CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 03790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 10 agosto 2021 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato il decreto della Procura della Repubblica di Firenze del 13 luglio 2021 di sequestro probatorio di 622 pezzi di un dispositivo medico set artroscopia, di 6800 pezzi di un dispositivo medico Sgia Generale, di 1.906.700 siringhe con ago, di 5.892.500 aghi per siringa monouso eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente il fumus del delitto ex art. 515 cod. pen. per avere detenuto mascherine FFP2 con il marchio CE in realtà non certificate dall'ente competente. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 247, 253 cod. proc. pen.; l'omessa descrizione, nel decreto di perquisizione e sequestro, del fatto di reato ipotizzato con riferimento ai dispositivi medici sequestrati di cui ai numeri da 1 a 4 del verbale di sequestro; l'omessa indicazione del nesso di pertinenzialità tra le cose sequestrate ed il reato per cui si procede e, quindi, della finalità probatoria. In estrema sintesi, il decreto di sequestro probatorio avrebbe una finalità puramente esplorativa, poiché si procede per il reato ex art. 515 cod. pen. in relazione alle sole mascherine FFP2. Inoltre, si eccepisce la carenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio sul fumus con riferimento ai beni sequestrati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, art. 606, lett. c), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 247 e 275 cod. proc. pen. e dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità. Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sul difetto di proporzionalità del sequestro probatorio eseguito indiscriminatamente su tutti i beni presenti in magazzino (circa 20 milioni di pezzi). Non sarebbe stata adeguatamente valutata la documentazione prodotta da cui emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operasse in un contesto di liceità e la liceità della certificazione CE. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 515 cod. pen. per l'insussistenza del fumus, che sarebbe stata dimostrata, con riferimento ai beni in sequestro probatorio, mediante la produzione dei documenti. Il Tribunale del riesame, con motivazione assertiva, avrebbe affermato la non rìferibilità dei documenti ai beni in sequestro probatorio, al contrario di quanto emergerebbe (cfr. pag. 16-22 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è tempestivo. L'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato il 7 settembre 2021. Dall'annotazione effettuata dalla cancelleria sull'ordinanza impugnata risulta che il ricorso è stato depositato il 23 settembre 2021; invece, il ricorso è stato depositato a mezzo pec, ex art. 24 d.l. n.137/20, il 22 settembre 2021 alle ore 18.30, allorché risulta accettato dalla casella di posta elettronica deputata al deposito degli atti. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che il fumus del reato per cui si procede sia il reato ex art. 515 cod. pen., anche se relativo alle mascherine FFP2 con il marchio CE contraffatto; risulta dal provvedimento impugnato che parte di tali mascherine siano state vendute in parte a terzi. Il fumus di tale delitto, per altro, non risulta neanche contestato. 2.2. Il decreto di sequestro probatorio non ha una finalità esplorativa perché rispetto alla concreta e non contestata ipotesi di reato ex art. 515 cod. pen. ha inteso ricercare la prova della contraffazione dell'ulteriore merce detenuta, acquisendo la merce e verificando, questa la finalità probatoria, se il marchio CE sia stato contraffatto. Secondo la giurisprudenza, è illegittima l'adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi quando è volta ad acquisire la notitia criminis in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale (Sez. 1, n. 29933 del 11/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229250); qui, l'ipotesi di reato è del tutto concreta e non contestata, ma il decreto di perquisizione e sequestro è volto a verificare l'estensione dell'oggetto del fumus del reato. Il mezzo di ricerca della prova de quo è necessario per stabilire gli esatti termini della condotta già in parte accertata, in una fase del procedimento, quale quella delle indagini preliminari, caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico. Il sequestro probatorio è ricompreso tra i mezzi di ricerca della prova, sicché, proprio in ragione della fisiologica proiezione del mezzo in vista della acquisizione dì elementi probatori, onde qualificare come esplorativo il mezzo, è necessario che lo «scandaglio» probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare fatti non emersi in precedenza. Invece, come correttamente il Tribunale del riesame ha ricordato, sussisteva già il fumus del reato, anche se con riferimento ad oggetti diversi.La preesistenza di tali elementi, emergenti chiaramente dal provvedimento impugnato, è, dunque, tale da escludere che ci si trovi in presenza di un sequestro dettato da fini meramente esplorativi essendo, invece, significativi del fatto che la finalità perseguita dal P.M. si è in realtà del tutto fisiologicamente risolta nell'attività di ricerca della prova in relazione ad elementi già emergenti in atti. 3. Il terzo motivo è inammissibile perché in realtà si contesta la valutazione che il Tribunale del riesame ha effettuato della documentazione prodotta dalla difesa; si contesta dunque la ricostruzione del fatto e si deduce, in sostanza, un vizio della motivazione, al di fuori dei limiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo è invece fondato. 4.1. Dall'ordinanza impugnata risulta che tra i motivi di riesame (cfr. pag. 16 e ss.) alestazrarè stata eccepita anche l'assenza di proporzionalità del sequestro probatorio che ha avuto ad oggetto la totalità della merce rinvenuta. [OSCURATO:PERSONA]. Unite, con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rinvia, richiamando anche la giurisprudenza comunitaria, hanno affermato che l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio risponde anche alla necessità di accertare il rispetto del principio di proporzionalità, applicabile anche al sequestro probatorio. L'omessa risposta ad un motivo di riesame, rilevante ai fini della decisione in relazione al principio di proporzionalità, si risolve nel vizio di motivazione mancante che concretizza una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. Su tale punto si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al