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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07916/2024

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15872/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] 2 sas di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Buccari n. 3 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 983/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 938 pubblicata in data 26/3/2021, l’ordinanza della Corte d’appello di Milano del dicembre 2020 e la sentenza del Tribunale di Monza n. 2762 del 2018; in particolare la prima, rigettando il suo appello, ha confermato la sentenza di primo grado e dunque la terza , e per l’effetto ha confermato la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell’azienda del Pagani e dal marito [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Tribunale, accertato che la Basilico era stata riconosciuta colpevole, in sede penale,del reato di falso e truffa per aver falsificato e poi portato all’incasso molti assegni dell’azienda, sottraendo al proprio datore di lavoro un importo superiore ad € 150.000 , aveva rilevato che il debito della Basilico, derivando da atto illecito e di rilevante entità, non poteva ritenersi sorto per soddisfare esigenze familiari, non potendosi presumere (né essendo stato dedotto e dimostrato) che lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia; conseguentemente ritenuti sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. aveva disposto la revocatoria dell’atto; la Basilico e il Finazzi proposero appello, si costituì il Pagani che, nel corso del giudizio, depositò la sentenza della sezione lavoro della Corte d’appello di Milano con cui era stata confermata la condanna della Basilico a risarcire al Pagani la somma di € 177.769,52; la Corte d’appello di Milano con la sentenza del 26/3/2021 ha respinto l’appello, condannando la Basilico alle spese del grado; la Basilico ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi ed ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha rigettato l’istanza di assegnazione alle S.U. ed ha restituito il fascicolo a questaTerza Sezione Civile; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, terzo comma, 276 cpc, dell’art. 119 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza d’appello per difetto di sottoscrizione di uno dei componenti del Collegio giudicante; con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di “norme di diritto”, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché “l’omessa condanna alle spese di lite” ai sensi dell’art. 92, primo comma cpc per avere la Corte d’appello mancato di disporre la condanna dell’appellato alla refusione delle spese di lite, pur avendo giudicato infondate le eccezioni sollevate da quest’ultimo in corso di causa; con il terzo motivo lamenta violazione della legge n. 247 del 2012 e degli art. 24, secondo comma e 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la corte d’appello ritenuto che la condotta processuale del difensore integrasse una violazione dei doveri di deontologia professionale e, di conseguenza, per avere il giudice d’appello disposto la trasmissione degli atti al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati; con il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 113 e 115, primo comma c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il giudice di primo grado mancato di rilevare la nullità dell’atto di citazione per omessa notifica del medesimo ad uno dei litisconsorti necessari; con il quinto motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 101, 113, 115, 116, 294, secondo comma c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il Tribunale di Monza autorizzato parte attrice al deposito tardivo di documenti, senza sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto; con il sesto motivo lamentaviolazione degli artt. 101, 113, 115 e 116 c.p.c., della legge n. 247 del 2012 e della legge n. 117 del 1988 nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la C orte d’appello confermato la legittimità della rimessione in termini operata dal primo giudice ex art. 184-bis c.p.c. violando così il diritto di difesa e le garanzie del giusto processo e del contraddittorio; il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile in quanto non osserva le condizioni poste dall’art. 366 nn. 3, 4 e 6 cpc, secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano e la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi; il ricorso non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa ed è dunque in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., S.U. n. 2602 del 20/2/2003; Cass., S.U. n. 22575 del 10/9/2019; Cass., 3, n. 1352 del 12/1/2024); il ricorso non osserva le condizioni di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c. quali precisate dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.” (Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015; Cass., n. 22478 del 24/9/2018; Cass., 3, n. 1341 del 12/1/2024); il ricorso non osserva le condizioni poste dall’art. 366 n. 6 c.p.c. quali interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione” (Cass., 1, n. 6769 del 1/3/2022; conf.

Cass., U, n. 8077 del 22/5/2012); alla inammissibilità dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la r icorrent e al pagamento delle alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), oltre a spese generali al 15%e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15872/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] 2 sas di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Buccari n. 3 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 983/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 938 pubblicata in data 26/3/2021, l’ordinanza della Corte d’appello di Milano del dicembre 2020 e la sentenza del Tribunale di Monza n. 2762 del 2018; in particolare la prima, rigettando il suo appello, ha confermato la sentenza di primo grado e dunque la terza , e per l’effetto ha confermato la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell’azienda del Pagani e dal marito [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Tribunale, accertato che la Basilico era stata riconosciuta colpevole, in sede penale,del reato di falso e truffa per aver falsificato e poi portato all’incasso molti assegni dell’azienda, sottraendo al proprio datore di lavoro un importo superiore ad € 150.000 , aveva rilevato che il debito della Basilico, derivando da atto illecito e di rilevante entità, non poteva ritenersi sorto per soddisfare esigenze familiari, non potendosi presumere (né essendo stato dedotto e dimostrato) che lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia; conseguentemente ritenuti sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. aveva disposto la revocatoria dell’atto; la Basilico e il Finazzi proposero appello, si costituì il Pagani che, nel corso del giudizio, depositò la sentenza della sezione lavoro della Corte d’appello di Milano con cui era stata confermata la condanna della Basilico a risarcire al Pagani la somma di € 177.769,52; la Corte d’appello di Milano con la sentenza del 26/3/2021 ha respinto l’appello, condannando la Basilico alle spese del grado; la Basilico ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi ed ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha rigettato l’istanza di assegnazione alle S.U. ed ha restituito il fascicolo a questaTerza Sezione Civile; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, terzo comma, 276 cpc, dell’art. 119 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza d’appello per difetto di sottoscrizione di uno dei componenti del Collegio giudicante; con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di “norme di diritto”, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché “l’omessa condanna alle spese di lite” ai sensi dell’art. 92, primo comma cpc per avere la Corte d’appello mancato di disporre la condanna dell’appellato alla refusione delle spese di lite, pur avendo giudicato infondate le eccezioni sollevate da quest’ultimo in corso di causa; con il terzo motivo lamenta violazione della legge n. 247 del 2012 e degli art. 24, secondo comma e 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la corte d’appello ritenuto che la condotta processuale del difensore integrasse una violazione dei doveri di deontologia professionale e, di conseguenza, per avere il giudice d’appello disposto la trasmissione degli atti al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati; con il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 113 e 115, primo comma c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il giudice di primo grado mancato di rilevare la nullità dell’atto di citazione per omessa notifica del medesimo ad uno dei litisconsorti necessari; con il quinto motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 101, 113, 115, 116, 294, secondo comma c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il Tribunale di Monza autorizzato parte attrice al deposito tardivo di documenti, senza sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto; con il sesto motivo lamentaviolazione degli artt. 101, 113, 115 e 116 c.p.c., della legge n. 247 del 2012 e della legge n. 117 del 1988 nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la C orte d’appello confermato la legittimità della rimessione in termini operata dal primo giudice ex art. 184-bis c.p.c. violando così il diritto di difesa e le garanzie del giusto processo e del contraddittorio; il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile in quanto non osserva le condizioni poste dall’art. 366 nn. 3, 4 e 6 cpc, secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano e la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi; il ricorso non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa ed è dunque in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., S.U. n. 2602 del 20/2/2003; Cass., S.U. n. 22575 del 10/9/2019; Cass., 3, n. 1352 del 12/1/2024); il ricorso non osserva le condizioni di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c. quali precisate dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.” (Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015; Cass., n. 22478 del 24/9/2018; Cass., 3, n. 1341 del 12/1/2024); il ricorso non osserva le condizioni poste dall’art. 366 n. 6 c.p.c. quali interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione” (Cass., 1, n. 6769 del 1/3/2022; conf. Cass., U, n. 8077 del 22/5/2012); alla inammissibilità dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la r icorrent e al pagamento delle alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), oltre a spese generali al 15%e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a
Sentenza Cassazione n. 07916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris