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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 settembre 2023

Cassazione n. 43379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLÓGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi per gli imputati gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievissime aggravate, il primo perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non aver commesso il fatto.

Ai tre imputati, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, è contestato di aver cagionato le menzionate lesioni a [OSCURATO:PERSONA] colpendolo con un pugno nel corso di un controllo determinato dalla sua condotta di guida.

2. Avverso la sentenza ricorre il Narducci nella sua qualità di parte civile articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge, eccependo l'inutilizzabilità dei documenti, degli atti e delle sentenze di altri procedimenti connessi prodotti dalla difesa degli imputati nel giudizio d'appello.

In tal senso il ricorrente lamenta che la menzionata documentazione sarebbe stata tardivamente prodotta ed acquisita in difetto di un formale provvedimento di ammissione e della valutazione della sua ammissibilità, nonché utilizzata ai fini della decisione da parte della Corte, con conseguente nullità della sentenza. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni del Narducci, apoditticamente motivata in ragione della sua qualità di imputato per reato connesso, tanto più che contraddittoriamente il giudice dell'appello avrebbe invece ritenuto attendibili gli imputati, che hanno rivestito analoga qualifica in un ulteriore procedimento.

Non di meno la Corte non avrebbe considerato che il ricorrente, nel procedimento connesso, è stato assolto, non solo per i reati asseritamente commessi ai danni degli imputati, ma altresì per quello di guida in stato di ebrezza, la cui consumazione altrettanto apoditticamente la sentenza impugnata ha invece considerato assodata.

Ancora la perizia assunta nell'incidente probatorio ad oggetto l'analisi delle riprese delle telecamere presenti nel luogo di consumazione del reato sarebbe stata travisata dai giudici del merito, posto che il perito avrebbe categoricamente escluso che il Narducci avesse assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti degli operanti ovvero si fosse rifiutato di consegnare ai medesimi la propria patente, come invece sostenuto dai giudici del merito. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], motivata in ragione della ritenuta sussistenza delle esimenti di cui agli artt. 52, 51 e 53 c.p.

In proposito il ricorrente lamenta il difetto di motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dal giudice di primo grado per escludere la sussistenza di alcuna causa di giustificazione.

Non di meno la Corte avrebbe ritenuto giustificata la condotta dell'imputato senza argomentare sulla ricorrenza dei presupposti necessari per la configurabilità della legittima difesa e in particolare sulla sussistenza di un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, sostanzialmente ancorando la propria decisione ad un ragionamento circolare e fondato su premesse apodittiche, per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per difendersi conseguendone che la sua condotta sarebbe automaticamente scriminata.

Ancora il giudice dell'appello non avrebbe motivato sulla proporzionalità della supposta reazione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], in difetto della quale deve ritenersi esclusa l'operatività dell'art. 59 comma 4 c.p., pure evocato dalla Corte. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito all'esclusione del concorso nel reato del Tizi e del [OSCURATO:PERSONA], risultando dalle immagini acquisite come tra il colpo sferrato dal [OSCURATO:PERSONA] e il successivo intervento degli altri due imputati per ausiliario nell'ammanettare il Narducci non ci sarebbe stata alcuna soluzione di continuità, rivelandosi in tal senso l'unitarietà dell'azione e la comunanza di intenti tra tutti e tre i protagonisti della vicenda, nonché la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p., mentre la Corte avrebbe nuovamente omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dalla sentenza di primo grado.

3. Il 30 agosto 2023 i difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria con la quale hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

Analoga memoria è stata depositata il 5 settembre 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto eccepito, ha infatti rigettato le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate dagli imputati (p. 17 della sentenza) e conseguentemente non ha né acquisito, né tantomeno utilizzato i verbali provenienti dal diverso procedimento intentato nei loro confronti, evocato in motivazione esclusivamente nell'ambito della giustificazione del suddetto rigetto.

Quanto invece alla sentenza pronunziata in separato procedimento nei confronti del Narducci, è lo stesso ricorso (a p. 5) ad evidenziarne la legittima utilizzazione, trattandosi di atto acquisito al processo ancor prima dell'instaurazione del rito abbreviato prescelto dagli imputati.

3. Pregiudiziale a questo punto è l'esame del quarto motivo, che è parimenti inammissibile.

La sentenza impugnata ha invero censurato la motivazione posta a fondamento dal primo giudice della affermazione della responsabilità concorsuale del Tizi e del [OSCURATO:PERSONA] (con la qual il giudice dell'appello si è debitamente confrontato), rilevando come il mero atteggiamento passivo assunto dai due imputati mentre il [OSCURATO:PERSONA] stava colpendo il ricorrente non può considerarsi, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, sufficiente a comprovare il loro concorso morale nella consumazione del reato, rimanendo irrilevante la loro successiva partecipazione alla neutralizzazione del Narducci, proprio perché condotta posteriore alla consumazione del reato in contestazione.

Si tratta di motivazione logica e coerente alle evidenze esposte in sentenza, mentre quelle proposte dal ricorrente sono mere censure in fatto tese, in maniera peraltro apodittica, ad interpretare le risultanze processuali nel senso di una ipotetica adesione rafforzativa dei due menzionati imputati all'azione del [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente corretta risulta altresì l'esclusione da parte dei giudici dell'appello dell'aggravante delle più persone riunite originariamente contestata.

4. Il secondo motivo è infondato ed in parte inammissibile.

Generica è la confutazione della ritenuta inattendibilità del Narducci, valutazione che la Corte territoriale non ha giustificato esclusivamente con riguardo alla sua condizione di imputato di reato connesso, ma altresì facendo riferimento al contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle di [OSCURATO:PERSONA], nemmeno considerate dal ricorrente, ed alle risultanze delle riprese filmate.

Quanto alla valutazione di queste ultime quelle proposte con il ricorso si rivelano mere censure di fatto, mentre alcun rilievo assumono le valutazioni di segno apparentemente contrario sul significato dell'atteggiamento assunto dallo stesso Narducci espresse dal perito, trattandosi all'evidenza - come del resto ammesso nella stessa relazione redazione dal medesimo - di considerazioni che non gli competevano trascendendo l'oggetto del suo incarico e delle quali, dunque, non poteva e non può tenersi conto.

5. Coglie invece nel segno il terzo motivo.

Va premesso che l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite da parte della Corte territoriale e la conseguente tardività della querela proposta dalla persona offesa in riferimento al reato ritenuto non rilevano nel presente giudizio, essendo il ricorso stato proposto esclusivamente agli effetti civili e rimanendo, pertanto, le relative statuizioni insensibili al sopravvenuto accertamento del difetto di una condizione di procedibilità in ragione dell'avvenuta riqualificazione giuridica del fatto.

Ciò detto, devono ritenersi fondati i rilievi mossi dal ricorrente alla motivazione con la quale i giudici del merito hanno assolto il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il fatto addebitatogli non costituisca reato.

In proposito va ribadito che giudice d'appello il quale riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (ex multis Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo,Rv. 282612).

Obbligo che non può ritenersi la Corte territoriale abbia pienamente assolto, essendosi limitata a fornire una valutazione diversa di alcune risultanze probatorie (come, ad esempio, l'atteggiamento tenuto dal Narducci), senza però spiegare perché quella compiuta dal primo giudice sarebbe effettivamente censurabile, nonchè ad affermare in maniera apodittica la sussistenza di plurime cause di giustificazione, senza nemmeno confrontarsi in proposito con la motivazione della sentenza di primo grado, che ne aveva escluso la riconoscibilità.

Sul punto i giudici dell'appello hanno peraltro fornito una motivazione non poco confusa, per non dire perplessa, evocando per l'appunto il concorso di plurime esimenti, invero alternative se riferite alla fattispecie concreta, senza peraltro argomentare sulla effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Non solo, la Corte ha infine concluso per la riconoscibilità della fattispecie di cui all'art. 59 comma 4 c.p., in aperta contraddizione con quanto esposto precedentemente e comunque affermando in maniera nuovamente apodittica che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito senza colpa.

Infine le conclusioni assunte in merito alla configurabilità di una o più scriminanti si rivela non poco contraddittoria con l'analisi compiuta dalla sentenza delle immagini acquisite alla piattaforma cognitiva, tesa a sollevare il dubbio sulla stessa idoneità della condotta posta in essere dall'imputato a cagionare l'evento lesivo.

Ne risulta, in definitiva, che l'impianto motivazionale, oltre al ricordato difetto di confronto con quello della pronunzia di primo grado, non rivela in maniera logica e lineare quale sia stata la reale ragione dell'assoluzione dell'imputato.

5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e deve essere disposto il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, mentre, con riguardo alla posizione del Tizi e del [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia al giudice civile competente p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLÓGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi per gli imputati gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievissime aggravate, il primo perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non aver commesso il fatto. Ai tre imputati, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, è contestato di aver cagionato le menzionate lesioni a [OSCURATO:PERSONA] colpendolo con un pugno nel corso di un controllo determinato dalla sua condotta di guida. 2. Avverso la sentenza ricorre il Narducci nella sua qualità di parte civile articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge, eccependo l'inutilizzabilità dei documenti, degli atti e delle sentenze di altri procedimenti connessi prodotti dalla difesa degli imputati nel giudizio d'appello. In tal senso il ricorrente lamenta che la menzionata documentazione sarebbe stata tardivamente prodotta ed acquisita in difetto di un formale provvedimento di ammissione e della valutazione della sua ammissibilità, nonché utilizzata ai fini della decisione da parte della Corte, con conseguente nullità della sentenza. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni del Narducci, apoditticamente motivata in ragione della sua qualità di imputato per reato connesso, tanto più che contraddittoriamente il giudice dell'appello avrebbe invece ritenuto attendibili gli imputati, che hanno rivestito analoga qualifica in un ulteriore procedimento. Non di meno la Corte non avrebbe considerato che il ricorrente, nel procedimento connesso, è stato assolto, non solo per i reati asseritamente commessi ai danni degli imputati, ma altresì per quello di guida in stato di ebrezza, la cui consumazione altrettanto apoditticamente la sentenza impugnata ha invece considerato assodata. Ancora la perizia assunta nell'incidente probatorio ad oggetto l'analisi delle riprese delle telecamere presenti nel luogo di consumazione del reato sarebbe stata travisata dai giudici del merito, posto che il perito avrebbe categoricamente escluso che il Narducci avesse assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti degli operanti ovvero si fosse rifiutato di consegnare ai medesimi la propria patente, come invece sostenuto dai giudici del merito. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], motivata in ragione della ritenuta sussistenza delle esimenti di cui agli artt. 52, 51 e 53 c.p. In proposito il ricorrente lamenta il difetto di motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dal giudice di primo grado per escludere la sussistenza di alcuna causa di giustificazione. Non di meno la Corte avrebbe ritenuto giustificata la condotta dell'imputato senza argomentare sulla ricorrenza dei presupposti necessari per la configurabilità della legittima difesa e in particolare sulla sussistenza di un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, sostanzialmente ancorando la propria decisione ad un ragionamento circolare e fondato su premesse apodittiche, per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per difendersi conseguendone che la sua condotta sarebbe automaticamente scriminata. Ancora il giudice dell'appello non avrebbe motivato sulla proporzionalità della supposta reazione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], in difetto della quale deve ritenersi esclusa l'operatività dell'art. 59 comma 4 c.p., pure evocato dalla Corte. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito all'esclusione del concorso nel reato del Tizi e del [OSCURATO:PERSONA], risultando dalle immagini acquisite come tra il colpo sferrato dal [OSCURATO:PERSONA] e il successivo intervento degli altri due imputati per ausiliario nell'ammanettare il Narducci non ci sarebbe stata alcuna soluzione di continuità, rivelandosi in tal senso l'unitarietà dell'azione e la comunanza di intenti tra tutti e tre i protagonisti della vicenda, nonché la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p., mentre la Corte avrebbe nuovamente omesso di confrontarsi sul punto con quanto argomentato dalla sentenza di primo grado. 3. Il 30 agosto 2023 i difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria con la quale hanno eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Analoga memoria è stata depositata il 5 settembre 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto eccepito, ha infatti rigettato le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate dagli imputati (p. 17 della sentenza) e conseguentemente non ha né acquisito, né tantomeno utilizzato i verbali provenienti dal diverso procedimento intentato nei loro confronti, evocato in motivazione esclusivamente nell'ambito della giustificazione del suddetto rigetto. Quanto invece alla sentenza pronunziata in separato procedimento nei confronti del Narducci, è lo stesso ricorso (a p. 5) ad evidenziarne la legittima utilizzazione, trattandosi di atto acquisito al processo ancor prima dell'instaurazione del rito abbreviato prescelto dagli imputati. 3. Pregiudiziale a questo punto è l'esame del quarto motivo, che è parimenti inammissibile. La sentenza impugnata ha invero censurato la motivazione posta a fondamento dal primo giudice della affermazione della responsabilità concorsuale del Tizi e del [OSCURATO:PERSONA] (con la qual il giudice dell'appello si è debitamente confrontato), rilevando come il mero atteggiamento passivo assunto dai due imputati mentre il [OSCURATO:PERSONA] stava colpendo il ricorrente non può considerarsi, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, sufficiente a comprovare il loro concorso morale nella consumazione del reato, rimanendo irrilevante la loro successiva partecipazione alla neutralizzazione del Narducci, proprio perché condotta posteriore alla consumazione del reato in contestazione. Si tratta di motivazione logica e coerente alle evidenze esposte in sentenza, mentre quelle proposte dal ricorrente sono mere censure in fatto tese, in maniera peraltro apodittica, ad interpretare le risultanze processuali nel senso di una ipotetica adesione rafforzativa dei due menzionati imputati all'azione del [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente corretta risulta altresì l'esclusione da parte dei giudici dell'appello dell'aggravante delle più persone riunite originariamente contestata. 4. Il secondo motivo è infondato ed in parte inammissibile. Generica è la confutazione della ritenuta inattendibilità del Narducci, valutazione che la Corte territoriale non ha giustificato esclusivamente con riguardo alla sua condizione di imputato di reato connesso, ma altresì facendo riferimento al contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle di [OSCURATO:PERSONA], nemmeno considerate dal ricorrente, ed alle risultanze delle riprese filmate. Quanto alla valutazione di queste ultime quelle proposte con il ricorso si rivelano mere censure di fatto, mentre alcun rilievo assumono le valutazioni di segno apparentemente contrario sul significato dell'atteggiamento assunto dallo stesso Narducci espresse dal perito, trattandosi all'evidenza - come del resto ammesso nella stessa relazione redazione dal medesimo - di considerazioni che non gli competevano trascendendo l'oggetto del suo incarico e delle quali, dunque, non poteva e non può tenersi conto. 5. Coglie invece nel segno il terzo motivo. Va premesso che l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite da parte della Corte territoriale e la conseguente tardività della querela proposta dalla persona offesa in riferimento al reato ritenuto non rilevano nel presente giudizio, essendo il ricorso stato proposto esclusivamente agli effetti civili e rimanendo, pertanto, le relative statuizioni insensibili al sopravvenuto accertamento del difetto di una condizione di procedibilità in ragione dell'avvenuta riqualificazione giuridica del fatto. Ciò detto, devono ritenersi fondati i rilievi mossi dal ricorrente alla motivazione con la quale i giudici del merito hanno assolto il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il fatto addebitatogli non costituisca reato. In proposito va ribadito che giudice d'appello il quale riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (ex multis Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo,Rv. 282612). Obbligo che non può ritenersi la Corte territoriale abbia pienamente assolto, essendosi limitata a fornire una valutazione diversa di alcune risultanze probatorie (come, ad esempio, l'atteggiamento tenuto dal Narducci), senza però spiegare perché quella compiuta dal primo giudice sarebbe effettivamente censurabile, nonchè ad affermare in maniera apodittica la sussistenza di plurime cause di giustificazione, senza nemmeno confrontarsi in proposito con la motivazione della sentenza di primo grado, che ne aveva escluso la riconoscibilità. Sul punto i giudici dell'appello hanno peraltro fornito una motivazione non poco confusa, per non dire perplessa, evocando per l'appunto il concorso di plurime esimenti, invero alternative se riferite alla fattispecie concreta, senza peraltro argomentare sulla effettiva sussistenza dei relativi presupposti. Non solo, la Corte ha infine concluso per la riconoscibilità della fattispecie di cui all'art. 59 comma 4 c.p., in aperta contraddizione con quanto esposto precedentemente e comunque affermando in maniera nuovamente apodittica che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito senza colpa. Infine le conclusioni assunte in merito alla configurabilità di una o più scriminanti si rivela non poco contraddittoria con l'analisi compiuta dalla sentenza delle immagini acquisite alla piattaforma cognitiva, tesa a sollevare il dubbio sulla stessa idoneità della condotta posta in essere dall'imputato a cagionare l'evento lesivo. Ne risulta, in definitiva, che l'impianto motivazionale, oltre al ricordato difetto di confronto con quello della pronunzia di primo grado, non rivela in maniera logica e lineare quale sia stata la reale ragione dell'assoluzione dell'imputato. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e deve essere disposto il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, mentre, con riguardo alla posizione del Tizi e del [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia al giudice civile competente p