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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 1970

Cassazione n. 05058/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile - sul rilievo dell'ormai avvenuto esaurimento dell'efficacia del relativo titolo esecutivo - la richiesta di ottemperanza proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen.

In primo luogo, non trattasi di statuizione adottabile de plano mediante provvedimento presidenziale.

Errata, inoltre, è la tesi posta a fondamento della impugnata decisione, secondo la quale una ordinanza che abbia accertato la violazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, in danno di un condannato, possa divenire inefficace, nel momento in cui tale detenuto finisca di espiare la pena, pur rimanendo in stato di detenzione per diverso titolo; osta a tale impostazione, infatti, il dettato dell'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 35-bis Ord. Pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'[OSCURATO:PERSONA]-; penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti einternati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito e che è destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa.

2.1. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, oltre che al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva a causa dell'esaurimento degli strumenti d'impugnazione.

2.2. Viene poi espressamente richiamata la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, nonché la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, onde consentire alle parti stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice.

2.3. È però anche contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo, nei termini della inammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge".

In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe infatti in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti.

2.4. Alcun dubbio può allora sussistere - contrariamente agli auspici difensivi, circa la legittimità formale della procedura de plano adottata mediante l'impugnato provvedimento.

3. Attanasio ha chiesto, dunque, l'ottemperanza rispetto a precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, relativa ad accertata lesione di diritti soggettivi del condannato.

3.1. La regola ermeneutica che governa la materia è nel senso della sussistenza di un inscindibile nesso ontologico e funzionale, tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato.

L'avvenuta scarcerazione - o, comunque, l'esaurimento del titolo esecutivo nell'ambito del quale era intervenuto l'accertamento oggetto di istanza di ottemperanza - determina quindi la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni eventualmente assunte, poi oggetto di reclamo a fini di ottemperanza.3.2.

In ossequio a tale principio di diritto, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha giustamente ritenuto inammissibile l'istanza;: ciò in quanto il provvedimento del quale Attanasio domandava l'applicazione, secondo lo strumento dell'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., era stato adottato sotto l'impero di un titolo detentivo ormai esaurito.

Non vi è chi non rilevi, allora, come tale titolo non possa estendere la propria efficacia, rispetto a successivi titoli di detenzione di differente tipologia e che peraltro, nella fattispecie concreta, trovano scaturigine in sede cautelare e non esecutiva.

Esclusivamente il giudice al quale spetta la gestione del titolo cautelare, in sostanza, può essere individuato quale funzionalmente competente, in sede di vaglio in ordine alla possibile adozione di provvedimenti aventi contenuto in qualche modo sovrapponibile, rispetto a quelli invocati in sede di ottemperanza.

3.3. La cesura fra i diversi periodi di detenzione, in definitiva, esplica un effetto preclusivo, quanto alla possibilità di attribuire una :valenza ultrattiva ai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, che sono strettamente connessi all'esecuzione della pena in espiazione in un determinato momento storico.

Una difforme impostazione concettuale, infatti, porterebbe addirittura ad attribuire al condannato istante una sorta di "credito", spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni.

La separazione fra periodi di detenzione è, in questo caso, ancora più evidente, dato che il nuovo ingresso in carcere del ricorrente è stato determinato dall'emissione di un'ordinanza cautelare, nell'ambito di una fase del tutto distinta da quella dell'esecuzione della pena; spetta allora all'autorità procedente - e non al Tribunale di sorveglianza - assumere eventuali determinazioni.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte c:ost., sentenza n. 186 del 2000).P. 9!.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile - sul rilievo dell'ormai avvenuto esaurimento dell'efficacia del relativo titolo esecutivo - la richiesta di ottemperanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen. In primo luogo, non trattasi di statuizione adottabile de plano mediante provvedimento presidenziale. Errata, inoltre, è la tesi posta a fondamento della impugnata decisione, secondo la quale una ordinanza che abbia accertato la violazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, in danno di un condannato, possa divenire inefficace, nel momento in cui tale detenuto finisca di espiare la pena, pur rimanendo in stato di detenzione per diverso titolo; osta a tale impostazione, infatti, il dettato dell'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 35-bis Ord. Pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'[OSCURATO:PERSONA]-; penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti einternati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito e che è destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. 2.1. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, oltre che al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva a causa dell'esaurimento degli strumenti d'impugnazione. 2.2. Viene poi espressamente richiamata la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, nonché la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, onde consentire alle parti stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice. 2.3. È però anche contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo, nei termini della inammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe infatti in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti. 2.4. Alcun dubbio può allora sussistere - contrariamente agli auspici difensivi, circa la legittimità formale della procedura de plano adottata mediante l'impugnato provvedimento. 3. Attanasio ha chiesto, dunque, l'ottemperanza rispetto a precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, relativa ad accertata lesione di diritti soggettivi del condannato. 3.1. La regola ermeneutica che governa la materia è nel senso della sussistenza di un inscindibile nesso ontologico e funzionale, tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato. L'avvenuta scarcerazione - o, comunque, l'esaurimento del titolo esecutivo nell'ambito del quale era intervenuto l'accertamento oggetto di istanza di ottemperanza - determina quindi la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni eventualmente assunte, poi oggetto di reclamo a fini di ottemperanza.3.2. In ossequio a tale principio di diritto, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha giustamente ritenuto inammissibile l'istanza;: ciò in quanto il provvedimento del quale Attanasio domandava l'applicazione, secondo lo strumento dell'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., era stato adottato sotto l'impero di un titolo detentivo ormai esaurito. Non vi è chi non rilevi, allora, come tale titolo non possa estendere la propria efficacia, rispetto a successivi titoli di detenzione di differente tipologia e che peraltro, nella fattispecie concreta, trovano scaturigine in sede cautelare e non esecutiva. Esclusivamente il giudice al quale spetta la gestione del titolo cautelare, in sostanza, può essere individuato quale funzionalmente competente, in sede di vaglio in ordine alla possibile adozione di provvedimenti aventi contenuto in qualche modo sovrapponibile, rispetto a quelli invocati in sede di ottemperanza. 3.3. La cesura fra i diversi periodi di detenzione, in definitiva, esplica un effetto preclusivo, quanto alla possibilità di attribuire una :valenza ultrattiva ai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, che sono strettamente connessi all'esecuzione della pena in espiazione in un determinato momento storico. Una difforme impostazione concettuale, infatti, porterebbe addirittura ad attribuire al condannato istante una sorta di "credito", spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni. La separazione fra periodi di detenzione è, in questo caso, ancora più evidente, dato che il nuovo ingresso in carcere del ricorrente è stato determinato dall'emissione di un'ordinanza cautelare, nell'ambito di una fase del tutto distinta da quella dell'esecuzione della pena; spetta allora all'autorità procedente - e non al Tribunale di sorveglianza - assumere eventuali determinazioni. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte c:ost., sentenza n. 186 del 2000).P. 9!.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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