Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19520/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 marzo 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reato commesso il 22 luglio 2012.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore.

2.1. Il primo motivo di ricorso lai'nenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non ha dichiarato la prescrizione nonostante il termine massimo fosse spirato il 22 gennaio 2020, come l'allora appellante aveva rappresentato nelle note di udienza, senza, tuttavia, che i Giudici di appello motivassero sul punto.

La prescrizione discende dal fatto che la circostanza aggravante di cui all'art. 583, n. 2), cod. pen., ancorché contestata, non era stata menzionata dal Giudice di prime cure, né era stata considerata nel calcolo della pena.

Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui non basta la mera contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale per dilatare il termine di prescrizione, ma occorre che essa sia espressamente ritenuta dal Giudice di merito e che sia considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla riferibilità del reato al prevenuto, mai riconosciuto da alcuno, ma identificato dalla p.g. solo "per esclusione".

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. E' inammissibile il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato, siccome manifestamente infondato.

A dispetto di quanto si legge nel ricorso, infatti, la sentenza di primo grado, per quanto non menzioni espressamente la circostanza aggravante, ha condannato l'imputato per il reato che gli era contestato, che era, appunto, quello di cui agli artt. 582, 583 cod. proc. pen., per avere cagionato alla persona offesa lesioni con prognosi superiore ai quaranta giorni.

Né il Giudice di prime cure ha escluso l'aggravante e, anzi, nel dispositivo, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] era «colpevole del reato a lui ascritto», che è, appunto, quello sopra indicato.

Quanto al calcolo della pena della sentenza di primo grado — in cui effettivamente manca la menzione del giudizio di comparazione tra concesse circostanze attenuanti generiche e aggravante — si tratta di un dato che non può essere ritenuto sintomatico dell'esclusione dell'aggravante, ben potendo trattarsi di una mancanza di precisione da parte del giudicante, che ha solo indicato il beneficio ex art. 62-bis cod. pen. e la pena finale del calcolo.

Peraltro tale dato è stato integrato — come era legittimo — dalla Corte di appello, che ha specificato che la pena finale derivava dalla comparazione ex art. 69 cod. pen. in termini di equivalenza.

In effetti dunque, può dirsi che la sentenza di primo grado fosse carente nella motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante, ma che non l'aveva esclusa, e tale difetto argomentativo non è stato oggetto di specifico motivo di appello.

2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla riferibilità del reato al prevenuto — è manifestamente infondato perché il ragionamento della Corte di appello non è manifestamente illogico ma, secondo un'ineccepibile conseguenzialità, ha messo insieme il racconto dell'amico della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], circa l'accaduto e le risultanze dell'intervento delle forze dell'ordine, che avevano trovato Sgarra proprio nel luogo dove l'aggressore, insieme alla vittima ed all'amico di cui sopra, era stato condotto dal body guard.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] beone CD.3 (9D Urla* CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 marzo 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reato commesso il 22 luglio 2012. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lai'nenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non ha dichiarato la prescrizione nonostante il termine massimo fosse spirato il 22 gennaio 2020, come l'allora appellante aveva rappresentato nelle note di udienza, senza, tuttavia, che i Giudici di appello motivassero sul punto. La prescrizione discende dal fatto che la circostanza aggravante di cui all'art. 583, n. 2), cod. pen., ancorché contestata, non era stata menzionata dal Giudice di prime cure, né era stata considerata nel calcolo della pena. Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui non basta la mera contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale per dilatare il termine di prescrizione, ma occorre che essa sia espressamente ritenuta dal Giudice di merito e che sia considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla riferibilità del reato al prevenuto, mai riconosciuto da alcuno, ma identificato dalla p.g. solo "per esclusione". 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. E' inammissibile il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato, siccome manifestamente infondato. A dispetto di quanto si legge nel ricorso, infatti, la sentenza di primo grado, per quanto non menzioni espressamente la circostanza aggravante, ha condannato l'imputato per il reato che gli era contestato, che era, appunto, quello di cui agli artt. 582, 583 cod. proc. pen., per avere cagionato alla persona offesa lesioni con prognosi superiore ai quaranta giorni. Né il Giudice di prime cure ha escluso l'aggravante e, anzi, nel dispositivo, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] era «colpevole del reato a lui ascritto», che è, appunto, quello sopra indicato. Quanto al calcolo della pena della sentenza di primo grado — in cui effettivamente manca la menzione del giudizio di comparazione tra concesse circostanze attenuanti generiche e aggravante — si tratta di un dato che non può essere ritenuto sintomatico dell'esclusione dell'aggravante, ben potendo trattarsi di una mancanza di precisione da parte del giudicante, che ha solo indicato il beneficio ex art. 62-bis cod. pen. e la pena finale del calcolo. Peraltro tale dato è stato integrato — come era legittimo — dalla Corte di appello, che ha specificato che la pena finale derivava dalla comparazione ex art. 69 cod. pen. in termini di equivalenza. In effetti dunque, può dirsi che la sentenza di primo grado fosse carente nella motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante, ma che non l'aveva esclusa, e tale difetto argomentativo non è stato oggetto di specifico motivo di appello. 2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla riferibilità del reato al prevenuto — è manifestamente infondato perché il ragionamento della Corte di appello non è manifestamente illogico ma, secondo un'ineccepibile conseguenzialità, ha messo insieme il racconto dell'amico della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], circa l'accaduto e le risultanze dell'intervento delle forze dell'ordine, che avevano trovato Sgarra proprio nel luogo dove l'aggressore, insieme alla vittima ed all'amico di cui sopra, era stato condotto dal body guard. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] beone CD.3 (9D Urla* CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PEN
Sentenza Cassazione n. 19520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris