CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26441/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 716 / 2019 , depositata il 31 gennaio 2019. Opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di bene mobile -opposizione a precetto intimato da difensore distrattario Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose uno actu opposizione avverso il decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile (in specie, di copia del contratto di fornitura di servizio telefonico) notificatole ad istanza della ingiungente [OSCURATO:PERSONA] ed avverso il precetto per il pagamento delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio intimato da [OSCURATO:PERSONA], difensore distrattario della Faraso. 2. L’iniziativa della società, disattesa in prime cure dal Tribunale di Roma, è stata ritenuta fondata dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha revocato il decreto d’ingiunzione per difetto delle condizioni di ammissibilità e, per conseguenza, venuto meno il titolo esecutivo, ha dichiaratol’inefficacia dell’atto di precetto. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, si rileva come non risulti evocata in gradodi legittimità [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario processuale in quanto parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò premesso, ritiene il Collegio di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio in questa sede, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del r.g. n. 26441/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nel caso, non risultando effettuata la notificazione del ricorso ad una parte necessaria), la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass.13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106). 2. Con il primo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art. 50, comma 2 , del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, si censura la sentenza impugnata per aver «tralasciato» il disposto normativo che prevede, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, l’obbligo del professionista di consegnare copia del contratto al consumatore. 3.Con il secondo mezzo, lamentando inosservanza dell’art. 2697 cod. civ., si assume l’erronea applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova ad opera del giudice territoriale, consistita nell’aver gravato [OSCURATO:PERSONA] della dimostrazione dell’invio del contratto sottoscritto alla società fastweb. 4. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Secondo il consolidato indirizzo esegetico di questa Corte, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese assume in giudizio la qualità di parte, attiva o passiva,anche in ordine alle fasi di impugnazione, limitatamente alla pronuncia sulla distrazione (la quale r.g. n. 26441/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce) e non già con riferimento agli altri capi della sentenza, relativi al merito della controversia oppure all’an e al quantum della statuizione sulle spese di lite. Sulla scorta dell’enunciato principio, la legittimazione del difensore distrattario all’impugnazione va riconosciuta soltanto in relazione al capo della sentenza che investa (rigettando oppure omettendo la pronuncia sul) la istanza di distrazione, mentre detta legittimazione compete esclusivamente alla parte rappresentata quando il gravame riguardi l’omessa pronuncia sul regolamento delle spese di lite, la disposta compensazione delle spese o l’adeguatezza della liquidazione delle stesse (tra le tante, Cass. 03/02/2022, n. 3290; Cass., 09/03/2021, n. 6481; Cass., 30/05/2017, n. 13516; Cass.20/10/2016, n. 21248; Cass. 27/04/2016, n. 8428; Cass. 09/06/2015, n. 11919; Cass. 12/01/2006, n. 412). A maiori, resta preclusa al difensore di strattario l’impugnazione della sentenza che abbia rigettato la domanda della parte da lui rappresentata, così per l’effetto negando la refusione delle spese (specificamente, Cass. 30/01/1995, n. 1085). Leillustrate regole giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Mastrorosa, afferendo gli articolati motivial merito della res litigiosa, cioè a dire ai diritti ed a gli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale di cui è protagonista la parte rappresentata. 5. Le spese del grado seguono la soccombenza. 6. Attesa l’inammissibilitàdel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a r.g. n. 26441/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello