CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 09 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 3007 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3007del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 54H18 G447J) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non in- dicato), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1497/2022, pubblicatain data 15 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 3007/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatale dal locale agente della riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA](derivanti dalla revoca di un contributo pubblico). Essendo intervenuto lo sgravio della pretesa iscritta a ruolo, il Tribunale di Salerno ha dichiarato cessata la materia del con- tendere sul merito delle opposizioni; pur ritenendo la società opponente integralmente soccombente sul piano virtuale, ha, peraltro, disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado,rigettando l’appello avanzato dalla società oppo- nente in relazione al capo della decisione di primo grado avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico mo- tivo. Resiste con controricorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy(già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]) . Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 184, comma 1 del R.D. 267/1942 in relazione all’art.360, primo comma n. 3 c.p.c.». Il ricorso è inammissibile. Ric. n. 3007/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 1.1Va premesso che, nella presente sede, non risulta in con- testazione la dichiarazione di cessazione della materia del con- tendere sul merito dell’opposizione proposta dalla società ricor- rente, già pronunciata dal tribunale in primo grado (e non og- getto di gravame), ma esclusivamente la pronuncia accessoria sulle spese processuali, di integrale compensazione delle stesse, adottata in quella sede e che la medesima società ricor- rente aveva fatto oggetto di appello, disatteso con la sentenza impugnata. La decisione sulle spese in contestazione è stata pronunciata dal tribunale sulla base del cd. principio della soccombenza vir- tuale. In particolare, il tribunale ha ritenuto integralmente soccom- bente, sul piano virtuale, la società opponente: ha, infatti, rite- nuto inammissibili, pertardività, i motivi di opposizione qualifi- cabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.; ha ritenuto, invece, infondati i motivi di opposizione qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Peraltro, rilevato che gli stessi enti opposti (pur virtualmente vittoriosi) avevano chiesto la compensazione delle spese di lite, il giudice di primo grado ha disposto in tal senso, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nonostante l’integrale soccombenza (sul piano virtuale) della parte opponente. 1.2Va ulteriormente precisato che la decisione sulle spese di lite, avendo ad oggetto un giudizio unitario (benché nel corso dello stesso fossero state proposte domande di diversa natura), non poteva che essere unica e, dunque, doveva tenere neces- sariamente conto sia dell’esito dell’opposizione agli atti esecu- tivi che dell’esito dell’opposizione all’esecuzione. Trattandosi di una decisione unica sulle spese di lite (e non di una decisione avente ad oggetto direttamente il merito delle diverse opposizioni proposte), da una parte,essa non avrebbe Ric. n. 3007/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 di certo potuto essere impugnata separatamente per i profili attinenti all’opposizione all’esecuzione (con l’appello) e per quelli attinenti all’opposizione agli atti esecutivi (con il ricorso straordinario per cassazione), mentre, dall’altra parte, le rela- tive contestazioni avrebbero dovuto tener conto della sua effet- tiva ed integrale ratio decidendi, che risulta – correttamente – fondata sull’esito (virtuale) di tutti i motivi di opposizione (all’esecuzione ed agli atti esecutivi) e non solo di alcuni di essi. 1.3Al contrario, la società ricorrente, già in sede di appello, si è limitata a contestare la motivazione della sentenza di primo grado relativa alla sua soccombenza virtuale sui motivi qualifi- cabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., senza adeguatamente considerare che era stata ri- tenuta sussistente la sua soccombenza virtuale anche in rela- zione agli altri motivi, qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Tale omissione è stata rilevata dalla stessa corte d’appello, la quale, nell’affermare la correttezza della statuizione impugnata in ordine alle spese del primo grado del giudizio, ha espressa- mente fatto presente che essa si giustificava anche in conside- razione della «innegabile ed inconfutabile soccombenza in primo grado della società opponente anchequanto alle vicende relative all’opposizione agli atti esecutiviche comunque avreb- bero influito sulla statuizione delle spese». 1.3.1Quest’ultima argomentazione, che non risulta specifica- mente oggetto di censure nella presente sede, deve essere senz’altro intesa, a giudizio di questa Corte, come una ulteriore autonoma ratio decidendia sostegno della conclusione in ordine alla conformità a diritto della statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto che, anche a prescindere dalla (contestata) soccombenza virtuale della parte opponente in ordine all’opposizione all’esecuzione, la sua certa ed innegabile soccombenza (anch’essa virtuale) in ordine Ric. n. 3007/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 all’opposizione agli atti esecutivi (neanche oggetto di impugna- zione in sede di appello, per quanto emerge dagli atti) avrebbe comunque determinato, quanto meno, una situazione di reci- proca soccombenza (virtuale) delle parti, che avrebbe in ogni caso giustificato la compensazione stessa, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.. 1.3.2Sotto tale ultimo profilo, l’indicata argomentazione espo- sta dalla corte d’appello potrebbe anche intendersi, d’altronde, come un (quanto meno implicito) rilievo del difetto di decisività o di insufficiente specificità delle censure sollevate dalla società opponente con il proprio atto di appello, in merito alla decisione di compensazione delle spese di lite. 1.3.3In entrambi i casi, peraltro, si tratta di una argomenta- zione che costituisce senz’altro una autonoma ratio decidendi, idonea e sufficiente a sostenere, anche da sola, la statuizione impugnata e, non essendo essa stata specificamente censurata, ne deriva l’inammissibilità del presente ricorso. Secondo la giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte, infatti, qualora una sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridica- mente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugna- zione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità (per difetto di interesse e/o per l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione) anche dell’impugnazione proposta avverso le altre, in quanto l’even- tuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio de- cidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 – 01; più di recente: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 –01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del Ric. n. 3007/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 06/07/2020, Rv. 658309 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 –01; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 -01). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’amministrazionecontro- ricorrente, liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mentoal competente ufficio di merito, da parte della so- cietà ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do