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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07251/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15581‒2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] CONSOLAZIO dell’[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026elettivamente domiciliata in Roma, alla via Taro, n. 56, presso lo StudioLombardo Associati;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2390/01/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 17/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniacon la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dallasocietà contribuente avverso la sentenza di primo grado che avevarigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione corrisposta negli anni dal 2016al 2020.2.

Avverso tale statuizione la Regione Campania proponeva ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui replicava la societàcontribuente con controricorso.3.

Formulata in data 13/06/2025 proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in considerazione del rilevato difettodi legittimazione passiva della Regione, entrambe le parti hannoformulato richiesta di decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt.380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causaper l’odierna camera di consiglio.4.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendoil rigetto del ricorso.5.

La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’istanza didecisione avanzata art. 380-bis c.p.c. dalla controricorrente che,essendo rimasta complessivamente vittoriosa in secondo grado, tantoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026da non aver proposto ricorso incidentale, è all’evidenza priva diinteresse ad opporsi ad una proposta ad essa favorevole.2.

Ancora preliminarmente va rilevato, in conformità alla propostadi definizione accelerata del ricorso, che il Collegio condivide, il difettodi legittimazione passiva della Regione Calabria, alla stregua delrecente orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. n.3098 del 2025; conf.

Cass. nn. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del2025) secondo cui «la legittimazione passiva esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali».3.

Al riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni.3.1.

La prima è che la domanda di rimborso non poteva essereavanzata alla Regione sicché, indipendentemente dal motivo di diniegoopposto dall’Ente regionale, la sua impugnazione andava disattesa perdifetto di legittimazione passiva della Regione.Sul punto deve osservarsi che la controricorrente nella memoria incomma, c.p.c.) espone argomentazioni sulla questione dellalegittimazione dell’Ente regionale che sono state ampiamenteesaminate e correttamente risolte nelle pronunce giurisprudenzialisopra richiamate, in particolare ai par. 5.7, 5.8 e 5.9 della sentenza n.3098/2025.Con riferimento, poi, alla Convenzione tra Agenzia delle dogane eRegione Calabria, di cui si fa menzione nel par. 5.9 della pronunciaappena sopra citata e a cui ha fatto riferimento anche lacontroricorrente nella propria memoria, è appena il caso di osservareche nel primo “Considerato” di detta convenzione si affermaespressamente che «gli Uffici delle Dogane effettuano l’accertamentoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026e la liquidazione delle imposte» e, nel secondo, che «l’attività diaccertamento e di liquidazione dell’imposta, la riscossione coattiva e lagestione del contenzioso sono di competenza dell’Ufficio delleDogane».Quanto fin qui detto esclude, con tutta evidenza, la sussistenza subspecie di qualsiasi profilo di legittimo affidamento, pure addotto dallacontroricorrente, alla quale, peraltro, nulla impediva di promuovere ilgiudizio tributario anche nei confronti dell’agenzia doganale.3.2.

La seconda considerazione è che, a fronte di una statuizioned’appello di conferma di condanna dell’Ente regionale ad effettuare ilrimborso richiesto dalla parte contribuente, legittimamente la Regionesoccombente ha proposto ricorso per cassazione.3.3.

La questione del difetto di legittimazione - nella specie, passivadella Regione, come correttamente precisato nella proposta avversata- è rilevabile d’ufficio, ostandovi solo la formazione di un giudicatoesplicito, nella specie insussistente non essendo stata oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito, e ciò sul rilievo che «lalegitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod.proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo undiritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorioe mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anched'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite dellaformazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminareal merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggettiche, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sonodestinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. Sez.

U. n.26019/2008 e n. 1912/2012; Cass. n. 29505/2020).Tale principio è confermato dalla più recente pronuncianomofilattica (Cass., Sez.

U, n. 24172/2025), in base alla quale, allaregola secondo cui, «In tema di giudicato implicito, la parte che haNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in basealla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sulpunto, la cui omissione determina la formazione del giudicato internosulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio», «sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo», come è appunto lalegittimatio ad causam, «e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cuiomessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data),nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisionecome fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata».3.4.

Un’ultima considerazione attiene ai motivi di ricorso dedottidalla ricorrente, di cui, proprio in ragione di quanto detto sopra inordine al difetto di legittimazione passiva della Regione ricorrente, èdel tutto superfluo riferire.4.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenzaimpugnata va cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendol’originario ricorso della società contribuente essere proposto neiconfronti dell’odierna ricorrente, sicché, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigettodell’originario ricorso.5.

Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorsoper cassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’interogiudizio.Numero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/20266.

Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, cheè misura che si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazioneo della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è distretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (ex multis, Cass. n. 23175/2015, n.34025/2023).Numero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: IRBA – difettodi legittimazione passivaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ROBERTO SUCCIO - Consigliere - R.G.N. 15581/2023PIERPAOLO GORI – Consigliere ‒ Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15581‒2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] CONSOLAZIO dell’[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026elettivamente domiciliata in Roma, alla via Taro, n. 56, presso lo StudioLombardo Associati;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2390/01/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 17/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniacon la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dallasocietà contribuente avverso la sentenza di primo grado che avevarigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione corrisposta negli anni dal 2016al 2020.2.

Avverso tale statuizione la Regione Campania proponeva ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui replicava la societàcontribuente con controricorso.3.

Formulata in data 13/06/2025 proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in considerazione del rilevato difettodi legittimazione passiva della Regione, entrambe le parti hannoformulato richiesta di decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt.380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causaper l’odierna camera di consiglio.4.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendoil rigetto del ricorso.5.

La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’istanza didecisione avanzata art. 380-bis c.p.c. dalla controricorrente che,essendo rimasta complessivamente vittoriosa in secondo grado, tantoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026da non aver proposto ricorso incidentale, è all’evidenza priva diinteresse ad opporsi ad una proposta ad essa favorevole.2.

Ancora preliminarmente va rilevato, in conformità alla propostadi definizione accelerata del ricorso, che il Collegio condivide, il difettodi legittimazione passiva della Regione Calabria, alla stregua delrecente orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. n.3098 del 2025; conf.

Cass. nn. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del2025) secondo cui «la legittimazione passiva esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali».3.

Al riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni.3.1.

La prima è che la domanda di rimborso non poteva essereavanzata alla Regione sicché, indipendentemente dal motivo di diniegoopposto dall’Ente regionale, la sua impugnazione andava disattesa perdifetto di legittimazione passiva della Regione.Sul punto deve osservarsi che la controricorrente nella memoria incomma, c.p.c.) espone argomentazioni sulla questione dellalegittimazione dell’Ente regionale che sono state ampiamenteesaminate e correttamente risolte nelle pronunce giurisprudenzialisopra richiamate, in particolare ai par. 5.7, 5.8 e 5.9 della sentenza n.3098/2025.Con riferimento, poi, alla Convenzione tra Agenzia delle dogane eRegione Calabria, di cui si fa menzione nel par. 5.9 della pronunciaappena sopra citata e a cui ha fatto riferimento anche lacontroricorrente nella propria memoria, è appena il caso di osservareche nel primo “Considerato” di detta convenzione si affermaespressamente che «gli Uffici delle Dogane effettuano l’accertamentoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026e la liquidazione delle imposte» e, nel secondo, che «l’attività diaccertamento e di liquidazione dell’imposta, la riscossione coattiva e lagestione del contenzioso sono di competenza dell’Ufficio delleDogane».Quanto fin qui detto esclude, con tutta evidenza, la sussistenza subspecie di qualsiasi profilo di legittimo affidamento, pure addotto dallacontroricorrente, alla quale, peraltro, nulla impediva di promuovere ilgiudizio tributario anche nei confronti dell’agenzia doganale.3.2.

La seconda considerazione è che, a fronte di una statuizioned’appello di conferma di condanna dell’Ente regionale ad effettuare ilrimborso richiesto dalla parte contribuente, legittimamente la Regionesoccombente ha proposto ricorso per cassazione.3.3.

La questione del difetto di legittimazione - nella specie, passivadella Regione, come correttamente precisato nella proposta avversata- è rilevabile d’ufficio, ostandovi solo la formazione di un giudicatoesplicito, nella specie insussistente non essendo stata oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito, e ciò sul rilievo che «lalegitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod.proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo undiritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorioe mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anched'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite dellaformazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminareal merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggettiche, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sonodestinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. Sez.

U. n.26019/2008 e n. 1912/2012; Cass. n. 29505/2020).Tale principio è confermato dalla più recente pronuncianomofilattica (Cass., Sez.

U, n. 24172/2025), in base alla quale, allaregola secondo cui, «In tema di giudicato implicito, la parte che haNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in basealla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sulpunto, la cui omissione determina la formazione del giudicato internosulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio», «sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo», come è appunto lalegittimatio ad causam, «e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cuiomessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data),nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisionecome fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata».3.4.

Un’ultima considerazione attiene ai motivi di ricorso dedottidalla ricorrente, di cui, proprio in ragione di quanto detto sopra inordine al difetto di legittimazione passiva della Regione ricorrente, èdel tutto superfluo riferire.4.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenzaimpugnata va cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendol’originario ricorso della società contribuente essere proposto neiconfronti dell’odierna ricorrente, sicché, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigettodell’originario ricorso.5.

Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorsoper cassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’interogiudizio.Numero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/20266.

Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, cheè misura che si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazioneo della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è distretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (ex multis, Cass. n. 23175/2015, n.34025/2023).

P.Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa trale parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026 e a seguito diriconvocazione il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa trale parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026 e a seguito diriconvocazione il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15581‒2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] CONSOLAZIO dell’[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026elettivamente domiciliata in Roma, alla via Taro, n. 56, presso lo StudioLombardo   Associati;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2390/01/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 17/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniacon la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dallasocietà contribuente avverso la sentenza di primo grado che avevarigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione corrisposta negli anni dal 2016al 2020.2. Avverso tale statuizione la Regione Campania proponeva ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui replicava la societàcontribuente con controricorso.3. Formulata in data 13/06/2025 proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in considerazione del rilevato difettodi legittimazione passiva della Regione, entrambe le parti hannoformulato richiesta di decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt.380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causaper l’odierna camera di consiglio.4. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendoil rigetto del ricorso.5. La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’istanza didecisione avanzata art. 380-bis c.p.c. dalla controricorrente che,essendo rimasta complessivamente vittoriosa in secondo grado, tantoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026da non aver proposto ricorso incidentale, è all’evidenza priva diinteresse ad opporsi ad una proposta ad essa favorevole.2. Ancora preliminarmente va rilevato, in conformità alla propostadi definizione accelerata del ricorso, che il Collegio condivide, il difettodi legittimazione passiva della Regione Calabria, alla stregua delrecente orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. n.3098 del 2025; conf. Cass. nn. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del2025) secondo cui «la legittimazione passiva esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali».3. Al riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni.3.1. La prima è che la domanda di rimborso non poteva essereavanzata alla Regione sicché, indipendentemente dal motivo di diniegoopposto dall’Ente regionale, la sua impugnazione andava disattesa perdifetto di legittimazione passiva della Regione.Sul punto deve osservarsi che la controricorrente nella memoria incomma, c.p.c.) espone argomentazioni sulla questione dellalegittimazione dell’Ente regionale che sono state ampiamenteesaminate e correttamente risolte nelle pronunce giurisprudenzialisopra richiamate, in particolare ai par. 5.7, 5.8 e 5.9 della sentenza n.3098/2025.Con riferimento, poi, alla Convenzione tra Agenzia delle dogane eRegione Calabria, di cui si fa menzione nel par. 5.9 della pronunciaappena sopra citata e a cui ha fatto riferimento anche lacontroricorrente nella propria memoria, è appena il caso di osservareche nel primo “Considerato” di detta convenzione si affermaespressamente che «gli Uffici delle Dogane effettuano l’accertamentoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026e la liquidazione delle imposte» e, nel secondo, che «l’attività diaccertamento e di liquidazione dell’imposta, la riscossione coattiva e lagestione del contenzioso sono di competenza dell’Ufficio delleDogane».Quanto fin qui detto esclude, con tutta evidenza, la sussistenza subspecie di qualsiasi profilo di legittimo affidamento, pure addotto dallacontroricorrente, alla quale, peraltro, nulla impediva di promuovere ilgiudizio tributario anche nei confronti dell’agenzia doganale.3.2. La seconda considerazione è che, a fronte di una statuizioned’appello di conferma di condanna dell’Ente regionale ad effettuare ilrimborso richiesto dalla parte contribuente, legittimamente la Regionesoccombente ha proposto ricorso per cassazione.3.3. La questione del difetto di legittimazione - nella specie, passivadella Regione, come correttamente precisato nella proposta avversata- è rilevabile d’ufficio, ostandovi solo la formazione di un giudicatoesplicito, nella specie insussistente non essendo stata oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito, e ciò sul rilievo che «lalegitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod.proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo undiritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorioe mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anched'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite dellaformazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminareal merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggettiche, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sonodestinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. Sez. U. n.26019/2008 e n. 1912/2012; Cass. n. 29505/2020).Tale principio è confermato dalla più recente pronuncianomofilattica (Cass., Sez. U, n. 24172/2025), in base alla quale, allaregola secondo cui, «In tema di giudicato implicito, la parte che haNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in basealla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sulpunto, la cui omissione determina la formazione del giudicato internosulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio», «sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo», come è appunto lalegittimatio ad causam, «e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cuiomessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data),nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisionecome fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata».3.4. Un’ultima considerazione attiene ai motivi di ricorso dedottidalla ricorrente, di cui, proprio in ragione di quanto detto sopra inordine al difetto di legittimazione passiva della Regione ricorrente, èdel tutto superfluo riferire.4. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenzaimpugnata va cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendol’originario ricorso della società contribuente essere proposto neiconfronti dell’odierna ricorrente, sicché, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigettodell’originario ricorso.5. Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorsoper cassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’interogiudizio.Numero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, cheè misura che si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazioneo della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è distretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (ex multis, Cass. n. 23175/2015, n.34025/2023).Numero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: IRBA – difettodi legittimazione passivaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]  - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ROBERTO SUCCIO - Consigliere - R.G.N. 15581/2023PIERPAOLO GORI – Consigliere ‒ Cron.[OSCURATO:PERSONA]  - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15581‒2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] CONSOLAZIO dell’[OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) edNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026elettivamente domiciliata in Roma, alla via Taro, n. 56, presso lo StudioLombardo   Associati;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2390/01/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 17/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campaniacon la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dallasocietà contribuente avverso la sentenza di primo grado che avevarigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione corrisposta negli anni dal 2016al 2020.2. Avverso tale statuizione la Regione Campania proponeva ricorsoper cassazione affidato a due motivi cui replicava la societàcontribuente con controricorso.3. Formulata in data 13/06/2025 proposta di definizione acceleratadel ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in considerazione del rilevato difettodi legittimazione passiva della Regione, entrambe le parti hannoformulato richiesta di decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt.380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causaper l’odierna camera di consiglio.4. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendoil rigetto del ricorso.5. La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’istanza didecisione avanzata art. 380-bis c.p.c. dalla controricorrente che,essendo rimasta complessivamente vittoriosa in secondo grado, tantoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026da non aver proposto ricorso incidentale, è all’evidenza priva diinteresse ad opporsi ad una proposta ad essa favorevole.2. Ancora preliminarmente va rilevato, in conformità alla propostadi definizione accelerata del ricorso, che il Collegio condivide, il difettodi legittimazione passiva della Regione Calabria, alla stregua delrecente orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. n.3098 del 2025; conf. Cass. nn. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773,3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del2025) secondo cui «la legittimazione passiva esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sullabenzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine disostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali».3. Al riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni.3.1. La prima è che la domanda di rimborso non poteva essereavanzata alla Regione sicché, indipendentemente dal motivo di diniegoopposto dall’Ente regionale, la sua impugnazione andava disattesa perdifetto di legittimazione passiva della Regione.Sul punto deve osservarsi che la controricorrente nella memoria incomma, c.p.c.) espone argomentazioni sulla questione dellalegittimazione dell’Ente regionale che sono state ampiamenteesaminate e correttamente risolte nelle pronunce giurisprudenzialisopra richiamate, in particolare ai par. 5.7, 5.8 e 5.9 della sentenza n.3098/2025.Con riferimento, poi, alla Convenzione tra Agenzia delle dogane eRegione Calabria, di cui si fa menzione nel par. 5.9 della pronunciaappena sopra citata e a cui ha fatto riferimento anche lacontroricorrente nella propria memoria, è appena il caso di osservareche nel primo “Considerato” di detta convenzione si affermaespressamente che «gli Uffici delle Dogane effettuano l’accertamentoNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026e la liquidazione delle imposte» e, nel secondo, che «l’attività diaccertamento e di liquidazione dell’imposta, la riscossione coattiva e lagestione del contenzioso sono di competenza dell’Ufficio delleDogane».Quanto fin qui detto esclude, con tutta evidenza, la sussistenza subspecie di qualsiasi profilo di legittimo affidamento, pure addotto dallacontroricorrente, alla quale, peraltro, nulla impediva di promuovere ilgiudizio tributario anche nei confronti dell’agenzia doganale.3.2. La seconda considerazione è che, a fronte di una statuizioned’appello di conferma di condanna dell’Ente regionale ad effettuare ilrimborso richiesto dalla parte contribuente, legittimamente la Regionesoccombente ha proposto ricorso per cassazione.3.3. La questione del difetto di legittimazione - nella specie, passivadella Regione, come correttamente precisato nella proposta avversata- è rilevabile d’ufficio, ostandovi solo la formazione di un giudicatoesplicito, nella specie insussistente non essendo stata oggetto dipronuncia da parte dei giudici di merito, e ciò sul rilievo che «lalegitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod.proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo undiritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dallalegge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorioe mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anched'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite dellaformazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminareal merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggettiche, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sonodestinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. Sez. U. n.26019/2008 e n. 1912/2012; Cass. n. 29505/2020).Tale principio è confermato dalla più recente pronuncianomofilattica (Cass., Sez. U, n. 24172/2025), in base alla quale, allaregola secondo cui, «In tema di giudicato implicito, la parte che haNumero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/2026interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in basealla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sulpunto, la cui omissione determina la formazione del giudicato internosulla questione processuale, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio», «sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo», come è appunto lalegittimatio ad causam, «e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cuiomessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data),nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisionecome fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare unadecisione implicita sulla questione processuale implicata».3.4. Un’ultima considerazione attiene ai motivi di ricorso dedottidalla ricorrente, di cui, proprio in ragione di quanto detto sopra inordine al difetto di legittimazione passiva della Regione ricorrente, èdel tutto superfluo riferire.4. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenzaimpugnata va cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendol’originario ricorso della società contribuente essere proposto neiconfronti dell’odierna ricorrente, sicché, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigettodell’originario ricorso.5. Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorsoper cassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’interogiudizio.Numero registro generale 15581/2023Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 7251/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, cheè misura che si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazioneo della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è distretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (ex multis, Cass. n. 23175/2015, n.34025/2023). P.Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa trale parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026 e a seguito diriconvocazione il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa trale parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026 e a seguito diriconvocazione il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris