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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15641/2026

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GPP68M22F205N; PEC:[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) ed el.dom. in Roma, Via dell’elettronica n. 20-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 3162/2015 depositata il 03/06/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Alla stregua di quanto riferito, in particolare, nel ricorso percassazione, SANTI Caterina era attinta da “avviso di accertamento n.TK3032003795/2011 con cui l'Agenzia delle entrate ‘aveva avvisato laricorrente, nella qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. nell'annoin esame [n.d.r.: 2006]’, ‘di aver proceduto al controllo della posizionefiscale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[,] trasferita all'estero[,] relativa all'anno2006’, contestualmente irrogando alla stessa Santi […] le sanzioni iviriportate, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: ‘- omessapresentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle II.DD. e IVA per ilperiodo di imposta 2006; - rilevazione di un reddito di impresa pari a €27.232,00 a fronte di ricavi presunti non inferiori a € 108.928,00 […]’”.2.

La contribuente impugnava l’avviso nanti la CTP di Roma,evidenziando “come l'art. 2462, co. 2, c.c., nella formulazione successivaal 01.01.2004, stabilisc[a] la limitata responsabilità del socio unico inipotesi di adempimento di quanto previsto dagli artt. 2464 e 2470 c.c.”;nella specie “il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era statointeramente versato sin dal 12.03.2002, così adempiendosi al dettato dicui all'art. 2464 c.c.”.3.

La CTP, giusta sentenza n. 3260/24114 del 21 febbraio 2014,rigettava il ricorso.4.

La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio,giusta sentenza in epigrafe, osservando che “risulta in atti che la sig.raSanti venne nominata alla carica di amministratore unico dal 4.3.1999,che mantenne sino al 26.11.2010.

Pertanto è fondata la deduzionedell'Ufficio concernente l'invio dell'avviso di accertamento in relazioneall'indicata qualità sociale oltre che in quella di socio unico”; “laresponsabilità degli amministratori per l'ipotesi di mancato pagamentodell[’]IRES discende da obbligazione propria ‘ex lege’ in base agli artt.Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/20261176 e 1218 c.c.”; “le deroghe normativamente previste alla totaleseparazione fra il patrimonio della società di capitali e quell[o] di soci eamministratori sono riconducibili all'art. 36 del D.P.R. 602/1973, allacondizione che per effettuare il passaggio di responsabilità occorre unavviso di accertamento ai coobbligati […], come nella fattispecie èaccaduto”.5.

Propone la contribuente ricorso per cassazione con cinque motivi;l’Agenzia delle entrate deposita atto di costituzione formale, ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza.

La contribuente depositamemoria, mediante la quale, deducendo un giudicato esternosopravvenuto, insiste nelle prese conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione della normadi cui all'art. 57, co. 1, d.l.vo n. 542/1992 per essersi pronunziata laCommissione Tributaria Regionale del Lazio su domanda nuova introdottadall'Ufficio solo in appello (art. 360, co. 1, n.3, c.p.c.)”.1.

“La pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamentoimpugnato dalla signora Santi le veniva rivolta nella sua qualità di sociounico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento contenuto nell'attoimpugnato ad eventuali responsabilità della signora Santi è contenutonella indicazione dei destinatari dell'atto”.

Ella “veniva e viene chiamata arispondere della pretesa tributaria unicamente nella qualità di socio uniconell'anno in esame.

In nessun passo dell'avviso di accertamento vienefatto riferimento alla eventuale responsabilità della signora Santi nellaqualità di amministratore della società”.

In appello l’Ufficio ha mutato iltitolo di responsabilità.1.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026L’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “è fondata ladeduzione dell'Ufficio concernente l'invio dell'avviso di accertamento inrelazione all'indicata qualità sociale oltre che in quella di socio unico”contiene un preciso accertamento in fatto, relativo all’invio dell’avviso allacontribuente, oltreché nella qualità di socio unico, altresì nella qualità diamministratore “pro tempore”.

A fronte di ciò, né il motivo, né, più ingenerale, il ricorso, in difetto di precisione ed autosufficienza, trascrivonol’avviso di accertamento, onde render conto dell’allegazione, per l’effettoindimostrata, circa la deduzione, a fondamento dell’avviso, della solaqualità di socio unico della contribuente.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “In via subordinata,violazione della norma di cui al combinato disposto degli artt. 7, l.n.212/2000, 3, l. n. 241/1990 e 42, co. 2, d.p.r. n. 600/1973.Immodificabilità in corso di causa delle motivazioni dell'avviso diaccertamento (art. 360, c0. 1, n. 3, c.p.c.)”.2.1.

“La sentenza impugnata, nei medesimi passi sopra citati, presentaun ulteriore, e subordinato, profilo di censura, attesa l'impossibilità perl'Ufficio, consentita dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio nellasentenza impugnata, di mutare la richiesta contenuta nell'avviso diaccertamento e le motivazioni allo stesso sottese”.2.2.

Anche tale motivo, difettevole di precisione ed autosufficienza,soffre della medesima ragione d’inammissibilità evidenziata a propositodel precedente, in quanto non riproduce la motivazione dell’avviso (cfr.,“ex multis”, Sez. 5, n. 2928 del 13/02/2015, Rv. 634343-01; Sez. 5, n.16147 del 28/06/2017, Rv. 644703-01).3.

Gli ulteriori motivi, per sostanziale sovrapponibilità di censure,possono essere enunciati congiuntamente.4.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: “Omessa pronunzia su unpunto decisivo della controversia: in particolare circa la domanda svoltaNumero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026dalla signora Santi e tesa alla affermazione della esclusione dellaresponsabilità del socio per debiti della società di capitali (art. 360, co. 1,n.5, c.p.c.)”.4.1.

“[OSCURATO:PERSONA] del Lazio nulla afferma inmerito alla posizione della signora Santi quale socio della MGM GROUPs.r.l., così omettendo ogni pronunzia circa la domanda svolta dallaricorrente”.5.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia: “In via subordinata almotivo ‘sub’ 3), errata applicazione della norma di cui all'art. 36, d.p.r. n.602/1973, norma applicabile ad ipotesi di società estinta, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. è società ancora attiva”.5.1.

Il passo della motivazione della sentenza impugnata in cui la CTRevoca l’art 36 DPR n. 600 del 1973 è inconferente, per la ragione espostain rubrica.

Inoltre, “la signora Santi non ha ricevuto dalla società benisociali o denaro”.6.

Con il quinto motivo si denuncia: “In via subordinata ai motivi ‘sub’3) e 4), omessa applicazione delle norme di cui agli artt. 2462, 2464 e2470 c.c., circa la esclusione della responsabilità del socio unico per debitidella società di capitali unipersonale (art. 360, co. 1, n.3, c.p.c.)”.6.1.

In via ulteriormente subordinata, “la esclusione dellaresponsabilità della signora Santi discende dalla previsione di cui agli artt.2462, 2464 e 2470 c.c.”.

Invero, “il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era stato interamente versato sin dal 12.03.2002, così adempiendosi aldettato di cui all'art. 2464 c.c.”, e “l'atto di acquisto da parte della signoraSanti delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - sottoscritto in data 10.09.2003(…) - era stato tempestivamente e debitamente depositato in data18.09.2003, così adempiendosi al dettato di cui all'art. 2470 c.c.”;“realizzandosi, sin dal 18.09.2003, le condizioni poi previste dall'art. 2462,co. 2, c.c., a far data dal 01.01.2004 (data della entrata in vigore dellaNumero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026riforma del diritto societario), il socio unico non rispondeva, e nonrisponde, illimitatamente delle obbligazioni sociali”.7.

Tutti tali motivi sono inammissibili, in quanto, incentrata, e nonscalfita per effetto della non condivisibilità dei primi due motivi, lamotivazione della sentenza impugnata sulla qualità di amministratore “protempore” della contribuente, difetta, in capo a questa, l’interesse adimpugnare la sentenza medesima sotto il profilo della mancataconsiderazione della disciplina applicabile in relazione alla sua qualità,altresì, di socio unico: invero, l’eventuale accoglimento dei motivi indisamina, comunque, non potrebbe produrre l’effetto di caducare lasentenza.8.

Prima di concludere, valga rilevare che quanto precede rendeinconferente la deduzione dl giudicato esterno, di cui alla memoria, conriguardo alla sentenza della CTR del Lazio n. 2378/2016 del 27 aprile2016.8.1.

Detta sentenza si riferisce infatti a diverso anno d’imposta inrelazione ad avviso di accertamento che la contribuente non dimostraessere identico a quello oggetto del presente giudizio.8.2.

Più in particolare, nella sentenza n. 2378/2016, la CTR del Lazio,in sintesi, come sottolineato nella stessa memoria, afferma chea) “la ricorrente ha dimostrato le condizioni previste dall’art.2462, 2° comma, c.c.”;b) “l’impugnata sentenza ha errato nel ritenere, comunque,responsabile la contribuente nella qualità di amministratore della societàessendo stato emesso l’avviso di accertamento solo nella qualità di socio enon anche in quella di amministratore”.Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026c) “né può ritenersi ammissibile nella fase di appello, da partedell’Ufficio, contestare la responsabilità in qualità di amministratoretrattandosi palesemente di una eccezione nuova”.8.2.1.

Come poc’anzi osservato, nel presente giudizio, non risultaritualmente censurata la motivazione della sentenza impugnata sullaqualità, in capo alla contribuente, di amministratore “pro tempore” dellacontribuente.

Più precisamente, nel presente giudizio, la sentenzaimpugnata accerta l’attingimento della contribuente, oltreché nella qualitàdi socio unico, altresì nella qualità di amministratore “pro tempore”.Siffatto accertamento in fatto (a differenza di quanto opinato in memoria)rende conto di una situazione diversa da quella accertata nel parallelogiudizio di cui alla sentenza n. 2378/2016, in riferimento al quale la CTRha ritenuto essere “stato emesso l’avviso di accertamento solo nellaqualità di socio e non anche in quella di amministratore”.9.

In conseguenza di quanto precede, il ricorso deve, nel complesso,essere rigettato senza pronuncia sulle spese in assenza di attivitàdifensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.9.1.

Seguono le statuizioni di rito in tema di cd. raddoppio delcontributo unificato P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.Il PresidenteNumero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026Roberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GPP68M22F205N; PEC:[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) ed el.dom. in Roma, Via dell’elettronica n. 20-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 3162/2015 depositata il 03/06/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Alla stregua di quanto riferito, in particolare, nel ricorso percassazione, SANTI Caterina era attinta da “avviso di accertamento n.TK3032003795/2011 con cui l'Agenzia delle entrate ‘aveva avvisato laricorrente, nella qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. nell'annoin esame [n.d.r.: 2006]’, ‘di aver proceduto al controllo della posizionefiscale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[,] trasferita all'estero[,] relativa all'anno2006’, contestualmente irrogando alla stessa Santi […] le sanzioni iviriportate, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: ‘- omessapresentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle II.DD. e IVA per ilperiodo di imposta 2006; - rilevazione di un reddito di impresa pari a €27.232,00 a fronte di ricavi presunti non inferiori a € 108.928,00 […]’”.2. La contribuente impugnava l’avviso nanti la CTP di Roma,evidenziando “come l'art. 2462, co. 2, c.c., nella formulazione successivaal 01.01.2004, stabilisc[a] la limitata responsabilità del socio unico inipotesi di adempimento di quanto previsto dagli artt. 2464 e 2470 c.c.”;nella specie “il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era statointeramente versato sin dal 12.03.2002, così adempiendosi al dettato dicui all'art. 2464 c.c.”.3. La CTP, giusta sentenza n. 3260/24114 del 21 febbraio 2014,rigettava il ricorso.4. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio,giusta sentenza in epigrafe, osservando che “risulta in atti che la sig.raSanti venne nominata alla carica di amministratore unico dal 4.3.1999,che mantenne sino al 26.11.2010. Pertanto è fondata la deduzionedell'Ufficio concernente l'invio dell'avviso di accertamento in relazioneall'indicata qualità sociale oltre che in quella di socio unico”; “laresponsabilità degli amministratori per l'ipotesi di mancato pagamentodell[’]IRES discende da obbligazione propria ‘ex lege’ in base agli artt.Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/20261176 e 1218 c.c.”; “le deroghe normativamente previste alla totaleseparazione fra il patrimonio della società di capitali e quell[o] di soci eamministratori sono riconducibili all'art. 36 del D.P.R. 602/1973, allacondizione che per effettuare il passaggio di responsabilità occorre unavviso di accertamento ai coobbligati […], come nella fattispecie èaccaduto”.5. Propone la contribuente ricorso per cassazione con cinque motivi;l’Agenzia delle entrate deposita atto di costituzione formale, ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza. La contribuente depositamemoria, mediante la quale, deducendo un giudicato esternosopravvenuto, insiste nelle prese conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione della normadi cui all'art. 57, co. 1, d.l.vo n. 542/1992 per essersi pronunziata laCommissione Tributaria Regionale del Lazio su domanda nuova introdottadall'Ufficio solo in appello (art. 360, co. 1, n.3, c.p.c.)”.1. “La pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamentoimpugnato dalla signora Santi le veniva rivolta nella sua qualità di sociounico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento contenuto nell'attoimpugnato ad eventuali responsabilità della signora Santi è contenutonella indicazione dei destinatari dell'atto”. Ella “veniva e viene chiamata arispondere della pretesa tributaria unicamente nella qualità di socio uniconell'anno in esame. In nessun passo dell'avviso di accertamento vienefatto riferimento alla eventuale responsabilità della signora Santi nellaqualità di amministratore della società”. In appello l’Ufficio ha mutato iltitolo di responsabilità.1.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026L’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “è fondata ladeduzione dell'Ufficio concernente l'invio dell'avviso di accertamento inrelazione all'indicata qualità sociale oltre che in quella di socio unico”contiene un preciso accertamento in fatto, relativo all’invio dell’avviso allacontribuente, oltreché nella qualità di socio unico, altresì nella qualità diamministratore “pro tempore”. A fronte di ciò, né il motivo, né, più ingenerale, il ricorso, in difetto di precisione ed autosufficienza, trascrivonol’avviso di accertamento, onde render conto dell’allegazione, per l’effettoindimostrata, circa la deduzione, a fondamento dell’avviso, della solaqualità di socio unico della contribuente.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “In via subordinata,violazione della norma di cui al combinato disposto degli artt. 7, l.n.212/2000, 3, l. n. 241/1990 e 42, co. 2, d.p.r. n. 600/1973.Immodificabilità in corso di causa delle motivazioni dell'avviso diaccertamento (art. 360, c0. 1, n. 3, c.p.c.)”.2.1. “La sentenza impugnata, nei medesimi passi sopra citati, presentaun ulteriore, e subordinato, profilo di censura, attesa l'impossibilità perl'Ufficio, consentita dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio nellasentenza impugnata, di mutare la richiesta contenuta nell'avviso diaccertamento e le motivazioni allo stesso sottese”.2.2. Anche tale motivo, difettevole di precisione ed autosufficienza,soffre della medesima ragione d’inammissibilità evidenziata a propositodel precedente, in quanto non riproduce la motivazione dell’avviso (cfr.,“ex multis”, Sez. 5, n. 2928 del 13/02/2015, Rv. 634343-01; Sez. 5, n.16147 del 28/06/2017, Rv. 644703-01).3. Gli ulteriori motivi, per sostanziale sovrapponibilità di censure,possono essere enunciati congiuntamente.4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: “Omessa pronunzia su unpunto decisivo della controversia: in particolare circa la domanda svoltaNumero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026dalla signora Santi e tesa alla affermazione della esclusione dellaresponsabilità del socio per debiti della società di capitali (art. 360, co. 1,n.5, c.p.c.)”.4.1. “[OSCURATO:PERSONA] del Lazio nulla afferma inmerito alla posizione della signora Santi quale socio della MGM GROUPs.r.l., così omettendo ogni pronunzia circa la domanda svolta dallaricorrente”.5. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia: “In via subordinata almotivo ‘sub’ 3), errata applicazione della norma di cui all'art. 36, d.p.r. n.602/1973, norma applicabile ad ipotesi di società estinta, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. è società ancora attiva”.5.1. Il passo della motivazione della sentenza impugnata in cui la CTRevoca l’art 36 DPR n. 600 del 1973 è inconferente, per la ragione espostain rubrica. Inoltre, “la signora Santi non ha ricevuto dalla società benisociali o denaro”.6. Con il quinto motivo si denuncia: “In via subordinata ai motivi ‘sub’3) e 4), omessa applicazione delle norme di cui agli artt. 2462, 2464 e2470 c.c., circa la esclusione della responsabilità del socio unico per debitidella società di capitali unipersonale (art. 360, co. 1, n.3, c.p.c.)”.6.1. In via ulteriormente subordinata, “la esclusione dellaresponsabilità della signora Santi discende dalla previsione di cui agli artt.2462, 2464 e 2470 c.c.”. Invero, “il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era stato interamente versato sin dal 12.03.2002, così adempiendosi aldettato di cui all'art. 2464 c.c.”, e “l'atto di acquisto da parte della signoraSanti delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - sottoscritto in data 10.09.2003(…) - era stato tempestivamente e debitamente depositato in data18.09.2003, così adempiendosi al dettato di cui all'art. 2470 c.c.”;“realizzandosi, sin dal 18.09.2003, le condizioni poi previste dall'art. 2462,co. 2, c.c., a far data dal 01.01.2004 (data della entrata in vigore dellaNumero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026riforma del diritto societario), il socio unico non rispondeva, e nonrisponde, illimitatamente delle obbligazioni sociali”.7. Tutti tali motivi sono inammissibili, in quanto, incentrata, e nonscalfita per effetto della non condivisibilità dei primi due motivi, lamotivazione della sentenza impugnata sulla qualità di amministratore “protempore” della contribuente, difetta, in capo a questa, l’interesse adimpugnare la sentenza medesima sotto il profilo della mancataconsiderazione della disciplina applicabile in relazione alla sua qualità,altresì, di socio unico: invero, l’eventuale accoglimento dei motivi indisamina, comunque, non potrebbe produrre l’effetto di caducare lasentenza.8. Prima di concludere, valga rilevare che quanto precede rendeinconferente la deduzione dl giudicato esterno, di cui alla memoria, conriguardo alla sentenza della CTR del Lazio n. 2378/2016 del 27 aprile2016.8.1. Detta sentenza si riferisce infatti a diverso anno d’imposta inrelazione ad avviso di accertamento che la contribuente non dimostraessere identico a quello oggetto del presente giudizio.8.2. Più in particolare, nella sentenza n. 2378/2016, la CTR del Lazio,in sintesi, come sottolineato nella stessa memoria, afferma chea) “la ricorrente ha dimostrato le condizioni previste dall’art.2462, 2° comma, c.c.”;b) “l’impugnata sentenza ha errato nel ritenere, comunque,responsabile la contribuente nella qualità di amministratore della societàessendo stato emesso l’avviso di accertamento solo nella qualità di socio enon anche in quella di amministratore”.Numero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026c) “né può ritenersi ammissibile nella fase di appello, da partedell’Ufficio, contestare la responsabilità in qualità di amministratoretrattandosi palesemente di una eccezione nuova”.8.2.1. Come poc’anzi osservato, nel presente giudizio, non risultaritualmente censurata la motivazione della sentenza impugnata sullaqualità, in capo alla contribuente, di amministratore “pro tempore” dellacontribuente. Più precisamente, nel presente giudizio, la sentenzaimpugnata accerta l’attingimento della contribuente, oltreché nella qualitàdi socio unico, altresì nella qualità di amministratore “pro tempore”.Siffatto accertamento in fatto (a differenza di quanto opinato in memoria)rende conto di una situazione diversa da quella accertata nel parallelogiudizio di cui alla sentenza n. 2378/2016, in riferimento al quale la CTRha ritenuto essere “stato emesso l’avviso di accertamento solo nellaqualità di socio e non anche in quella di amministratore”.9. In conseguenza di quanto precede, il ricorso deve, nel complesso,essere rigettato senza pronuncia sulle spese in assenza di attivitàdifensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.9.1. Seguono le statuizioni di rito in tema di cd. raddoppio delcontributo unificato P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.Il PresidenteNumero registro generale 697/2016Numero sezionale 3468/2026Numero di raccolta generale 15641/2026Data pubblicazione 21/05/2026Roberta Crucitti
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