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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 27292/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/11/2022 dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato a/c la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal Tribunale di Cagliari in data 29 novembre 2021 per il reato di evasione, commesso in [OSCURATO:PERSONA]Elena in data 15 luglio 2015, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato illegittimamente notificato all'imputato via pec presso lo studio del difensore, ancorché l'Omomidue avesse eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA]Elena, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6.

Premette il difensore che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di nullità formulata sul punto e aveva ritenuto valida la notifica, rilevando che non vi era stata alcuna interruzione del rapporto fiduciario tra imputato e difensore.

Ad avviso del difensore, tuttavia, questa argomentazione sarebbe in radicale contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, nella sentenza n. 58120 del 2017, hanno escluso che il difensore che intenda eccepire l'invalidità della notifica debba dimostrare, o comunque allegare, anche l'interruzione del rapporto fiduciario col proprio assistito.

2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione sul punto.

La Corte di appello ha, infatti, ritenuto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. l'impossibilità di accertare la durata dell'allontanamento dell'imputato dal luogo in cui era ristretto agli arresti dorniciliari e, dunque, la concreta offensività della condotta tenuta dallo stesso.

Ad avviso del difensore, tuttavia, tale motivazione sarebbe assolutamente carente e, comunque, manifestamente illogica, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che l'imputato non era stata reperito nell'abitazione sono in occasione del controllo del 12 luglio 2015.

La Corte d'appello, peraltro, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva e, dunque, secondo il difensore, sarebbe illogica l'esclusione della particolarità del fatto, anche in ragione dell'assenza di precedenti penali ostativi riportati dall'imputato.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 24 aprile 2023, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato erroneamente all'imputato via pec presso lo studio del difensore, ancorché l'imputato avesse eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA]Elena, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6.

3. Il motivo è fondato.

Dall'esame degli atti processuali risulta che l'Omomidue, nel verbale di identificazione sottoscritto in data 28 agosto 2018, ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA]Elena, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 e che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato in data 21 settembre 2022 all'imputato via pec presso il difensore di fiducia.

La Corte di appello di Cagliari ha rigettato l'eccezione di nullità di tale notifica dedotta dal difensore dell'imputato appellante, rilevando che l'imputato era difeso di fiducia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che «per espressa ammissione dello stesso non ha mai interrotto i contatti con lo stesso, di modo che non vi è dubbio che l'imputato sia venuto a conoscenza dell'udienza odierna tramite il decreto di citazione notificato al medesimo difensore».

Questi argomenti sono, tuttavia, errati.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01).

In questa pronuncia le Sezioni unite hanno chiarito che anche se la conoscenza effettiva dell'atto può concretamente dedursi da una notifica siffatta, la nullità rimane configurabile e ritualmente deducibile.

In assenza di una sanatoria codificata, il rapporto fiduciario non può, quindi, portare alla generalizzata conclusione che la notifica di un atto presso il difensore di fiducia, seppur irrituale, sia comunque sanata in assenza di deduzione da parte del difensore o dell'imputato circa la conoscenza dell'atto medesimo.

Assegnando alla parte, interessata un onere di allegare la frattura del rapporto fiduciario, si giungerebbe, infatti, al risultato paradossale di "sterilizzare" automaticamente un vizio, che si ammette integrare una nullità di ordine generale (a regime intermedio proprio in ragione del rapporto fiduciario), ogniqualvolta la notifica, pur irregolare, sia compiuta a mani del difensore di fiducia.

La notifica del decreto di citazione in appello effettuata in data 21 settembre 2022 è, dunque, nulla e il difensore ha tempestivamente dedotto l'invalidità.

4. L'accoglimento di motivo del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza preliminare, esime dall'esaminare l'ulteriore motivo di ricorso proposto e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato di evasione, commesso in data 15 luglio 2015, si è prescritto in data 15 gennaio 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/11/2022 dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato a/c la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal Tribunale di Cagliari in data 29 novembre 2021 per il reato di evasione, commesso in [OSCURATO:PERSONA]Elena in data 15 luglio 2015, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato illegittimamente notificato all'imputato via pec presso lo studio del difensore, ancorché l'Omomidue avesse eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA]Elena, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6. Premette il difensore che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di nullità formulata sul punto e aveva ritenuto valida la notifica, rilevando che non vi era stata alcuna interruzione del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Ad avviso del difensore, tuttavia, questa argomentazione sarebbe in radicale contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, nella sentenza n. 58120 del 2017, hanno escluso che il difensore che intenda eccepire l'invalidità della notifica debba dimostrare, o comunque allegare, anche l'interruzione del rapporto fiduciario col proprio assistito. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione sul punto. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. l'impossibilità di accertare la durata dell'allontanamento dell'imputato dal luogo in cui era ristretto agli arresti dorniciliari e, dunque, la concreta offensività della condotta tenuta dallo stesso. Ad avviso del difensore, tuttavia, tale motivazione sarebbe assolutamente carente e, comunque, manifestamente illogica, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che l'imputato non era stata reperito nell'abitazione sono in occasione del controllo del 12 luglio 2015. La Corte d'appello, peraltro, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva e, dunque, secondo il difensore, sarebbe illogica l'esclusione della particolarità del fatto, anche in ragione dell'assenza di precedenti penali ostativi riportati dall'imputato. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria depositata in data 24 aprile 2023, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato erroneamente all'imputato via pec presso lo studio del difensore, ancorché l'imputato avesse eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA]Elena, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6. 3. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti processuali risulta che l'Omomidue, nel verbale di identificazione sottoscritto in data 28 agosto 2018, ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA]Elena, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 e che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato in data 21 settembre 2022 all'imputato via pec presso il difensore di fiducia. La Corte di appello di Cagliari ha rigettato l'eccezione di nullità di tale notifica dedotta dal difensore dell'imputato appellante, rilevando che l'imputato era difeso di fiducia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che «per espressa ammissione dello stesso non ha mai interrotto i contatti con lo stesso, di modo che non vi è dubbio che l'imputato sia venuto a conoscenza dell'udienza odierna tramite il decreto di citazione notificato al medesimo difensore». Questi argomenti sono, tuttavia, errati. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01). In questa pronuncia le Sezioni unite hanno chiarito che anche se la conoscenza effettiva dell'atto può concretamente dedursi da una notifica siffatta, la nullità rimane configurabile e ritualmente deducibile. In assenza di una sanatoria codificata, il rapporto fiduciario non può, quindi, portare alla generalizzata conclusione che la notifica di un atto presso il difensore di fiducia, seppur irrituale, sia comunque sanata in assenza di deduzione da parte del difensore o dell'imputato circa la conoscenza dell'atto medesimo. Assegnando alla parte, interessata un onere di allegare la frattura del rapporto fiduciario, si giungerebbe, infatti, al risultato paradossale di "sterilizzare" automaticamente un vizio, che si ammette integrare una nullità di ordine generale (a regime intermedio proprio in ragione del rapporto fiduciario), ogniqualvolta la notifica, pur irregolare, sia compiuta a mani del difensore di fiducia. La notifica del decreto di citazione in appello effettuata in data 21 settembre 2022 è, dunque, nulla e il difensore ha tempestivamente dedotto l'invalidità. 4. L'accoglimento di motivo del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza preliminare, esime dall'esaminare l'ulteriore motivo di ricorso proposto e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato di evasione, commesso in data 15 luglio 2015, si è prescritto in data 15 gennaio 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché
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