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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 18252/2023

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 26 800 / 20 16 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. n. 26800/2016 sez.

T –ad. 31-3-2023 est.

Napolitano A. per la cassazione dellasentenza n. 52 5 /1/16 del la C.T.R. del Piemonte , depositata in data 15/4/2016; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 31 marzo 202 3 ; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in poi, anche “la contribuente”o “la società controricorrente”)presentò istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno d’imposta 2008, ritenendola non dovuta a seguito dell’applicazione della deduzione prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4) del d.lgs. n. 446 del 1997, originariamente non applicata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

L’Ufficio negò il rimborso, evidenziando che l’agevolazione era esclusa per le imprese operan ti in regime di concessione e a tariffa nel settore, tra gli altri, del trasporto pubblico provinciale , in cui operava la contribuente.

Su ricorso della società, la C.T.P. di Torino annullò il diniego di rimborso,non ravvisando l’esistenza, nel contratto di servizio tra la Provincia di Torino e la contribuente, di una tariffa remunerativa per quest’ultima, né di una concessionetraslativa.

La C.T.R., su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado, escludendo che ci si trovasse di fronte sia ad una concessione traslativa, sia ad una tariffa remunerativa.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Quest’ultima ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.

Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, per violazione degli Ric. n. 26800/2016 sez.

T –ad. 31-3-2023 est.

Napolitano A. artt. 36, comma 2n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111, sesto comma, Cost. –Illogicità, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si lamenta che la sentenza della C.T.R. contenga una motivazione solo apparente, ma in realtà inidonea a dar conto del percorso logico-giuridico sfociato nella decisione del caso concreto.

In particolare, la C.T.R. non avrebbe spiegato né il perché, nel caso concreto posto alla sua attenzione, non ci si trovasse di fronte ad una concessione traslativa della gestione del servizio del trasporto pubblico locale in capo alla società contribuente, né perché la tariffa prevista a favore della società esercente il servizio di trasp orto pubblico locale affidatole dalla Provincia di Torino non fosse remunerativa.

1.1. Il motivo è fondato.

Ricorre il vizio di motivazione apparente quando quest’ultima si limita a parafrasare una disposizione normativa senza dar conto del percorso logico seguito dal giudice nel giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta prevista dalla legge.

La motivazione apparente, dunque, si risolve nell’affermazione apodittica, da parte del giudice, che dalla rappresentazione di determinati fatti consegue una determinata decisione perché quei fatti sono sussumibili in una determinata norma di legge o in un determinato principio di diritto di fonte giurisprudenziale.

Ne risulta, così, una motivazione tautologica , in quanto la sussumibilità non può coincidere con il decisum, essendo essa l’esito di un processo logico da motivare nei suoi snodi argomentativi, e dal quale scaturisce la decisione.

Nella sentenza impugnata è assente questa distinzione tra il percorso logico-argomentativo del giudizio di sussunzione dei fatti di causa nella fattispecie astratta e la decisione , sicché esiste il vizio denunciato dall’Agenzia ricorrente (sul vizio di motivazione Ric. n. 26800/2016 sez.

T –ad. 31-3-2023 est.

Napolitano A. apparente, tra le più recenti, si veda Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 -01). 2.Con il secondo motivo di ricorso,formulato in subordine e rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, lett. a) numeri 2) e 4) del d.lgs. n. 446/1997, artt. 1361, 1367e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione di legge da parte della sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la sussistenza dei due presupposti della concessione traslativa e della esistenza della tariffa remunerativa come motivo di esclusione dell’agevolazione fiscale invocata dalla contribuente.

2.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, dal quale consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla C orte di Giustizia Tributaria di appello del Piemonteper nuovo esame.

All’esito del giudizio di rinvio, il giudice darà conto compiutamente in motivazione della esistenza o meno, nel caso di specie, dei due requisiti della concessione traslativa e della tariffa remunerativa,dai quali dipende l’applicazione dell’agevolazione fiscaledi cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, da interpretarsi nel sensoesaurientemente esplicitato, ex coeteris e recentemente, da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12411/2022.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 26 800 / 20 16 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. n. 26800/2016 sez. T –ad. 31-3-2023 est. Napolitano A. per la cassazione dellasentenza n. 52 5 /1/16 del la C.T.R. del Piemonte , depositata in data 15/4/2016; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 31 marzo 202 3 ; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in poi, anche “la contribuente”o “la società controricorrente”)presentò istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno d’imposta 2008, ritenendola non dovuta a seguito dell’applicazione della deduzione prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4) del d.lgs. n. 446 del 1997, originariamente non applicata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. L’Ufficio negò il rimborso, evidenziando che l’agevolazione era esclusa per le imprese operan ti in regime di concessione e a tariffa nel settore, tra gli altri, del trasporto pubblico provinciale , in cui operava la contribuente. Su ricorso della società, la C.T.P. di Torino annullò il diniego di rimborso,non ravvisando l’esistenza, nel contratto di servizio tra la Provincia di Torino e la contribuente, di una tariffa remunerativa per quest’ultima, né di una concessionetraslativa. La C.T.R., su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado, escludendo che ci si trovasse di fronte sia ad una concessione traslativa, sia ad una tariffa remunerativa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso. Quest’ultima ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, per violazione degli Ric. n. 26800/2016 sez. T –ad. 31-3-2023 est. Napolitano A. artt. 36, comma 2n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111, sesto comma, Cost. –Illogicità, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si lamenta che la sentenza della C.T.R. contenga una motivazione solo apparente, ma in realtà inidonea a dar conto del percorso logico-giuridico sfociato nella decisione del caso concreto. In particolare, la C.T.R. non avrebbe spiegato né il perché, nel caso concreto posto alla sua attenzione, non ci si trovasse di fronte ad una concessione traslativa della gestione del servizio del trasporto pubblico locale in capo alla società contribuente, né perché la tariffa prevista a favore della società esercente il servizio di trasp orto pubblico locale affidatole dalla Provincia di Torino non fosse remunerativa. 1.1. Il motivo è fondato. Ricorre il vizio di motivazione apparente quando quest’ultima si limita a parafrasare una disposizione normativa senza dar conto del percorso logico seguito dal giudice nel giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta prevista dalla legge. La motivazione apparente, dunque, si risolve nell’affermazione apodittica, da parte del giudice, che dalla rappresentazione di determinati fatti consegue una determinata decisione perché quei fatti sono sussumibili in una determinata norma di legge o in un determinato principio di diritto di fonte giurisprudenziale. Ne risulta, così, una motivazione tautologica , in quanto la sussumibilità non può coincidere con il decisum, essendo essa l’esito di un processo logico da motivare nei suoi snodi argomentativi, e dal quale scaturisce la decisione. Nella sentenza impugnata è assente questa distinzione tra il percorso logico-argomentativo del giudizio di sussunzione dei fatti di causa nella fattispecie astratta e la decisione , sicché esiste il vizio denunciato dall’Agenzia ricorrente (sul vizio di motivazione Ric. n. 26800/2016 sez. T –ad. 31-3-2023 est. Napolitano A. apparente, tra le più recenti, si veda Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 -01). 2.Con il secondo motivo di ricorso,formulato in subordine e rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, lett. a) numeri 2) e 4) del d.lgs. n. 446/1997, artt. 1361, 1367e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione di legge da parte della sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la sussistenza dei due presupposti della concessione traslativa e della esistenza della tariffa remunerativa come motivo di esclusione dell’agevolazione fiscale invocata dalla contribuente. 2.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, dal quale consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla C orte di Giustizia Tributaria di appello del Piemonteper nuovo esame. All’esito del giudizio di rinvio, il giudice darà conto compiutamente in motivazione della esistenza o meno, nel caso di specie, dei due requisiti della concessione traslativa e della tariffa remunerativa,dai quali dipende l’applicazione dell’agevolazione fiscaledi cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446 del 1997, da interpretarsi nel sensoesaurientemente esplicitato, ex coeteris e recentemente, da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12411/2022. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo
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