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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18964/2022

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seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19766/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 97H10 D3320) e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata su foglio separato congiunto al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto pro-tempore; - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 963/2019 (pubblicata il 29 maggio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 i dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 963/2019, con cui era stato accolto, per quanto di ragione, l'appello formulato dall'U.T.G. di Pavia contro la sentenza del Giudice di pace di Voghera in data 8 gennaio 2019; constatato che il ricorso risulta essere stato notificato all'intimata P.A., in persona del Prefetto di Pavia, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano e al Prefetto di Pavia a mezzo posta, anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex lege le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass.

SU n. 608/2015); ritenuto, dunque, che - in difetto di costituzione in questa sede dell'indicato Prefetto intimato - è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso t25341 presso la citata Avvocatura Generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Pavia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alle parti ricorrenti il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]Ascola fl [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19766/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 97H10 D3320) e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata su foglio separato congiunto al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto pro-tempore; - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 963/2019 (pubblicata il 29 maggio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 i dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 963/2019, con cui era stato accolto, per quanto di ragione, l'appello formulato dall'U.T.G. di Pavia contro la sentenza del Giudice di pace di Voghera in data 8 gennaio 2019; constatato che il ricorso risulta essere stato notificato all'intimata P.A., in persona del Prefetto di Pavia, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano e al Prefetto di Pavia a mezzo posta, anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex lege le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass. SU n. 608/2015); ritenuto, dunque, che - in difetto di costituzione in questa sede dell'indicato Prefetto intimato - è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso t25341 presso la citata Avvocatura Generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Pavia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alle parti ricorrenti il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]Ascola fl [OSCURATO:PERSONA]
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