Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:T:1997:194
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0260 - IT
Avis juridique important
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61997B0260
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 dicembre 1997. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee et Consiglio dell'Unione europea. - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di rilascio di licenze d'importazione. - [OSCURATO:PERSONA]260/97 R.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-02357
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Danno di natura puramente economica
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA] presupposto dell'urgenza, al cui sussistere sono subordinati, ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione o altri provvedimenti provvisori, dev'essere valutato esaminando se, nell'attesa della decisione del Tribunale nel merito, il richiedente possa subire danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati dalla sentenza sul ricorso principale. I danni di natura puramente economica non possono essere considerati, in via di principio, irreparabili o difficilmente riparabili, potendo costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Tuttavia, il danno può irreparabile quando sia messa a rischio la posizione dell'impresa sul mercato, nel senso che l'eventuale perdita del mercato non possa essere ricostituita neppure se l'impresa fruisce di una compensazione finanziaria.