CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 184/RG. 4650 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Imad Zakry_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito circa l'assenza dei presupposti per l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva (pagg. 6 e 7) e non anche di altre sanzioni sostitutive attesa la mancata dimostrazione, secondo il principio dell'autosufficienza del ricorso, che fossero state richieste anche le altre. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci