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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31547/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 81, 624 e 625, n.2 cod.pen. - per avere reiteratamente e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso sottratto energia elettrica all'ENEL mediante utilizzo di un mezzo fraudolento, ovvero l'apposizione di un magnete in prossimità dei circuiti amperometrici del misuratore - e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 154,00 di multa, previa applicazione della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., deducendo la contraddittorietà della motivazione in merito al calcolo della pena finale; ha dedotto che la Corte territoriale, nel corpo della motivazione, aveva ritenuto fondato il motivo di appello inerente all'erroneo calcolo della pena conseguente alla celebrazione del giudizio di primo grado secondo le forme del rito abbreviato ma che, in sede di dispositivo, era giuntq alla mera conferma della sentenza di prime cure, ritenendo dovesse considerarsi prevalente il dispositivo letto in udienza e pedissequamente riportato in calce alla motivazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere premesso che la fattispecie contestata all'odierno imputato (artt. 624 e 625, n.2, cod.pen.) è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen.; elemento, quindi, che impone di valutare se il ricorso presentato sia da considerarsi ammissibile, tanto alla luce del principio in forza del quale l'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la suddetta disciplina transitoria in punto di sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata, sulla base dell'arresto espresso da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551.

2. Ciò posto, il ricorso - attinente alla corretta quantificazione della pena da parte del giudice di secondo grado - deve considerarsi ammissibile in quanto non manifestamente infondato.

3. In particolare, in sede di sentenza impugnata, la Corte territoriale - nel ravvisare una discrasia tra la motivazione della sentenza di primo grado e la parte dispositiva - ha fatto applicazione del consolidato principio in base al quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (ex multis, Cass., sez.VI, 1.3.2018, n.24157, Cipriano, RV. 273269,: Cass., sez.II, 13.7.2022, n. 35424, Raimondi, RV. 283516), fermo restando che la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata solo qualora dall'esame della motivazione possa farsi derivare un risultato, in concreto, più favorevole per l'imputato (così, in parte motiva, Cass., sez.III, 18.11.2022, n.2351/2023, Almanza, RV. 284057 - 04).

Da tali principi erd deriva altresì la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità - in sede di giudizio di legittimità - di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc.pen. (Cass., sez.VI, 1.6.2018, n.24157, Cipriano, RV. 273269; Cass., sez.II, 13.7.2022, n.35424, Raimondi, RV. 283516).

Applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato c:ome il Tribunale - nel dedurre che non sussistevano ragioni per discostarsi dal minimo edittale quanto al trattamento sanzionatoti° - ha applicato in motivazione una pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa (peraltro indicata in C 154,00 in sede di motivazione), La Corte territoriale in ordine alla discrasia riguardante Ola pena pecuniaria ha ritenuto che la quantità della medesima inflitta dal Tribunale dovesse essere determinata nella suddetta misura di C 200,00, attribuendo la quantificazione operata in motivazione ad un mero errore materiale.

Peraltro, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha rilevato che la sanzione era stata erroneamente quantificata - dato il chiaro riferimento compiuto dal Tribunale alla determinazione della pena nel minimo edittale - senza provvedere all'applicazione della diminuzione del terza previsto per la scelta del rito abbreviato; e quindi, in motivazione, ha quantificato la pena in mesi quattro di reclusione ed C 154,00 di multa, incorrendo peraltro in tal modo in una prima fattispecie di errore materiale in quanto tale misura di pena pecuniaria (coincidente, appunto, con il minimo edittale) avrebbe logicamente dovuto essere ridotta, a propria volta, di un terzo sino alla misura di C 102,66.

Ulteriormente la Corte, nella parte dispositiva, senza operare alcun accenno all'accoglimento del relativo motivo di appello e alla determinazione della pena pure compiuta nella parte argomentativa, ha disposto la conferma integrale della sentenza di primo grado e - di conseguenza - della condanna a sei mesi di reclusione ed C 200,00 di multa irrogata dal Tribunale.

4. Attesa la conseguente ammissibilità del motivo di ricorso inerente alla corretta determinazione quantitativa della pena, deve quindi essere pronunciata - in relazione al disposto dell'art.529 cod.proc.pen. - una sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto l'azione penale non deve essere proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per difetto di que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 81, 624 e 625, n.2 cod.pen. - per avere reiteratamente e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso sottratto energia elettrica all'ENEL mediante utilizzo di un mezzo fraudolento, ovvero l'apposizione di un magnete in prossimità dei circuiti amperometrici del misuratore - e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 154,00 di multa, previa applicazione della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., deducendo la contraddittorietà della motivazione in merito al calcolo della pena finale; ha dedotto che la Corte territoriale, nel corpo della motivazione, aveva ritenuto fondato il motivo di appello inerente all'erroneo calcolo della pena conseguente alla celebrazione del giudizio di primo grado secondo le forme del rito abbreviato ma che, in sede di dispositivo, era giuntq alla mera conferma della sentenza di prime cure, ritenendo dovesse considerarsi prevalente il dispositivo letto in udienza e pedissequamente riportato in calce alla motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere premesso che la fattispecie contestata all'odierno imputato (artt. 624 e 625, n.2, cod.pen.) è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen.; elemento, quindi, che impone di valutare se il ricorso presentato sia da considerarsi ammissibile, tanto alla luce del principio in forza del quale l'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la suddetta disciplina transitoria in punto di sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata, sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551. 2. Ciò posto, il ricorso - attinente alla corretta quantificazione della pena da parte del giudice di secondo grado - deve considerarsi ammissibile in quanto non manifestamente infondato. 3. In particolare, in sede di sentenza impugnata, la Corte territoriale - nel ravvisare una discrasia tra la motivazione della sentenza di primo grado e la parte dispositiva - ha fatto applicazione del consolidato principio in base al quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (ex multis, Cass., sez.VI, 1.3.2018, n.24157, Cipriano, RV. 273269,: Cass., sez.II, 13.7.2022, n. 35424, Raimondi, RV. 283516), fermo restando che la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata solo qualora dall'esame della motivazione possa farsi derivare un risultato, in concreto, più favorevole per l'imputato (così, in parte motiva, Cass., sez.III, 18.11.2022, n.2351/2023, Almanza, RV. 284057 - 04). Da tali principi erd deriva altresì la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità - in sede di giudizio di legittimità - di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc.pen. (Cass., sez.VI, 1.6.2018, n.24157, Cipriano, RV. 273269; Cass., sez.II, 13.7.2022, n.35424, Raimondi, RV. 283516). Applicando tali principi al caso di specie, va evidenziato c:ome il Tribunale - nel dedurre che non sussistevano ragioni per discostarsi dal minimo edittale quanto al trattamento sanzionatoti° - ha applicato in motivazione una pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa (peraltro indicata in C 154,00 in sede di motivazione), La Corte territoriale in ordine alla discrasia riguardante Ola pena pecuniaria ha ritenuto che la quantità della medesima inflitta dal Tribunale dovesse essere determinata nella suddetta misura di C 200,00, attribuendo la quantificazione operata in motivazione ad un mero errore materiale. Peraltro, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha rilevato che la sanzione era stata erroneamente quantificata - dato il chiaro riferimento compiuto dal Tribunale alla determinazione della pena nel minimo edittale - senza provvedere all'applicazione della diminuzione del terza previsto per la scelta del rito abbreviato; e quindi, in motivazione, ha quantificato la pena in mesi quattro di reclusione ed C 154,00 di multa, incorrendo peraltro in tal modo in una prima fattispecie di errore materiale in quanto tale misura di pena pecuniaria (coincidente, appunto, con il minimo edittale) avrebbe logicamente dovuto essere ridotta, a propria volta, di un terzo sino alla misura di C 102,66. Ulteriormente la Corte, nella parte dispositiva, senza operare alcun accenno all'accoglimento del relativo motivo di appello e alla determinazione della pena pure compiuta nella parte argomentativa, ha disposto la conferma integrale della sentenza di primo grado e - di conseguenza - della condanna a sei mesi di reclusione ed C 200,00 di multa irrogata dal Tribunale. 4. Attesa la conseguente ammissibilità del motivo di ricorso inerente alla corretta determinazione quantitativa della pena, deve quindi essere pronunciata - in relazione al disposto dell'art.529 cod.proc.pen. - una sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto l'azione penale non deve essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per difetto di que
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