CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44432/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1948/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena per effetto della esclusa continuazione, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. rk 123 Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione le vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha irrogato il minimo della pena ed ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, a fronte della genericità dei motivi di appello. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così dec. 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] A roso Anni riscuolo DEPOSITATA CANcr- -‘n