Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09490/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si contesta il regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen., è del tutto generico, perché laddove la Corte territoriale ha sottolineato l’assenza di elementi ulteriormente valorizzabili pro reo, il ricorso non accenna a nessuna specifica circostanza trascurata dai giudici eppure idonea a fondare una valutazione di prevalenza, limitandosi a richiamare l’atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si contesta il regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen., è del tutto generico, perché laddove la Corte territoriale ha sottolineato l’assenza di elementi ulteriormente valorizzabili pro reo, il ricorso non accenna a nessuna specifica circostanza trascurata dai giudici eppure idonea a fondare una valutazione di prevalenza, limitandosi a richiamare l’atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 09490/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris