CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13960/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. (capo A), ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo B), in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha conseguentemente rideterminato la pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 585 cod. pen. integrata dall'uso di un coltello, è manifestamente infondato, in quanto, a differenza di quanto, la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione sul punto (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis