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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25953/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 27856-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1356/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27856 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg :127856/2020 Regione Calabria c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2007, ha accolto, per quanto ancora rileva, l'appello della contribuente annullando la cartella impugnata perché prescritto il relativo credito tributario.

La CTR ha statuito che pur considerando l'avviso di accertamento notificato il 23.11.2010 il termine triennale è comunque decorso risutando la cartella di pagamento impugnata notificata il 9.4.2014.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: l.

Col secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione ci norme di diritto (art. 4 d.lgs. 261/99 e succ. mod.., ex art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di notifica a mezzo di Agenzia di posta privata come tale inesistente e non sanabile ex art. 156 c.p.c..

2. Il motivo è infondato.

Le sez. un., con sentenza n. 299/2020, hanno statuito la nullità dell'attività notificatoria di atto giudiziario - effettuata tramite c::genzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della riedesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza.

Quanto alla notifica di atto tributario, la sua nullità è certamente sanata dalla impugnazione e>: art. 156 c.p.c., come statuito dalle Sez.

Un. (n. 14916 del 20/07/2016) i cui principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (arg. ex Cass. 384/16; 14925/11; v.

Cass. Sez. 5, n. 21865 del 28/10/2016).

3. Col primo motivo si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, erronea motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 5 dl. 953/82, ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Il primo motivo è fondato e va accolto. 3.1.Va alla fattispecie applicato il principio, ribadito in materia di rotifica di cartella di pagamento a seguito di avviso di accertamento resosi definitivo, recentemente ribadito da questa Corte (Cass. 20 aprile 2021, n.10334) secondo cui il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, individuabile nel 31 dicembre del terzo anno successivo.

La notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione e il decorso del nuovo termine di prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento. 32.È pertanto fondata la censura della Regione ricorrente laddove contesta l'errato calcolo del termine triennale di prescrizione da parte de la CTR, che, nel valutare il decorso del nuovo termine di prescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'avviso di accertamento, ha considerato la data di notifica dell'accertamento quale dies a quo del nuovo termine di prescrizione, omettendo di considerare quello coincidente con la delnitività dell'avviso di accertamento, giungendo all'erronea c,Dnclusione per cui la notifica della cartella avvenuta il 9.4.2014, avvenuta dopo la notifica dell'avviso di accertamento notificato il 23.11.2010, doveva ritenersi prescritta.

Ciò erroneamente, in quanto il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a cliello in cui il bollo andrebbe pagato e si matura al 31 dicembre del terzo anno successivo (cfr. Cass. n. 13819 del 10 giugno 2018).

Neila fattispecie il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione è individuabile nella data del 31.12.2014 (dato Che l'avviso di accertamento, notificato il 23.11.2010, resosi definitivo per mancata irnDugnazione - nel 2011- tenuto conto della scadenza del termine di impugnazione dell'accertamento (60 giorni). 4.11 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria anche per le spese del presente giudizio di egittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria.

Roma, 7 giugno 2022 I Presidente ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 27856-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1356/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27856 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg :127856/2020 Regione Calabria c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2007, ha accolto, per quanto ancora rileva, l'appello della contribuente annullando la cartella impugnata perché prescritto il relativo credito tributario. La CTR ha statuito che pur considerando l'avviso di accertamento notificato il 23.11.2010 il termine triennale è comunque decorso risutando la cartella di pagamento impugnata notificata il 9.4.2014. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: l. Col secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione ci norme di diritto (art. 4 d.lgs. 261/99 e succ. mod.., ex art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di notifica a mezzo di Agenzia di posta privata come tale inesistente e non sanabile ex art. 156 c.p.c.. 2. Il motivo è infondato. Le sez. un., con sentenza n. 299/2020, hanno statuito la nullità dell'attività notificatoria di atto giudiziario - effettuata tramite c::genzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della riedesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza. Quanto alla notifica di atto tributario, la sua nullità è certamente sanata dalla impugnazione e>: art. 156 c.p.c., come statuito dalle Sez. Un. (n. 14916 del 20/07/2016) i cui principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (arg. ex Cass. 384/16; 14925/11; v. Cass. Sez. 5, n. 21865 del 28/10/2016). 3. Col primo motivo si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, erronea motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 5 dl. 953/82, ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Il primo motivo è fondato e va accolto. 3.1.Va alla fattispecie applicato il principio, ribadito in materia di rotifica di cartella di pagamento a seguito di avviso di accertamento resosi definitivo, recentemente ribadito da questa Corte (Cass. 20 aprile 2021, n.10334) secondo cui il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, individuabile nel 31 dicembre del terzo anno successivo. La notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione e il decorso del nuovo termine di prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento. 32.È pertanto fondata la censura della Regione ricorrente laddove contesta l'errato calcolo del termine triennale di prescrizione da parte de la CTR, che, nel valutare il decorso del nuovo termine di prescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'avviso di accertamento, ha considerato la data di notifica dell'accertamento quale dies a quo del nuovo termine di prescrizione, omettendo di considerare quello coincidente con la delnitività dell'avviso di accertamento, giungendo all'erronea c,Dnclusione per cui la notifica della cartella avvenuta il 9.4.2014, avvenuta dopo la notifica dell'avviso di accertamento notificato il 23.11.2010, doveva ritenersi prescritta. Ciò erroneamente, in quanto il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a cliello in cui il bollo andrebbe pagato e si matura al 31 dicembre del terzo anno successivo (cfr. Cass. n. 13819 del 10 giugno 2018). Neila fattispecie il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione è individuabile nella data del 31.12.2014 (dato Che l'avviso di accertamento, notificato il 23.11.2010, resosi definitivo per mancata irnDugnazione - nel 2011- tenuto conto della scadenza del termine di impugnazione dell'accertamento (60 giorni). 4.11 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria anche per le spese del presente giudizio di egittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria. Roma, 7 giugno 2022 I Presidente ott
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