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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41466/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 9 gennaio 2018 del Tribunale di Cagliari, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] - tra l'altro - era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 110 cod. pen., nonché 1131 r.d. 30 marzo 1942, n. 327, attesa l'apposizione - nella qualità di possessore - di falsa sigla di identificazione dell'imbarcazione denominata [OSCURATO:PERSONA] 2 CA 330D.

2. Avverso tale sentenza sono stati proposti per conto dell'imputato separati ricorsi per cassazione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente articolati su uno e tre motivi di impugnazione.

3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. E' stata invocata erronea applicazione della legge penale.

In particolare, mai il ricorrente aveva assunto le prerogative di proprietario dell'imbarcazione, né erano state individuate le precise condotte in grado di fissarne le responsabilità.

Tra l'altro all'epoca dei fatti l'imputato neppure si trovava in Sardegna.

4. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Col primo motivo di censura è stata dedotta illogicità della motivazione in quanto era insufficiente la prova dell'affermata responsabilità dell'imputato il quale, senza essere proprietario del bene, avrebbe concorso alla falsificazione del numero di matricola per sfuggire al sequestro di un bene non suo, atteso l'intervenuto pagamento di lavori di manutenzione con assegno privo di copertura.

4.2. Col secondo motivo di doglianza è stato parimenti allegato vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Al riguardo, dovevano considerarsi oggetto di valutazione l'età, il corretto comportamento processuale e la non gravità del fatto.

4.3. Col terzo motivo è stata censurata la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta, ben superiore ai minimi edittali e sperequata anche in relazione all'intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA]

5. I ricorsi sono inammissibili.

5.1. In relazione ai motivi di censura proposti, essi da un lato ripropongono pedissequamente le doglianze già formulate in sede di appello quanto al merito della vicenda, e disattese dalla Corte territoriale con congrua motivazione.

Vero è, infatti, che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che - al di là della mera terminologia adottata - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838).

In particolare, si presenta correttamente argomentata - anche in relazione all'evidente interesse dell'odierno ricorrente a rendere difficoltosa qualsivoglia ipotesi di esecuzione forzata sul natante, rimasto nel godimento dello stesso imputato - la valutazione degli elementi probatori, laddove in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 dei 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A questo proposito, inoltre, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).

D'altronde, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

5.1.1. Ciò posto, in specie la Corte territoriale ha osservato che la difesa aveva offerto solamente un'ipotesi alternativa, nel tentativo di ascrivere la responsabilità del fatto alla vendetta di altro soggetto rimasto creditore dell'imputato, ma che di detta ipotesi non sussisteva alcun tipo di riscontro.5.2.

In relazione poi all'ulteriore censura concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non vi è prova che la questione abbia formato motivo di gravame.

5.3. In ordine infine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

5.3.1. In specie, in disparte al fatto che anche per detta doglianza non risulta proposta censura in appello, la forbice edittale era comunque compresa tra quindici giorni (art. 23 cod. pen.) e un anno di reclusione.

Sì che la determinazione della pena in mesi quattro di reclusione si pone ictu ()culi entro la misura media ex lege.

5.4. Ciò posto, le doglianze, che neppure si confrontano appieno col percorso motivazionale, devono quindi ritenersi manifestamente infondate.

6. Ciò non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 9 gennaio 2018 del Tribunale di Cagliari, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] - tra l'altro - era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 110 cod. pen., nonché 1131 r.d. 30 marzo 1942, n. 327, attesa l'apposizione - nella qualità di possessore - di falsa sigla di identificazione dell'imbarcazione denominata [OSCURATO:PERSONA] 2 CA 330D. 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti per conto dell'imputato separati ricorsi per cassazione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente articolati su uno e tre motivi di impugnazione. 3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. E' stata invocata erronea applicazione della legge penale. In particolare, mai il ricorrente aveva assunto le prerogative di proprietario dell'imbarcazione, né erano state individuate le precise condotte in grado di fissarne le responsabilità. Tra l'altro all'epoca dei fatti l'imputato neppure si trovava in Sardegna. 4. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Col primo motivo di censura è stata dedotta illogicità della motivazione in quanto era insufficiente la prova dell'affermata responsabilità dell'imputato il quale, senza essere proprietario del bene, avrebbe concorso alla falsificazione del numero di matricola per sfuggire al sequestro di un bene non suo, atteso l'intervenuto pagamento di lavori di manutenzione con assegno privo di copertura. 4.2. Col secondo motivo di doglianza è stato parimenti allegato vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Al riguardo, dovevano considerarsi oggetto di valutazione l'età, il corretto comportamento processuale e la non gravità del fatto. 4.3. Col terzo motivo è stata censurata la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta, ben superiore ai minimi edittali e sperequata anche in relazione all'intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi sono inammissibili. 5.1. In relazione ai motivi di censura proposti, essi da un lato ripropongono pedissequamente le doglianze già formulate in sede di appello quanto al merito della vicenda, e disattese dalla Corte territoriale con congrua motivazione. Vero è, infatti, che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che - al di là della mera terminologia adottata - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838). In particolare, si presenta correttamente argomentata - anche in relazione all'evidente interesse dell'odierno ricorrente a rendere difficoltosa qualsivoglia ipotesi di esecuzione forzata sul natante, rimasto nel godimento dello stesso imputato - la valutazione degli elementi probatori, laddove in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 dei 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). A questo proposito, inoltre, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). D'altronde, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 5.1.1. Ciò posto, in specie la Corte territoriale ha osservato che la difesa aveva offerto solamente un'ipotesi alternativa, nel tentativo di ascrivere la responsabilità del fatto alla vendetta di altro soggetto rimasto creditore dell'imputato, ma che di detta ipotesi non sussisteva alcun tipo di riscontro.5.2. In relazione poi all'ulteriore censura concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non vi è prova che la questione abbia formato motivo di gravame. 5.3. In ordine infine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 5.3.1. In specie, in disparte al fatto che anche per detta doglianza non risulta proposta censura in appello, la forbice edittale era comunque compresa tra quindici giorni (art. 23 cod. pen.) e un anno di reclusione. Sì che la determinazione della pena in mesi quattro di reclusione si pone ictu ()culi entro la misura media ex lege. 5.4. Ciò posto, le doglianze, che neppure si confrontano appieno col percorso motivazionale, devono quindi ritenersi manifestamente infondate. 6. Ciò non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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