CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Lette la memoria e le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, pervenute rispettivamente in data 2 e 8 febbraio 2023, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna alle spese in favore della parte civile come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata in data 4 giugno 2021 dal Tribunale cittadino in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha condannato gli imputati per i reati di cui ai capi A) e B) (artt. 110, 491 in rel. agli artt.476,482 cod. pen.; artt.110, 482 in rel. all'art.476 cod. pen.), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno condizionalmente sospesa, oltre statuizioni accessorie e risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Ai ricorrenti è contestato di avere, in concorso, formato due cambiali da 10.000,00 euro ciascuna, con la firma falsamente apposta da [OSCURATO:PERSONA] depositata nel corso di un giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo (capo A) e di avere formato una falsa comparsa di costituzione e risposta in data 26 maggio 2017, nel medesimo giudizio, con la falsa firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con la sua falsa autentica di firma nella procura alle liti in calce all'atto. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta limitatamente ai casi di cui all'art.495 secondo comma cod. proc. pen. Lamenta la difesa che nel corso del giudizio di primo e secondo grado era stata richiesta una perizia calligrafica ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen. per dimostrare la assoluta estraneità degli imputati alla falsificazione, falsificazione agli stessi attribuita sulla base delle dichiarazioni della persona offesa. Sul rigetto della richiesta la sentenza impugnata non ha fornito adeguata risposta. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto all'accertamento della penale responsabilità degli imputati. La sentenza impugnata, lamenta la difesa, si rivela contraddittoria e illogica allorquando afferma che, pur non essendovi prova che siano stati loro a confezionare materialmente i documenti, erano comunque consapevoli che si stavano avvalendo di atti falsi. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova. Le dichiarazioni dei testi Mancuso e [OSCURATO:PERSONA] sono state travisate, in quanto dalla deposizione delle stesse non si evince la colpevolezza degli imputati. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato sub B).Lamenta la difesa che la falsificazione della comparsa di costituzione e risposta è da ricondurre in falso in scrittura privata ai sensi dell'art. 485 cod. pen. reato depenalizzato con la conseguente necessità di annullare la sentenza sullo specifico capo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la sentenza impugnata la quale con motivazione logica e non contraddittoria ha chiarito perché non fossero necessari accertamenti peritali sulla falsità materiale dei plurimi documenti: l'accertamento della falsità materiale dei documenti non appare decisiva dal momento che gli imputati ( che verosimilmente non hanno falsificato di persona le firme) si sono avvalsi di documenti redatti da terzi, con la consapevolezza della loro falsità e a fine di interesse personale. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato anche in questo caso non confrontandosi con le logiche motivazioni della sentenza, strettamente legate peraltro all'inammissibilità del primo motivo. Il concorso dei ricorrenti sussiste inequivocabilmente quanto meno sotto il profilo morale considerato che il comportamento degli imputati ha provocato il proposito preventivo e il disegno criminoso dell'autore materiale ed ha rappresentato un contributo causale determinante, nonché la volontà di cooperare per il raggiungimento dello scopo penalmente illecito. 1.3. Il terzo motivo è generico essendosi la difesa limitata a dedurre il vizio di travisamento della prova in relazione ai contributi dichiarativi di Mancuso e [OSCURATO:PERSONA] senza in alcun modo indicare in che cosa sarebbe consistito l'invocato travisamento. 1.4. Il quarto motivo è inedito e comunque manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostiene la difesa dei ricorrenti quanto alla riconducibilità della falsità della comparsa di costituzione e risposta del 26.5.2017 nel reato di cui all'art. 485 c.p. (depenalizzato dal d. Igs. 6/2016), va evidenziato che dalla condotta descritta nel capo di imputazione di cui al capo B) gli imputati ebbero a falsificare la comparsa di costituzione e risposta depositata nell'ambito di un processo civile, redigendola in luogo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ‘apponendovi la falsa sottoscrizione di questi, -44 anche la procura alle liti apparentemente dai medesimi rilasciata all' avv. [OSCURATO:PERSONA], recante la falsa autentica della loro sottoscrizione da parte di quest'ultimo. L'autentica della firma costituisce un atto pubblico, posto che al momento della sottoscrizione della procura da parte del cliente, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale, il quale certifica che la firma è stata apposta da quel determinato soggetto. Pertanto, sia la sottoscrizione del cliente che la certificazione fatta dal difensore fanno piena prova fino a querela di falso. La falsificazione materiale di tale procura autenticata commessa da soggetti privati è certamente punita dagli artt. 476 e 482 c.p., mentre l'uso di tale atto falso è punito per effetto della previsione dell'art. 489 c.p. La comparsa di costituzione, atto difensivo recante la falsa sottoscrizione del difensore, una volta confluita nel processo assume valore di atto pubblico; ne deriva che, analogamente, la sua falsificazione ad opera del privato rende configurabile la fattispecie contestata. 2.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. 3. Quanto alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, le stesse possono essere liquidate in ossequio alle indicazioni delle S.U. n.877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv.283886 le quali hanno stabilito che, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01) la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. 3.1. Nel caso in esame, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile è dovuta nei limiti di cui alla parte dispositiva, avendo essa fornito il suo contributo con il deposito di memoria difensiva precedentemente alle conclusioni scritte e alla nota spese. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida