CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Venezia che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre che il motivo è manifestamente infondato in quanto l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritannente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (cfr. tra le altre, Sez. 3, 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01); la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (cfr. tra le altre, Sez. 5, 3967 del 29/01/2016, Petrache, Rv. 265888 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, primo comma, n. 2, cod. pen., è anch'esso reiterativo delle censure articolate con i motivi di appello, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); rilevato inoltre che il motivo è manifestamente infondato in quanto il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (cfr. tra le altre, Sez. 5, 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261658 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere esten