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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:194
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997B0260 - IT Avis juridique important | 61997B0260 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1997. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee et Consiglio dell'Unione europea. - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di rilascio di licenze d'importazione. - [OSCURATO:PERSONA]260/97 R. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-02357 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Danno di natura puramente economica (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] presupposto dell'urgenza, al cui sussistere sono subordinati, ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione o altri provvedimenti provvisori, dev'essere valutato esaminando se, nell'attesa della decisione del Tribunale nel merito, il richiedente possa subire danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati dalla sentenza sul ricorso principale.

I danni di natura puramente economica non possono essere considerati, in via di principio, irreparabili o difficilmente riparabili, potendo costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

Tuttavia, il danno può irreparabile quando sia messa a rischio la posizione dell'impresa sul mercato, nel senso che l'eventuale perdita del mercato non possa essere ricostituita neppure se l'impresa fruisce di una compensazione finanziaria.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0260 - IT Avis juridique important | 61997B0260 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1997. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee et Consiglio dell'Unione europea. - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di rilascio di licenze d'importazione. - [OSCURATO:PERSONA]260/97 R. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-02357 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Danno di natura puramente economica (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] presupposto dell'urgenza, al cui sussistere sono subordinati, ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione o altri provvedimenti provvisori, dev'essere valutato esaminando se, nell'attesa della decisione del Tribunale nel merito, il richiedente possa subire danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati dalla sentenza sul ricorso principale. I danni di natura puramente economica non possono essere considerati, in via di principio, irreparabili o difficilmente riparabili, potendo costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Tuttavia, il danno può irreparabile quando sia messa a rischio la posizione dell'impresa sul mercato, nel senso che l'eventuale perdita del mercato non possa essere ricostituita neppure se l'impresa fruisce di una compensazione finanziaria.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris