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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07030/2023

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e e buona fede ORDINANZA sul ricorso 19837-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIA ii [OSCURATO:PERSONA], 90 q - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" (I.N.P.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a margine del controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 - resistente - e [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza n. 421 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 16 febbraio 2017 (R.G.N. 4907/2014).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenere le differenze retributive connesse con la qualifica di redattore ordinario e il "superminimo" previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, il risarcimento dei danni derivanti da dequalificazione e demansionamento, il versamento in favore dell'INPGI dei contributi non prescritti, anche sulle voci retributive non riscosse.

Nel giudizio così instaurato, l'INPGI ha proposto domanda riconvenzionale, volta all'accertamento del diritto di percepire, dall'aprile 2011 in poi, i «contributi assicurativi di legge e di contratto riferiti al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, sulle eventuali differenze retributive spettanti al ricorrente», con la maggiorazione delle sanzioni civili.

L'INPGI ha chiesto di chiamare in causa l'INPS, allo scopo di sentire accertare e dichiarare l'obbligo del chiamato di 2 _ trasferire i contributi versati dalla società in favore del signor Aresu per il periodo dal 4 ottobre 1988 al 31 marzo 2011, «esclusi interessi, spese e sanzioni».

L'INPS si è costituito per chiedere che, accertata la buona fede della società, i contributi fossero trasferiti senza sanzioni e interessi.

Con sentenza non definitiva, n. 8624 del 2014, il Tribunale di Roma ha accertato il diritto dell'INPGI di ottenere dall'INPS il trasferimento della contribuzione versata dapprima da EAG, dante causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e poi dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] , s.p.a., per il periodo dal 4 ottobre 1988 al 31 marzo 2011, senza aggravio di sanzioni, spese e interessi.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto la buona fede del datore di lavoro, che ha pagato i contributi all'INPS in forza di un provvedimento giudiziale, e ha dato così applicazione all'art. 116, ultimo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce effetto liberatorio al pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso.

Tale principio opera anche nei rapporti tra INPS e INPGI, in quanto è stato recepito con una apposita convenzione, recante la data del 7 ottobre 2009. 2.- La sentenza non definitiva del Tribunale di Roma è stata appellata dall'INPGI, che ha contestato, sotto vari profili, la buona fede della società [OSCURATO:PERSONA].

Il gravame è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 421/2017, pubblicata il 16 febbraio 2017.

La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto dell'INPGI di vedersi corrispondere da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sui contributi trasferiti, le sanzioni amministrative e gl'interessi di legge e ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] a provvedere a tale versamento. 2.1.- I giudici d'appello, dopo aver sgombrato il campo dall'eccezione d'inammissibilità del gravame dell'INPGI per violazione dell'art. 434 cod. proc. civ., hanno disatteso la censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che il Tribunale non è incorso in ultrapetizione.

Nel pronunciarsi non solo sul trasferimento dei contributi dall'INPS all'INPGI, ma anche sugli accessori e sulle sanzioni, il giudice di prime cure ha esaminato un profilo che è stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale ed è comunque strettamente connesso con la domanda di trasferimento dei contributi. 2.2.- La Corte di merito ha accolto, invece, la seconda e la terza doglianza dell'INPGI.

I giudici del gravame premettono che, sul trasferimento della contribuzione, si è formato il "giudicato interno", in quanto nessuna delle parti ha impugnato le relative statuizioni.

La disamina è circoscritta alla «verifica della debenza o meno delle sanzioni ed interessi», in quanto il trasferimento della contribuzione all'INPGI, per il periodo dal 4 ottobre 1988 al 31 marzo 2011, non può essere più discusso. 2.3.- La Corte territoriale non ravvisa alcuna buona fede nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] buona fede, difatti, è necessariamente "qualificata" e presuppone la prova di "ragioni oggettive", idonee a ingenerare la convinzione che l'accipiens sia «l'effettivo titolare del rapporto assicurativo». [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è rifiutata di applicare all'Aresu, che pure aveva svolto l'attività di segretario di redazione e di responsabile dei servizi grafici, il contratto nazionale di lavoro giornalistico, che lo stesso giornalista aveva invocato con lettera del 3 agosto 1989.

La controversia, definita «in base a consolidati principi interpretativi», trae origine dal contegno della società.

A dispetto delle mansioni svolte dall'Aresu, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato nel 1991 i provvedimenti del Consiglio dell'ordine dei giornalisti e ha perseverato nel negare al dipendente «il giusto trattamento economico e normativo», in difetto di «elementi obiettivi, invero neppure specificamente dedotti». 3.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 12 agosto 2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 4.- L'INPGI resiste con controricorso, illustrato da memoria. 5.- L'INPS si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato. 6.- [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 7.- La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 8.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si articola in tre motivi. 1.1.- Con il primo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388 del 2000, e dell'art. 2909 cod. civ.

Il passaggio di contributi dall'INPS all'INPGI potrebbe avvenire soltanto senza aggravio d'interessi e di sanzioni.

Quando manchi la buona fede del solvens, ogni passaggio di contributi da un ente all'altro sarebbe precluso.

La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 2909 cod. civ. e, pur confermando il trasferimento della posizione contributiva, in quanto oramai inoppugnabile, non avrebbe tenuto conto del "giudicato interno" che si è formato sull'accertamento logicamente preliminare in ordine alla buona fede della [OSCURATO:SOCIETA].

La buona fede rappresenterebbe, difatti, il «requisito necessario ed indispensabile per tale trasferimento».

I giudici d'appello non avrebbero potuto rimettere in discussione tale presupposto, oramai coperto dal giudicato che concerne il trasferimento di contributi già disposto. 1.2.- Con il secondo mezzo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388 del 2000, degli artt. 1189 e 2033 cod. civ. e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, attinente alla buona fede della società editrice.

La buona fede non potrebbe che essere valutata ex ante, allorché i contributi sono stati versati, e non in base alle statuizioni successive di questa Corte che, con sentenza n. 6303 del 31 maggio 2011, a distanza di molti anni dai pagamenti controversi, ha individuato nell'INPGI l'ente legittimato a ricevere i contributi di cui oggi si discute. 1.3.- Con la terza censura, la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388 del 2000, degli artt. 1189 e 2908 cod. civ. e dell'art. 282 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) sul rispetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 14253 del 2002.

I contributi sarebbero stati versati all'INPS, e non all'INPGI, in virtù della citata sentenza del Tribunale di Roma, provvisoriamente esecutiva, che aveva escluso la necessità di applicare all'Aresu il contratto nazionale di lavoro giornalistico. 2.- I motivi, pur sotto diverse angolature, censurano tutti le statuizioni della Corte d'appello, che hanno escluso la buona fede della società e, su questo presupposto, hanno confermato la legittimità delle sanzioni.

Le censure si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.3.- Riveste priorità logica il primo motivo, che pone la questione del "giudicato interno" sulla buona fede. 4.- La Corte territoriale puntualizza che è devoluto al suo esame solo il tema «della debenza o meno delle sanzioni ed interessi» (pagina 8), laddove esula dai profili controversi il trasferimento dei contributi dall'INPS all'INPGI, in quanto nessuna delle parti ha impugnato le corrispondenti statuizioni della sentenza.

In virtù della pronuncia di primo grado, l'INPGI ha ricevuto i contributi erroneamente versati all'INPS ed è stata ripristinata una situazione conforme al diritto sostanziale, che nessuna delle parti ha mostrato interesse a ridiscutere. 5.- Dalla definitività del trasferimento di contributi, la parte ricorrente desume l'inoppugnabilità delle statuizioni del giudice di primo grado in punto di buona fede.

Nella prospettiva della ricorrente, la buona fede, incompatibile con l'applicazione delle sanzioni, sarebbe il presupposto imprescindibile del trasferimento di contributi, in base alla disciplina dettata dall'art. 116, ultimo comma, della legge n. 388 del 2000 e dalla convenzione intervenuta a recepire le previsioni di legge nei rapporti tra INPS e INPGI. 6.- La censura, così formulata, non attinge la specifica ratio decidendi che la sentenza ha illustrato a sostegno dell'ammissibilità delle censure e del parziale accoglimento del gravame.

Che nessuna parte abbia censurato il trasferimento dei contributi, non è oggetto del contendere.

Neppure è controverso che, sin dal primo grado di giudizio, l'INPGI abbia richiesto, con apposita domanda riconvenzionale, l'applicazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (pagina 3 della sentenza impugnata), come conseguenza del pagamento dei contributi a un ente previdenziale non legittimato a riceverli.

Nella fase di gravame, con la seconda e con la terza doglianza (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata e, diffusamente, pagine 7, 8 e 9), l'INPGI ha censurato le statuizioni della sentenza non definitiva di primo grado, che ha riconosciuto la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per negare l'obbligo di corrispondere sanzioni e interessi.

Quel che rileva è che l'INPGI, senza mai prestare acquiescenza sul punto, abbia allegato nei gradi di merito la mancanza di buona fede della società [OSCURATO:PERSONA] e abbia devoluto tale profilo al giudice del gravame. 7.- Nessun "giudicato interno", pertanto, si può reputare formato su tale tema, anche a voler assecondare la prospettazione della società.

Sviluppata in tutti i suoi corollari, la tesi propugnata nel ricorso avvalora, al contrario, le conclusioni cui è giunta la Corte d'appello e contraddice il dedotto vincolo da giudicato.

È la stessa parte ricorrente, difatti, a configurare la statuizione sul trasferimento dei contributi come dipendente dalla statuizione sulla buona fede del solvens e a prospettare il tema della buona fede come logicamente pregiudiziale.

Una volta che sia stata impugnata la parte della sentenza, concernente l'accertamento del requisito prioritario della buona fede, con censure provviste del necessario grado di specificità (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), non può scendere alcun giudicato su una statuizione che, a voler dare credito a queste premesse argomentative, sarebbe dipendente.

In base al combinato disposto degli artt. 329, secondo comma, e 336, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione di una parte della sentenza che sia avvinta all'altra da un legame inscindibile di pregiudizialità preclude il formarsi del giudicato (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691).

Il giudicato cade pur sempre su un'unità minima di decisione, che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).

Né a questa Corte è stato rimesso, con specifica censura, l'esame delle implicazioni della riforma delle statuizioni sulla buona fede sulle altre parti di sentenza che i contendenti hanno tralasciato d'impugnare, accettando l'assetto d'interessi conformato dalla pronuncia di primo grado. 8.- Dalla definitività delle statuizioni sul trasferimento dei contributi, che la sentenza impugnata assume come mero dato di fatto, non si può dunque evincere alcun "giudicato interno" sull'aspetto pregiudiziale inerente alla buona fede, una volta che questo profilo sia stato posto in discussione con rituali censure.

Il nesso di pregiudizialità tra buona fede e trasferimento dei contributi, addotto a fondamento del primo motivo, non sovverte la valutazione della Corte d'appello, che ha escluso ogni preclusione da giudicato e ha ritenuto specifiche - con apprezzamento in questa sede non contestato - le censure sul tema pregiudiziale della buona fede. 9.- Il secondo e il terzo motivo, che si prefiggono di riaffermare la buona fede del solvens e con esclusivo riguardo a tale profilo contestano l'obbligo di corrispondere sanzioni ed interessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili. 10.- Con apprezzamento di fatto congruamente motivato, che resiste alle censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, la Corte territoriale ha negato la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte delle mansioni svolte dall'Aresu, iscritto all'albo dei giornalisti, e della conseguente richiesta di applicare il contratto nazionale della categoria, la sentenza impugnata ha osservato che non può giovare alla società, al fine di corroborarne la buona fede, una strategia difensiva volta a negare in ogni grado di giudizio il buon diritto del lavoratore di percepire «il giusto trattamento economico e normativo», in contrasto con «consolidati principi interpretativi» (pagina 9 della sentenza). 11.- Tale apprezzamento è conforme ai principi enunciati da questa Corte, che esclude la possibilità di ricondurre la fattispecie al pagamento al creditore apparente e nega la buona fede del solvens nell'ipotesi di «erroneo inquadramento dei giornalisti e conseguente diritto dell'INPGI di pretendere contributi e sanzioni» (Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30968, punto 8).

Questa Corte è costante nell'affermare che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro prestata dai propri dipendenti e a quale ente previdenziale debbano essere versati, pertanto, i contributi.

I contributi dovuti all'INPGI potranno essere considerati versati in buona fede all'INPS, solo se riferiti a soggetti dipendenti da aziende operanti in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo (Cass., sez. lav., 27 giugno 2022, n. 20535, e i precedenti ivi richiamati; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 22 giugno 2016, n. 12897, e 5 novembre 2012, n. 18916; di recente, Cass., sez. lav., 10 febbraio 2023, n. 2941). 12.- Le deduzioni, svolte con il secondo e con il terzo mezzo, non scalfiscono efficacemente le argomentazioni della sentenza impugnata, che, senza pretermettere alcun dato di fatto, nega significativi elementi d'incertezza, a fronte di principi comunemente acquisiti nella giurisprudenza e dello speciale status dell'Aresu.

Tali elementi, ancorati alla concretezza della vicenda in esame e non censurati con rilievi critici efficaci, privano di valenza decisiva il dato della pronuncia di primo grado, favorevole alle ragioni della ricorrente, sul quale s'imperniano le difese svolte in questa sede.

Inoltre, le censure si sostanziano, in ultima analisi, in una critica della valutazione che la Corte d'appello ha compiuto delle risultanze probatorie e in una contrapposizione di una valutazione, in tesi più appagante.

Tali doglianze neppure indicano elementi idonei a suffragare l'adombrata buona fede, nei termini rigorosi definiti dalla giurisprudenza di questa Corte e necessariamente calibrati sulla peculiare condizione del datore di lavoro e sul suo bagaglio di conoscenze, non equiparabili a quelle di un quivis de populo. 13.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo a favore della parte controricorrente.

Nessuna statuizione sulle spese si deve adottare con riguardo alla posizione dell'INPS, che non ha svolto in questa sede sostanziale attività difensiva e si è limitato a depositare procura, e all'Aresu, che è rimasto intimato. 14.- Poiché il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all'INPGI, parte controricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e buona fede ORDINANZA sul ricorso 19837-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIA ii [OSCURATO:PERSONA], 90 q - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" (I.N.P.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a margine del controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 - resistente - e [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza n. 421 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 16 febbraio 2017 (R.G.N. 4907/2014). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio il datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenere le differenze retributive connesse con la qualifica di redattore ordinario e il "superminimo" previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, il risarcimento dei danni derivanti da dequalificazione e demansionamento, il versamento in favore dell'INPGI dei contributi non prescritti, anche sulle voci retributive non riscosse. Nel giudizio così instaurato, l'INPGI ha proposto domanda riconvenzionale, volta all'accertamento del diritto di percepire, dall'aprile 2011 in poi, i «contributi assicurativi di legge e di contratto riferiti al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, sulle eventuali differenze retributive spettanti al ricorrente», con la maggiorazione delle sanzioni civili. L'INPGI ha chiesto di chiamare in causa l'INPS, allo scopo di sentire accertare e dichiarare l'obbligo del chiamato di 2 _ trasferire i contributi versati dalla società in favore del signor Aresu per il periodo dal 4 ottobre 1988 al 31 marzo 2011, «esclusi interessi, spese e sanzioni». L'INPS si è costituito per chiedere che, accertata la buona fede della società, i contributi fossero trasferiti senza sanzioni e interessi. Con sentenza non definitiva, n. 8624 del 2014, il Tribunale di Roma ha accertato il diritto dell'INPGI di ottenere dall'INPS il trasferimento della contribuzione versata dapprima da EAG, dante causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e poi dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] , s.p.a., per il periodo dal 4 ottobre 1988 al 31 marzo 2011, senza aggravio di sanzioni, spese e interessi. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la buona fede del datore di lavoro, che ha pagato i contributi all'INPS in forza di un provvedimento giudiziale, e ha dato così applicazione all'art. 116, ultimo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce effetto liberatorio al pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso. Tale principio opera anche nei rapporti tra INPS e INPGI, in quanto è stato recepito con una apposita convenzione, recante la data del 7 ottobre 2009. 2.- La sentenza non definitiva del Tribunale di Roma è stata appellata dall'INPGI, che ha contestato, sotto vari profili, la buona fede della società [OSCURATO:PERSONA]. Il gravame è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 421/2017, pubblicata il 16 febbraio 2017. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto dell'INPGI di vedersi corrispondere da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sui contributi trasferiti, le sanzioni amministrative e gl'interessi di legge e ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] a provvedere a tale versamento. 2.1.- I giudici d'appello, dopo aver sgombrato il campo dall'eccezione d'inammissibilità del gravame dell'INPGI per violazione dell'art. 434 cod. proc. civ., hanno disatteso la censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che il Tribunale non è incorso in ultrapetizione. Nel pronunciarsi non solo sul trasferimento dei contributi dall'INPS all'INPGI, ma anche sugli accessori e sulle sanzioni, il giudice di prime cure ha esaminato un profilo che è stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale ed è comunque strettamente connesso con la domanda di trasferimento dei contributi. 2.2.- La Corte di merito ha accolto, invece, la seconda e la terza doglianza dell'INPGI. I giudici del gravame premettono che, sul trasferimento della contribuzione, si è formato il "giudicato interno", in quanto nessuna delle parti ha impugnato le relative statuizioni. La disamina è circoscritta alla «verifica della debenza o meno delle sanzioni ed interessi», in quanto il trasferimento della contribuzione all'INPGI, per il periodo dal 4 ottobre 1988 al 31 marzo 2011, non può essere più discusso. 2.3.- La Corte territoriale non ravvisa alcuna buona fede nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] buona fede, difatti, è necessariamente "qualificata" e presuppone la prova di "ragioni oggettive", idonee a ingenerare la convinzione che l'accipiens sia «l'effettivo titolare del rapporto assicurativo». [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è rifiutata di applicare all'Aresu, che pure aveva svolto l'attività di segretario di redazione e di responsabile dei servizi grafici, il contratto nazionale di lavoro giornalistico, che lo stesso giornalista aveva invocato con lettera del 3 agosto 1989. La controversia, definita «in base a consolidati principi interpretativi», trae origine dal contegno della società. A dispetto delle mansioni svolte dall'Aresu, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato nel 1991 i provvedimenti del Consiglio dell'ordine dei giornalisti e ha perseverato nel negare al dipendente «il giusto trattamento economico e normativo», in difetto di «elementi obiettivi, invero neppure specificamente dedotti». 3.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 12 agosto 2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 4.- L'INPGI resiste con controricorso, illustrato da memoria. 5.- L'INPS si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato. 6.- [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 7.- La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 8.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si articola in tre motivi. 1.1.- Con il primo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388 del 2000, e dell'art. 2909 cod. civ. Il passaggio di contributi dall'INPS all'INPGI potrebbe avvenire soltanto senza aggravio d'interessi e di sanzioni. Quando manchi la buona fede del solvens, ogni passaggio di contributi da un ente all'altro sarebbe precluso. La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 2909 cod. civ. e, pur confermando il trasferimento della posizione contributiva, in quanto oramai inoppugnabile, non avrebbe tenuto conto del "giudicato interno" che si è formato sull'accertamento logicamente preliminare in ordine alla buona fede della [OSCURATO:SOCIETA]. La buona fede rappresenterebbe, difatti, il «requisito necessario ed indispensabile per tale trasferimento». I giudici d'appello non avrebbero potuto rimettere in discussione tale presupposto, oramai coperto dal giudicato che concerne il trasferimento di contributi già disposto. 1.2.- Con il secondo mezzo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388 del 2000, degli artt. 1189 e 2033 cod. civ. e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, attinente alla buona fede della società editrice. La buona fede non potrebbe che essere valutata ex ante, allorché i contributi sono stati versati, e non in base alle statuizioni successive di questa Corte che, con sentenza n. 6303 del 31 maggio 2011, a distanza di molti anni dai pagamenti controversi, ha individuato nell'INPGI l'ente legittimato a ricevere i contributi di cui oggi si discute. 1.3.- Con la terza censura, la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge n. 388 del 2000, degli artt. 1189 e 2908 cod. civ. e dell'art. 282 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) sul rispetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 14253 del 2002. I contributi sarebbero stati versati all'INPS, e non all'INPGI, in virtù della citata sentenza del Tribunale di Roma, provvisoriamente esecutiva, che aveva escluso la necessità di applicare all'Aresu il contratto nazionale di lavoro giornalistico. 2.- I motivi, pur sotto diverse angolature, censurano tutti le statuizioni della Corte d'appello, che hanno escluso la buona fede della società e, su questo presupposto, hanno confermato la legittimità delle sanzioni. Le censure si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.3.- Riveste priorità logica il primo motivo, che pone la questione del "giudicato interno" sulla buona fede. 4.- La Corte territoriale puntualizza che è devoluto al suo esame solo il tema «della debenza o meno delle sanzioni ed interessi» (pagina 8), laddove esula dai profili controversi il trasferimento dei contributi dall'INPS all'INPGI, in quanto nessuna delle parti ha impugnato le corrispondenti statuizioni della sentenza. In virtù della pronuncia di primo grado, l'INPGI ha ricevuto i contributi erroneamente versati all'INPS ed è stata ripristinata una situazione conforme al diritto sostanziale, che nessuna delle parti ha mostrato interesse a ridiscutere. 5.- Dalla definitività del trasferimento di contributi, la parte ricorrente desume l'inoppugnabilità delle statuizioni del giudice di primo grado in punto di buona fede. Nella prospettiva della ricorrente, la buona fede, incompatibile con l'applicazione delle sanzioni, sarebbe il presupposto imprescindibile del trasferimento di contributi, in base alla disciplina dettata dall'art. 116, ultimo comma, della legge n. 388 del 2000 e dalla convenzione intervenuta a recepire le previsioni di legge nei rapporti tra INPS e INPGI. 6.- La censura, così formulata, non attinge la specifica ratio decidendi che la sentenza ha illustrato a sostegno dell'ammissibilità delle censure e del parziale accoglimento del gravame. Che nessuna parte abbia censurato il trasferimento dei contributi, non è oggetto del contendere. Neppure è controverso che, sin dal primo grado di giudizio, l'INPGI abbia richiesto, con apposita domanda riconvenzionale, l'applicazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (pagina 3 della sentenza impugnata), come conseguenza del pagamento dei contributi a un ente previdenziale non legittimato a riceverli. Nella fase di gravame, con la seconda e con la terza doglianza (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata e, diffusamente, pagine 7, 8 e 9), l'INPGI ha censurato le statuizioni della sentenza non definitiva di primo grado, che ha riconosciuto la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per negare l'obbligo di corrispondere sanzioni e interessi. Quel che rileva è che l'INPGI, senza mai prestare acquiescenza sul punto, abbia allegato nei gradi di merito la mancanza di buona fede della società [OSCURATO:PERSONA] e abbia devoluto tale profilo al giudice del gravame. 7.- Nessun "giudicato interno", pertanto, si può reputare formato su tale tema, anche a voler assecondare la prospettazione della società. Sviluppata in tutti i suoi corollari, la tesi propugnata nel ricorso avvalora, al contrario, le conclusioni cui è giunta la Corte d'appello e contraddice il dedotto vincolo da giudicato. È la stessa parte ricorrente, difatti, a configurare la statuizione sul trasferimento dei contributi come dipendente dalla statuizione sulla buona fede del solvens e a prospettare il tema della buona fede come logicamente pregiudiziale. Una volta che sia stata impugnata la parte della sentenza, concernente l'accertamento del requisito prioritario della buona fede, con censure provviste del necessario grado di specificità (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), non può scendere alcun giudicato su una statuizione che, a voler dare credito a queste premesse argomentative, sarebbe dipendente. In base al combinato disposto degli artt. 329, secondo comma, e 336, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione di una parte della sentenza che sia avvinta all'altra da un legame inscindibile di pregiudizialità preclude il formarsi del giudicato (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691). Il giudicato cade pur sempre su un'unità minima di decisione, che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). Né a questa Corte è stato rimesso, con specifica censura, l'esame delle implicazioni della riforma delle statuizioni sulla buona fede sulle altre parti di sentenza che i contendenti hanno tralasciato d'impugnare, accettando l'assetto d'interessi conformato dalla pronuncia di primo grado. 8.- Dalla definitività delle statuizioni sul trasferimento dei contributi, che la sentenza impugnata assume come mero dato di fatto, non si può dunque evincere alcun "giudicato interno" sull'aspetto pregiudiziale inerente alla buona fede, una volta che questo profilo sia stato posto in discussione con rituali censure. Il nesso di pregiudizialità tra buona fede e trasferimento dei contributi, addotto a fondamento del primo motivo, non sovverte la valutazione della Corte d'appello, che ha escluso ogni preclusione da giudicato e ha ritenuto specifiche - con apprezzamento in questa sede non contestato - le censure sul tema pregiudiziale della buona fede. 9.- Il secondo e il terzo motivo, che si prefiggono di riaffermare la buona fede del solvens e con esclusivo riguardo a tale profilo contestano l'obbligo di corrispondere sanzioni ed interessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. 10.- Con apprezzamento di fatto congruamente motivato, che resiste alle censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, la Corte territoriale ha negato la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte delle mansioni svolte dall'Aresu, iscritto all'albo dei giornalisti, e della conseguente richiesta di applicare il contratto nazionale della categoria, la sentenza impugnata ha osservato che non può giovare alla società, al fine di corroborarne la buona fede, una strategia difensiva volta a negare in ogni grado di giudizio il buon diritto del lavoratore di percepire «il giusto trattamento economico e normativo», in contrasto con «consolidati principi interpretativi» (pagina 9 della sentenza). 11.- Tale apprezzamento è conforme ai principi enunciati da questa Corte, che esclude la possibilità di ricondurre la fattispecie al pagamento al creditore apparente e nega la buona fede del solvens nell'ipotesi di «erroneo inquadramento dei giornalisti e conseguente diritto dell'INPGI di pretendere contributi e sanzioni» (Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30968, punto 8). Questa Corte è costante nell'affermare che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro prestata dai propri dipendenti e a quale ente previdenziale debbano essere versati, pertanto, i contributi. I contributi dovuti all'INPGI potranno essere considerati versati in buona fede all'INPS, solo se riferiti a soggetti dipendenti da aziende operanti in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo (Cass., sez. lav., 27 giugno 2022, n. 20535, e i precedenti ivi richiamati; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 22 giugno 2016, n. 12897, e 5 novembre 2012, n. 18916; di recente, Cass., sez. lav., 10 febbraio 2023, n. 2941). 12.- Le deduzioni, svolte con il secondo e con il terzo mezzo, non scalfiscono efficacemente le argomentazioni della sentenza impugnata, che, senza pretermettere alcun dato di fatto, nega significativi elementi d'incertezza, a fronte di principi comunemente acquisiti nella giurisprudenza e dello speciale status dell'Aresu. Tali elementi, ancorati alla concretezza della vicenda in esame e non censurati con rilievi critici efficaci, privano di valenza decisiva il dato della pronuncia di primo grado, favorevole alle ragioni della ricorrente, sul quale s'imperniano le difese svolte in questa sede. Inoltre, le censure si sostanziano, in ultima analisi, in una critica della valutazione che la Corte d'appello ha compiuto delle risultanze probatorie e in una contrapposizione di una valutazione, in tesi più appagante. Tali doglianze neppure indicano elementi idonei a suffragare l'adombrata buona fede, nei termini rigorosi definiti dalla giurisprudenza di questa Corte e necessariamente calibrati sulla peculiare condizione del datore di lavoro e sul suo bagaglio di conoscenze, non equiparabili a quelle di un quivis de populo. 13.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo a favore della parte controricorrente. Nessuna statuizione sulle spese si deve adottare con riguardo alla posizione dell'INPS, che non ha svolto in questa sede sostanziale attività difensiva e si è limitato a depositare procura, e all'Aresu, che è rimasto intimato. 14.- Poiché il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere all'INPGI, parte controricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versam
Sentenza Cassazione n. 07030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris