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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21347/2026

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ato a AGRIGENTO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e l'insussistenza del reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen., non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 4-7 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -#)ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LucinImperiali U (i a teXL, 01/41 G U. 2026 'Va' SG`nilà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a AGRIGENTO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e l'insussistenza del reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen., non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 4-7 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -#)ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LucinImperiali U (i a teXL, 01/41 G U. 2026 'Va' SG`nilà
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