prova legale, per non aver riconosciuto valore confessorio aduna dichiarazione della parte contenente il riconoscimento di fatti a sésfavorevoli e favorevoli alla controparte. Il principio di specificitàdel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di puntuale delineazione del motivo,enucleabile dalla norma anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021-, pur nondovendo essere interpretato in modo formalistico, comporta comunquel’onere del ricorrente di una indicazione puntuale e specifica nel ricorso delcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e di una precisasegnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito. Nel casodi specie non solo non è riportato il testo dell’unico capitolo di prova oraledi prospettato interesse, ma nemmeno è offerta indicazione sulla suaNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026eventuale collocazione negli atti della parte -cfr. Cass. n.8950/2022 e,ancora, Cass. n.11325/2023-.5. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta la Violazione dell’art.111 Cost. in relazione all’art.360 n.3, 4 c.p.c. peraver il Giudice di secondo grado utilizzato un criterio impari di valutazionedelle prove testimoniali dando origine ad una ingiustificata disparità ditrattamento delle parti del giudizio che concreta una violazione del giustoprocesso .Il ricorrente contesta le modalità di valutazione delle provetestimoniali, avendo ritenuto la Corte di merito non attendibile la testeindicata dal ricorrente (sua coniuge) e attendibili invece i testi indicati daCEI s.p.a. -suoi operai-, con ingiustificata disparità di trattamento delleparti nel giudizio che concreta una violazione del giusto processo .Il motivo è inammissibile.Il ricorrente rimette in discussione l’interpretazione e la valutazione delmateriale istruttorio -comprensiva della verifica di attendibilità deitestimoni e di coerenza delle loro dichiarazioni con le altre risultanzeistruttorie-, che sono prerogative del Giudice di merito -cfr. in proposito,ancora Cass. a SU n.20867/2020, che ha chiarito come In tema diricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione -. Inparticolare, le attività di interpretazione e valutazione delle prove sonoinsindacabili in sede di legittimità se supportate, come nel caso di specie,da motivazione effettiva, logicamente articolata e priva di contraddizioniintrinseche, tale da rispettare il rispetto del minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost. -cfr., ancora, i consolidati principi espressi da Cass. a SUn.8053/2014-. Le critiche del ricorrente si pongono al di fuori dellaprospettazione di ipotesi di violazione di legge e tantomeno sono idoneead integrare nullità della sentenza ricorsa: attraverso di esse, peraltrolimitate alla sola valutazione delle dichiarazioni testimoniali,decontestualizzandole dal complesso dell’istruttoria svolta, Andrea RiccaBarberis vorrebbe ottenere una diversa ricostruzione dell’occorso,alternativa rispetto a quella seguita dai Giudici di merito e idonea afondare una opposta decisione a sé favorevole.6. Si esamina ora il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. peresigenza logica, tenuto conto che il quinto motivo di ricorso principalepresuppone la correttezza della riforma della pronuncia relativa alle speseprocessuali di primo grado operata dalla Corte d’Appello di Torino.Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta la violazione efalsa applicazione del DM n.55/2014 in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. ed è articolato in due motivi.A. Con il primo, la società evidenzia che il primo Giudice avevaesplicitamente considerato, nel legittimo esercizio del suo poterediscrezionale, i valori massimi del DM n.55/2014 con le maggiorazioni iviindicate per ogni fase, per la liquidazione delle spese processuali a favoredella controricorrente: l’applicazione dei soli valori medi di scaglioneoperata per la liquidazione delle spese dalla Corte di merito apparirebbepertanto ingiustificata e illegittima.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il secondo la ricorrente incidentale contesta la modifica delladecisione di primo grado, operata dalla Corte di merito che, purfacendo corretta applicazione dell’art.91 cpc e ritenendo l’Appellanteunicamente soccombente, eliminava gli aumenti -come riconosciuti dalTribunale- per diverse fasi processuali ad eccezione della “fase studio”,senza fornire una giustificazione logico-giuridica coerente ed, anzi, conpalese contraddizione stante il riconoscimento -ad opera della stessaCorte- della “complessità della controversia”(cfr.all.17 pag.30) .I motivi, che si esaminano congiuntamente, sono infondati.In questa sede non è la decisione del Giudice di primo grado che deveessere sottoposta a vaglio ma quella del Giudice d’appello e, diconseguenza, ciò che occorre valutare è se la Corte d’Appello di Torino siao meno correttamente intervenuta sulla pronuncia del Tribunale di Torinoin ordine alle spese processuali del primo grado.La Corte di merito, alla quale la questione delle spese processuali delgiudizio avanti al Tribunale era stata specificamente sottoposta con unapposito motivo di appello -e quindi nel rispetto del disposto dell’art.342c.p.c. e a prescindere dall’esito del giudizio di appello, confermativo nelmerito della decisione impugnata-, ha correttamente provveduto adesaminare le critiche dell’appellante, applicando le disposizioni normativedi riferimento che indicano come parametri per la liquidazione delle speseprocessuali, in linea ordinaria, i valori medi di cui alle tabelle allegate alDM n.55/2014 per le attività svolte nelle diverse fasi in cui si articola ognigrado del processo (sul presupposto che non vi fossero motivi giustificantiuna liquidazione nei massimi), con possibilità (pure in concretoriconosciuta in relazione alla sola fase di studio della controversia) diaumento, ex art.4 DM cit., degli importi, medi (secondo la liquidazioneeffettuata), previsti dalle tabelle di riferimento per le diverse fasiprocessuali, operata fino al 50%. Questa diversa valutazione operata dallaCorte è stata effettuata all’esito di una motivazione articolata, che haNumero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026tenuto specificamente conto della natura, del valore e della complessitàdella controversia con riferimento alla fase di primo grado e che giustificaanche il disposto aumento in relazione alla fase di studio -senza che da ciòderivasse anche la necessità del riconoscimento della maggiorazioneanche per le altre fasi- .7. Tornando ora all’esame del ricorso principale, il quinto motivo didoglianza fa riferimento alla violazione, errata e falsa applicazionedell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 e 4 c.p.c., per aver il Giudicedi secondo grado omesso di provvedere in merito alla domandarestitutoria dell’appellante ritualmente introdotta con l’atto diimpugnazione .Accogliendo il motivo riguardante l’entità, affermata ingiustificata,delle spese processuali poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] all’esito delgiudizio di primo grado, la Corte d’Appello di Torino non ha esaminato ladomanda di restituzione del maggior importo versato alla controparte atale titolo, pur proposta dal ricorrente.Il motivo è fondato.Effettivamente la Corte di merito ha ridotto l’importo delle speseprocessuali di primo grado poste a carico del ricorrente ma ha omesso dipronunciare sulla domanda di restituzione del maggior importo versato,pure formulata dall’interessato -cfr. le conclusioni riportate per l’appellantenella sentenza ricorsa-.Non è questa la sede per la verifica dell’effettiva restituzioneeventualmente intervenuta ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]., pur in assenza dipronuncia, trattandosi di questione contestata (nella memoria illustrativaAndrea [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del motivo di ricorso inesame, affermando che nulla gli sarebbe stato restituito control’affermazione di contenuto opposto della controricorrente), di merito, chequesta Corte non può valutare.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Con il sesto motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione, errata e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. in relazioneall’art.360 n.3 e 4 c.p.c. per aver il secondo Giudice omesso di condannarela parte appellata al rimborso, anche parziale, delle spese del giudizio diappello .Il motivo rimane assorbito in senso proprio dall’accoglimento dellacritica precedente.9. In conclusione, il ricorso principale è fondato solo in riferimento alquinto motivo, con assorbimento del sesto, mentre sono infondati tutti glialtri motivi del ricorso principale e i due motivi di ricorso incidentale: lasentenza impugnata deve pertanto essere cassata solo limitatamente almotivo accolto e a quello assorbito, con rinvio alla Corte d’Appello diTorino che, in diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza, inrelazione al ricorso incidentale, dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il quinto motivo del ricorsoprincipale, assorbito il sesto; rigetta gli altri motivi del ricorso principale eil ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltomotivo e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione,anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSOP.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il quinto motivo del ricorsoprincipale, assorbito il sesto; rigetta gli altri motivi del ricorso principale eil ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltomotivo e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione,anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 6971/2020Numero sezionale 2285/2025Numero di raccolta generale 7331/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO