CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 18331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02TA6XI ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Ancona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'ad. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'imputato si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine d'allontanamento impartito dal Questore di Gorizia, in data 5 febbraio 2021, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione emesso e notificato in pari data. L'imputato, invero, il 5 maggio 2021 era stato sorpreso in Ancona, privo dei documenti identificativi e di un titolo che ne legittimasse la permanenza in deroga. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo denuncia violazione dell'ad. 34 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 e vizio di motivazione, in punto di mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha tenuto in adeguata considerazione l'occasionalità della condotta, l'esiguità del danno e la modesta rilevanza dello stesso, valutazione che avrebbe potuto e dovuto svolgere ex officio. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione dell'ad 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ancorato esclusivamente alle precedenti condanne, trascurandosi di considerare la condotta processuale collaborativa serbata dall'imputato, consistita nel consenso prestato all'utilizzazione degli atti di indagine, e (uèl condizioni dì disagio socio- economico. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 25 ottobre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 1. Sul primo motivo di ricorso, in punto di mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 deve osservarsi quanto segue.Dall'esame del verbale d'udienza del 3 marzo 2022 e come, del resto, espressamente ammesso dal ricorrente nel ricorso, emerge che la difesa non ha invocato l'applicazione della specifica categoria di proscioglimento per tenuità del fatto, mentre ha chiesto l'applicazione della sanzione nei minimi edittali. La questione dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è stata affrontata nella sede di merito e l'istante la deduce, dunque, per la prima volta in sede di legittimità, affermando che il giudice avrebbe dovuto provvedere d'ufficio. L'argomento non è fondato. Questa Corte (Sez. 1, n.49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458) si è già espressa sulla questione, escludendone l'applicabilità d'ufficio da parte del giudice di merito e l'impossibilità di una sua deduzione, per la prima volta, in sede di legittimità. Ciò perché, si è chiarito, dopo l'esercizio dell'azione penale nel giudizio innanzi al giudice di pace la particolare tenuità del fatto può esser dichiarata, con sentenza, solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Si tratta, in definitiva, di una decisione che richiede la mancata opposizione e, pertanto, una forma di partecipazione costitutiva del decisum d'improcedibilità, non compatibile con una pronuncia officiosa. Deriva da quanto detto che non è legittimato l'istante stesso a far valere la doglianza per la prima volta in questa sede di legittimità con la conseguenza che il motivo di ricorso va ritenuto inammissibile. 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta dettzr—cmta dei precedenti penali e, nella parte ricostruttiva del fatto, ha ricordato che l'identificazione del ricorrente avvenne in occasione di attività di prevenzione e repressione della violazione della disciplina sugli stupefacenti. D'altra parte né in sede di merito, né nel ricorso, il ricorrente indica specifici elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla stessa difesa, suscettibili di positiva valutazione. Sicché, con la motivazione suindicata, stringata ma puntuale, il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) A ciò si aggiunga che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737),kche la relativa motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, sicché è certamente sufficiente, ai fini dell'esclusione, il richiamo in sentenza - come ha fatto il Giudice di pace - ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro