CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 08252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ieao ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata - diretta a contrastare la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62, n.4., cp - replica profili di censura già tannente vagliati e disattesi, con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di coerentemente desunti dalla situazione in fatto definita dalle emergenze processuali da ei- rJei-e !a relativa valutazione estranea ai poteri di sindacato ascritti a questa Corte (si vedano con,lderavionl spese alla oadina 4, penultimo capoverso) !l'evato .une ali'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oroc. peni P.Q.M. Dichiara inammissibile l ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese precessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.