CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, v zio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità; j3 • n--4 A • v .11 4A (>0, Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Secondo la consollatat rdi questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo ci droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinnzione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fpi dare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnai: 3, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità ed eterogimeità delle sostanze stupefacenti ma anche alla disponibilità di strumenti alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente, al rinvenimento di un taccuino con nomi e cifre, alla installazione di telecamere di sicurezza a presidio dell'abitazione, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 73, comma 5, n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, Erl 'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato il dato ponderale e qualitativo delle sostanze stupefacenti, l'apprestamento di sofisticati mezzi di controlk dello spaccio, la presenza di rudimentale contabilità, quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'al .. :. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto dimostrativi della sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell'attività illecita; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di ciritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivEirnente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'az one - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'o n;; getto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti ogget:o della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U r .!1063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n 6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/041/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32E95 del 27/03/2015, Rv.264491). Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla mancata escli. sione della recidiva ed alla mancata determinazione della pena in misura prossi na al minimo edittale. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Va ricordai::: che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa a :tiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fgrnita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.4645:,! del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n,19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appe lo ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non do i numerosi precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, nonchè le circostanze dell'azione del nuovo reato (commesso in stato di detenzione domiciliare) circostanze tutte che comprovavano che il nuovo iHelitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e perizelosità sociale dell'imputato. La Corte territoriale, inoltre, ha rideterminato la penz i iflitta dal primo giudice, richiamando, a giustificazione dell'entità del tratni lento sanzionatorio, la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali e delle circostanze dell'azione; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in eame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello .!.tesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del n ato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.Rilevato che con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla mancata conce!.sione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Costituisce pri icipio consolidato che "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ííi sensi della I. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessi legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152). Nella specie, 13 Corte di appello, nel valutare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha dato rilievo os:ativo al precedente penale da cui risulta gravato l'imputato (evasione) alla circostanza che il reato per cui si procede veniva commesso mentre Vimp.it ato si trovava ristretto in detenzione domiciliare; da tali elementi ha tratto la ragior evole valutazione negativa in merito alla prognosi di idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione dell'imputato ed al suo reinserimento sociale; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimití . Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluderE! profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della s