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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27682/2025

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[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Generale della CGIL Camera del Lavoro di Verona, parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa il 26 settembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia che, preso atto del decesso di entrambi gli imputati, intervenuto dopo la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle parti civili, condannandole al pagamento delle spese processuali.

2. In data 11 aprile 2025, sono pervenuti memoria con allegati da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Calabro’.

3. Come ha rilevato il difensore del [OSCURATO:PERSONA] nell’anzidetta memora difensiva, il ricorrente si riferisce erroneamente ad altro procedimento (relativo al decesso del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]) mentre l’ordinanza impugnata afferisce alla sentenza relativa al decesso di [OSCURATO:PERSONA], per il quale vi è stata sentenza di assoluzione n. 1201/2021, emessa dal Tribunale di Verona il 17 maggio 2021.

4. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Generale della CGIL Camera del Lavoro di Verona, parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa il 26 settembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia che, preso atto del decesso di entrambi gli imputati, intervenuto dopo la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle parti civili, condannandole al pagamento delle spese processuali. 2. In data 11 aprile 2025, sono pervenuti memoria con allegati da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Calabro’. 3. Come ha rilevato il difensore del [OSCURATO:PERSONA] nell’anzidetta memora difensiva, il ricorrente si riferisce erroneamente ad altro procedimento (relativo al decesso del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]) mentre l’ordinanza impugnata afferisce alla sentenza relativa al decesso di [OSCURATO:PERSONA], per il quale vi è stata sentenza di assoluzione n. 1201/2021, emessa dal Tribunale di Verona il 17 maggio 2021. 4. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27682/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris