CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di L'AQUILAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di L’Aquila ha confermatol’ordinanza di data 20 novembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Teramo aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revoca o disostituzione in melius della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoiconfronti per il reato di tentata estorsione.Nel provvedimento impugnato si evidenzia che il quadro cautelare non è affattomutato e che non vengono nemmeno indicati dalla parte ragioni dirimenti in sensocontrario; ed il tempo decorso non essendo sufficiente, in aggiunta, per ritenere mutatala situazione di periculum.In particolare, si sottolinea che la escussione, in incidente probatorio, di FrancescoGraziani non è elemento valorizzabile a favore dell’indagato, alla luce del fatto che iltestimone non ha affatto negato le minacce, che sono state, piuttosto, implicite, e quindiperfettamente in grado di rafforzare il proposito criminoso dell’esecutore materiale.D’altro canto, il procedimento è ancora in fase di indagini, di tal che condotte direttea provocare versioni di favore o reticenze da parte dei testimoni sono ancora possibili,anche se [OSCURATO:PERSONA] venisse ammesso agli arresti domiciliati, data la facilissima reperibilitàdi un telefono con cui contattare le persone informate sui fatti.2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha presentato ricorso per cassazione la difesadell'indagato adducendo i seguenti motivi.2.1. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) inordine alla valutazione del ruolo dell'imputato e alla persistenza del pericolo direiterazione del reato (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.).L’ordinanza impugnata, si afferma nel ricorso, ha travisato il fatto e la prova,sostituendo una propria ricostruzione o interpretazione dei fatti alle parole rese nel corsodell’incidente probatorio dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Costui, lungidall’indicare che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse minacciato, ha descritto la funzione di mediatore, senon addirittura di conciliatore, dell’indagato, con la finalità di trovare una soluzionepacifica, provenendo le reali minacce da tal [OSCURATO:PERSONA], vero dominus dell’interaoperazione.2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. in relazione all'art. 274lett. a, cod. proc. pen. Apparenza di motivazione in ordine alla persistenza del pericolodi inquinamento probatorio.L'affermazione che vi possa essere attività di influenza o subornazione deitestimoni, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini, è errata in fatto, essendoprossima la celebrazione dell'udienza preliminare e, in linea di principio, poiché fariferimento ad un generico ed astratto pericolo di inquinamento senza alcun riferimentoconcreto alle condotte pregiudizievoli ovvero ai soggetti che ne potrebbero esserevittime.2.3. Violazione dell’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all’art. 275cod. proc. pen., in ordine ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità.Anche ad ammettere la sussistenza e la permanenza delle esigenze cautelari,l’impugnata ordinanza viola l’art. 275 cod. proc. pen., avendo escluso l’idoneità diqualsiasi misura gradata, in ragione di una motivazione apparente, costituita dallapossibilità di perpetrare eventuali minacce anche a mezzo del telefono, e, quindi, anchea distanza. Sennonché, ci si dimentica che l’origine della vicenda risiede nel tentativo direcuperare una vettura in leasing, che la persona offesa intendeva destinare adoperazioni di riciclaggio. Una volta recuperata la vettura, è venuta meno ogni effettivaesigenza cautelare, in particolare sotto il profilo della possibile reiterazione dellacondotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, adducendo motivi manifestamente infondati.2. Il primo, incentrato sul vizio motivazionale, deduce un travisamento della provamanifestamente insussistente.Innanzi tutto, il motivo assume un concetto di travisamento che non corrisponde aquello elaborato dalla giurisprudenza, la quale chiama in causa, in tema, le distorsionidel patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamenteacquisito nel giudizio e che vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità allaverifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio neitermini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del"significato" (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01).Quella proposta, piuttosto, è una rivalutazione delle risultanze dell’incidenteprobatorio che non può essere operato in questa sede, atteso il persistente divieto dirilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova da parte del giudicedella legittimità. A fronte di una interpretazione non illogica della deposizione dellapersona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) resa nell’incidente probatorio, il giudice del riesameha ritenuto confermata la implicita minaccia rappresentata dal ruolo di astantedell’indagato, nel corso del tentativo di estorsione posto in essere da [OSCURATO:PERSONA].3. Il secondo motivo è precluso data la stabilità raggiunta dalla ordinanza genetica,in assenza di elementi idonei a introdurre un mutamento delle condizioni attinenti alprofilo del pericolo cautelare (tra molte: Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012,Amico, Rv. 252151-01). Né l’espletamento dell’incidente probatorio, né il superamentodella fase delle indagini, essendo il giudizio approdato all’udienza preliminare, sonogaranzie sufficienti rispetto a potenziali subornazioni di testimoni, valutate dal giudicecome ancora possibili, con giudizio non manifestamente illogico, e quindi non sindacabilein questa sede.4. Il terzo motivo, oltre che egualmente precluso dal giudicato cautelare che copreanche il punto specifico della adeguatezza e concretezza (l’ordinanza genetica, cui quellaimpugnata si richiama, aveva ampiamente elaborato sul punto), è manifestamenteinfondato e generico, a fronte di una motivazione che spiega come la minaccia siaavvenuta a distanza (con videochiamata), da parte di soggetto già gravato da precedentiassociativi e da precedenti specifici.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata.Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì latrasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziariodi custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art.94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso in Roma, 20 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente