CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucisano-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1085/2025 depositata il30/05/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione indata 11/06/2026;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14514/2025Numero sezionale 505/2026Numero di raccolta generale 25149/2026Data pubblicazione 09/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, addì 08/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]