CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18699/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il Comune di Pizzo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.4.2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la esclusione della sua costituzione di parte civile nel processo recante il n. 22/2024/R.G.T.; Considerato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Sez. 7, n. 10880 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2013, Rv. 255150 - 01; Sez. U, n. 12 del 19/5/1999, Rv. 213858 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile secondo il disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto presentato in un caso previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il