CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 36832/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ?„. ORDINANZA frà --i-C-R1-(..)c sul ricorso iscritto al n. 461'6/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore pro tempore rappresentato e difeso giuste delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 349/35/14 depositata il 04/02/2014 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nèll'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l'appello della società controricorrente e quindi riformato la pronuncia della CTP di Agrigento che aveva sancito la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2004; - avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento resiste con controricorso illustrato da memoria; Considerato che: - va preliminarmente osservato che l'Agenzia non ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione al legale rappresentante della contribuente società (il quale pur aveva proposto un autonomo ricorso contro l'avviso; e poi proposto anche impugnazione contro altra sentenza della CTP che aveva rigettato il suo originario ricorso; impugnazione che la CTR aveva poi provveduto a riunire alla impugnazione proposta dalla curatela avverso altra sentenza avente ad oggetto il medesimo avviso: ciò si evince dalla sentenza qui gravata ed è confermato nel controricorso per cassazione); - si verte quindi in una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ed è allora necessario integrare il contraddittorio con il ridetto legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. quando in bonis; - pertanto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo ataieretvikastkpaste Nituoupeatia.miti i APv integrare il contraddittorio entro 60 giorni della comunicazione della presente ordinanza; p.q.m. dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante della LAIN s,r.l. quando in bonis entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza .~~~~4.6146. Rinvia a nuovo ruolo./to Così deciso in Roma, il 16