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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13484/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE-intimato-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA n. 1051/2022 depositata il 24/03/2022.Numero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (hinc: CTR), con lasentenza n. 1051/2022 depositata il 24/03/2022, nel giudizio di rinviointrodotto a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 1639/2021, harigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.1872/05/2017, con cui la Commissione tributaria provinciale di Catanzaroaveva accolto il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (hinc: la contribuente) controun avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010.

Con tale attoimpositivo veniva recuperata la maggiore IVA dovuta per l’anno 2010, inconseguenza della verifica fiscale eseguita ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972,in esito alla richiesta di un rimborso IVA.

Veniva, in particolare, contestatal’omessa autofatturazione della merce residua al momento della cessazionedell’attività, che la contribuente addebitava a un furto di merce.2.

La CTR, nel riesaminare i motivi prospettati dalla contribuente ha ritenutofondato e assorbente quello inerente alla violazione dell’art. 12, comma 7,legge n. 212 del 2000, evidenziando che, nel caso di tributi armonizzati(come l’IVA), l’obbligo del contraddittorio sussiste anche per gliaccertamenti cd. a tavolino. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.24283, ha affermato che: «Nella fattispecie sono pacifiche le circostanze,per un verso, della mancata consegna del processo verbale di chiusura delleoperazioni da parte degli organi di controllo e, per altro verso, dell’interessedella contribuente a comprovare l’esistenza di un furto di merce del valoredi euro 230.228,00, assertivamente subito e denunciato dall’A.G.».3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4.

La contribuente ha resistito con controricorso, proponendo,contestualmente, ricorso incidentale con un motivo.Numero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 incombinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 d. att.cod. proc. civ.1.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata siasolo apparentemente motivata, con l’accoglimento della tesi delcontribuente.

Non si comprende, tuttavia, perché l’appello dell’ufficio siastato respinto e le doglianze della contribuente siano state, invece, accolte.La sentenza annulla, infatti, l’atto impositivo impugnato per il mancatorispetto del contraddittorio, senza esplicare le ragioni per cui quest’ultimosarebbe stato violato, considerato che si tratta di un accertamento avvenutonei locali dell’Agenzia in esito a una richiesta di documenti ex art. 32 d.P.R.n. 600 del 1973.1.2.

Rileva, quindi, come, in primo luogo, non fosse dovuta la consegnadel processo verbale di constatazione, trattandosi di indagini svolte nei localidell’amministrazione finanziaria.1.3.

In secondo luogo, non è comprensibile come l’interesse della partea rappresentare il furto di merce (peraltro considerato nella determinazionedell’imposta inevasa) possa costituire elemento idoneo a configurare unaviolazione del contraddittorio.

Richiama, quindi, a pag. 9 ss. lecontrodeduzioni svolte dalla contribuente nel giudizio d’appello, perevidenziare come, sebbene la CTR fosse tenuta a pronunciarsi sui motiviprospettati dalla contribuente, abbia risolto la propria motivazione in unaserie di astratte e generiche affermazioni, che non si concretizzano nelmerito della pretesa fiscale.1.4.

Il motivo è infondato, considerato che, secondo quanto affermatodalla stessa parte ricorrente (v. pag. 2 del ricorso in cassazione) con l’avvisodi accertamento impugnato «l’ufficio recuperava una maggiore IVA perNumero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’anno d’imposta 2010 a seguito della verifica fiscale eseguita ai sensidell’art. 43 del DPR 600/73 sulla base della documentazione richiesta efornita dalla parte stessa.»1.5.

È pertanto evidente come, in presenza di un recupero relativoall’IVA, i.e. a un tributo armonizzato, la CTR abbia ritenuto, in viaassorbente, violato il contraddittorio, dando rilievo alla mancata consegnadel processo verbale e dell’interesse della contribuente a provare l’esistenzadi un furto.

La mancata correttezza della motivazione impugnata (cheemerge dalla fondatezza del secondo motivo di ricorso), in diritto, non incidesul fatto che – per quanto esternate con estrema sintesi – le motivazioniche hanno condotto al rigetto dell’appello, ritenendo assorbente la censurarelativa alla violazione del contraddittorio, siano ricostruibili.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva, in primo luogo, come la verificafiscale sia stata fatta presso gli uffici fiscali, mediante richiesta di esibizionedei documenti.

Ciò è stato riscontrato anche nel ricorso introduttivo delgiudizio, dove è stato precisato come l’amministrazione finanziaria avesseacquisito dalla contribuente la documentazione contabile relativa all’anno2010, unitamente a ulteriore documentazione fornita spontaneamente dallastessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tra cui la denuncia di furto presentata alla Stazione deiCarabinieri di Borgia.

Inoltre, l’Ufficio aveva anche acquisito le dichiarazionidella contribuente, che lamentava di non essere stata avvisata, ai sensidell’art. 12 legge n. 212 del 2000, della facoltà di farsi assistere da unprofessionista di fiducia.2.2.

In secondo luogo, la ricorrente evidenzia come la contribuente nonavesse fornito alcuna prova di resistenza, indicando le ragioni per cui, incaso di attivazione del contraddittorio, si sarebbe giunti a un diversoNumero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026risultato.

Anche la stessa parte contribuente non ha fornito alcun contributo,come emerge dal ricorso in primo grado.3.

Il motivo di ricorso è fondato, considerato quanto recentementeprecisato dalle Sezioni Unite di questa Corte e cioè che, in tema di diritti egaranzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d.

"a tavolino",nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l.n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n.39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valeree non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilisticaex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez.

U, 25/07/2025, n.21271).3.1.

Se è pacifica la necessità di instaurare il contraddittorio con ilcontribuente, è altrettanto vero che l’invalidità dell’atto può scaturire soloin esito a una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosipostuma ex ante (perché riguardata al momento dell’omessocontraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità,concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortireun risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa viaescludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentaledell’istanza (Cass., Sez.

U, n. 21271 del 2025 cit.).3.2.

Tale valutazione non risulta compiuta nel caso di specie, essendosiil giudice di seconde cure limitato a rilevare che non era stato consegnato ilNumero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026processo verbale di constatazione alla parte (non necessario, in quantol’instaurazione del contraddittorio non richiede la consegna di taledocumento, tanto più in caso di verifiche cd. a tavolino) e a fare riferimentoal furto di merce, assertivamente subito e denunciato all’A.G., senzaverificare se tale circostanza fosse provata (anche in relazione al valoredella merce) al punto da fornire un risultato diverso.

Tale incedereargomentativo non è, quindi, conforme alla giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte, secondo le quali «l’oggetto della prova di resistenzaviene allora ad ulteriormente circoscriversi, nel senso che la potenzialità diquel ‘risultato diverso’ che si è visto costituire il suo nucleo dimostrativofondamentale deve essere comprovata appunto con la specifica indicazionedei fatti e delle informazioni mancate, in una con la loro concreta eragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazione a non più adottare ilprovvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenutooggettivamente o soggettivamente più mite» (Cas., Sez.

U, n. 21271 del2025 cit.).4.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 del c.p.c., in relazioneall'art. 360, n. 3 c.p.c.

Ad avviso di parte ricorrente la CTR, quale giudicedel rinvio, che con sentenza n. 1051/2022 ha respinto l'appello dell'Agenziadelle Entrate, non sembra aver fatto buon uso dell'art. 91 del c.p.c., nonavendo condannato la totalmente soccombente Agenzia delle Entrate alrimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore della totalmentevittoriosa [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, in violazione di legge.4.1.

Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito in conseguenzadell’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale.5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il secondomotivo di ricorso principale e rigettato il primo motivo, con il conseguenteassorbimento del ricorso incidentale.Numero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/20265.1.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso principale e rigetta il primo motivo;dichiara assorbito il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE-intimato-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA n. 1051/2022 depositata il 24/03/2022.Numero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (hinc: CTR), con lasentenza n. 1051/2022 depositata il 24/03/2022, nel giudizio di rinviointrodotto a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 1639/2021, harigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.1872/05/2017, con cui la Commissione tributaria provinciale di Catanzaroaveva accolto il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (hinc: la contribuente) controun avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010. Con tale attoimpositivo veniva recuperata la maggiore IVA dovuta per l’anno 2010, inconseguenza della verifica fiscale eseguita ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972,in esito alla richiesta di un rimborso IVA. Veniva, in particolare, contestatal’omessa autofatturazione della merce residua al momento della cessazionedell’attività, che la contribuente addebitava a un furto di merce.2. La CTR, nel riesaminare i motivi prospettati dalla contribuente ha ritenutofondato e assorbente quello inerente alla violazione dell’art. 12, comma 7,legge n. 212 del 2000, evidenziando che, nel caso di tributi armonizzati(come l’IVA), l’obbligo del contraddittorio sussiste anche per gliaccertamenti cd. a tavolino. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.24283, ha affermato che: «Nella fattispecie sono pacifiche le circostanze,per un verso, della mancata consegna del processo verbale di chiusura delleoperazioni da parte degli organi di controllo e, per altro verso, dell’interessedella contribuente a comprovare l’esistenza di un furto di merce del valoredi euro 230.228,00, assertivamente subito e denunciato dall’A.G.».3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. La contribuente ha resistito con controricorso, proponendo,contestualmente, ricorso incidentale con un motivo.Numero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 incombinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 d. att.cod. proc. civ.1.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata siasolo apparentemente motivata, con l’accoglimento della tesi delcontribuente. Non si comprende, tuttavia, perché l’appello dell’ufficio siastato respinto e le doglianze della contribuente siano state, invece, accolte.La sentenza annulla, infatti, l’atto impositivo impugnato per il mancatorispetto del contraddittorio, senza esplicare le ragioni per cui quest’ultimosarebbe stato violato, considerato che si tratta di un accertamento avvenutonei locali dell’Agenzia in esito a una richiesta di documenti ex art. 32 d.P.R.n. 600 del 1973.1.2. Rileva, quindi, come, in primo luogo, non fosse dovuta la consegnadel processo verbale di constatazione, trattandosi di indagini svolte nei localidell’amministrazione finanziaria.1.3. In secondo luogo, non è comprensibile come l’interesse della partea rappresentare il furto di merce (peraltro considerato nella determinazionedell’imposta inevasa) possa costituire elemento idoneo a configurare unaviolazione del contraddittorio. Richiama, quindi, a pag. 9 ss. lecontrodeduzioni svolte dalla contribuente nel giudizio d’appello, perevidenziare come, sebbene la CTR fosse tenuta a pronunciarsi sui motiviprospettati dalla contribuente, abbia risolto la propria motivazione in unaserie di astratte e generiche affermazioni, che non si concretizzano nelmerito della pretesa fiscale.1.4. Il motivo è infondato, considerato che, secondo quanto affermatodalla stessa parte ricorrente (v. pag. 2 del ricorso in cassazione) con l’avvisodi accertamento impugnato «l’ufficio recuperava una maggiore IVA perNumero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’anno d’imposta 2010 a seguito della verifica fiscale eseguita ai sensidell’art. 43 del DPR 600/73 sulla base della documentazione richiesta efornita dalla parte stessa.»1.5. È pertanto evidente come, in presenza di un recupero relativoall’IVA, i.e. a un tributo armonizzato, la CTR abbia ritenuto, in viaassorbente, violato il contraddittorio, dando rilievo alla mancata consegnadel processo verbale e dell’interesse della contribuente a provare l’esistenzadi un furto. La mancata correttezza della motivazione impugnata (cheemerge dalla fondatezza del secondo motivo di ricorso), in diritto, non incidesul fatto che – per quanto esternate con estrema sintesi – le motivazioniche hanno condotto al rigetto dell’appello, ritenendo assorbente la censurarelativa alla violazione del contraddittorio, siano ricostruibili.2. Con il secondo motivo di ricorso principale è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva, in primo luogo, come la verificafiscale sia stata fatta presso gli uffici fiscali, mediante richiesta di esibizionedei documenti. Ciò è stato riscontrato anche nel ricorso introduttivo delgiudizio, dove è stato precisato come l’amministrazione finanziaria avesseacquisito dalla contribuente la documentazione contabile relativa all’anno2010, unitamente a ulteriore documentazione fornita spontaneamente dallastessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tra cui la denuncia di furto presentata alla Stazione deiCarabinieri di Borgia. Inoltre, l’Ufficio aveva anche acquisito le dichiarazionidella contribuente, che lamentava di non essere stata avvisata, ai sensidell’art. 12 legge n. 212 del 2000, della facoltà di farsi assistere da unprofessionista di fiducia.2.2. In secondo luogo, la ricorrente evidenzia come la contribuente nonavesse fornito alcuna prova di resistenza, indicando le ragioni per cui, incaso di attivazione del contraddittorio, si sarebbe giunti a un diversoNumero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026risultato. Anche la stessa parte contribuente non ha fornito alcun contributo,come emerge dal ricorso in primo grado.3. Il motivo di ricorso è fondato, considerato quanto recentementeprecisato dalle Sezioni Unite di questa Corte e cioè che, in tema di diritti egaranzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino",nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l.n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n.39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valeree non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilisticaex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. U, 25/07/2025, n.21271).3.1. Se è pacifica la necessità di instaurare il contraddittorio con ilcontribuente, è altrettanto vero che l’invalidità dell’atto può scaturire soloin esito a una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosipostuma ex ante (perché riguardata al momento dell’omessocontraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità,concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortireun risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa viaescludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentaledell’istanza (Cass., Sez. U, n. 21271 del 2025 cit.).3.2. Tale valutazione non risulta compiuta nel caso di specie, essendosiil giudice di seconde cure limitato a rilevare che non era stato consegnato ilNumero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/2026processo verbale di constatazione alla parte (non necessario, in quantol’instaurazione del contraddittorio non richiede la consegna di taledocumento, tanto più in caso di verifiche cd. a tavolino) e a fare riferimentoal furto di merce, assertivamente subito e denunciato all’A.G., senzaverificare se tale circostanza fosse provata (anche in relazione al valoredella merce) al punto da fornire un risultato diverso. Tale incedereargomentativo non è, quindi, conforme alla giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte, secondo le quali «l’oggetto della prova di resistenzaviene allora ad ulteriormente circoscriversi, nel senso che la potenzialità diquel ‘risultato diverso’ che si è visto costituire il suo nucleo dimostrativofondamentale deve essere comprovata appunto con la specifica indicazionedei fatti e delle informazioni mancate, in una con la loro concreta eragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazione a non più adottare ilprovvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenutooggettivamente o soggettivamente più mite» (Cas., Sez. U, n. 21271 del2025 cit.).4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 del c.p.c., in relazioneall'art. 360, n. 3 c.p.c. Ad avviso di parte ricorrente la CTR, quale giudicedel rinvio, che con sentenza n. 1051/2022 ha respinto l'appello dell'Agenziadelle Entrate, non sembra aver fatto buon uso dell'art. 91 del c.p.c., nonavendo condannato la totalmente soccombente Agenzia delle Entrate alrimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore della totalmentevittoriosa [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, in violazione di legge.4.1. Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito in conseguenzadell’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il secondomotivo di ricorso principale e rigettato il primo motivo, con il conseguenteassorbimento del ricorso incidentale.Numero registro generale 24608/2022Numero sezionale 377/2026Numero di raccolta generale 13484/2026Data pubblicazione 09/05/20265.1. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso principale e rigetta il primo motivo;dichiara assorbito il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]
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