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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 luglio 2021

Cassazione n. 17876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 29/07/2021 nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l'ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziata del reato di concorso in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente All'indagata, Sindaco pro tempore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è contestato, in concorso con altri, di aver turbato il procedimento di scelta del contraente oggetto della delibera della giunta comunale n. 83 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - riguardante l'approvazione del progetto dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di impianti su aree di proprietà comunale e che comprendeva anche alcuni lavori di sostituzione di una determinata condotta- da cui era derivata la successiva determinazione n. 90 del 25.10.2019 con la quale erano stati affidati alla società Edil costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e C. oltre a lavori di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni impianti, anche quegli stessi lavori di sostituzione della condotta idrica che erano già stati deliberati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, in realtà, erano stati eseguiti nei mesi precedenti - e segnatamente in data 13/14 agosto 2019 - non già dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè dalla ditta aggiudicatrice, ma dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (così l'imputazione provvisoria al capo 9).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Paola articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, da una parte, non rinvenendo nei riguardi dell'indagata nessuna condotta collusiva o fraudolenta in grado di influire, turbandolo, sul regolare procedimento di scelta del contraente, e, dall'altra, per aver recepito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art.353 bis cod. pen. non sarebbe configurabile nel caso di affidamento diretto, non potendo questo essere ricondotto al sintagma di "altro atto equipollente" di cui alla norma incriminatrice.

Sottolinea il ricorrente come il Tribunale abbia in realtà ritenuto sussistenti i gravi di indizi di colpevolezza in relazione alla imputazione di falso di cui al capo 10)- per la quale la misura è stata confermata - in cui si contesta all'indagata di avere attestato falsamente nella delibera n. 83 del 8.10.2019 che i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dovessero ancora eseguirsi e che avrebbero dovuto avere inizio entro il 31.10.2019, laddove, come detto, i lavori relativi a quella determinata condotta erano già stati eseguiti.

Secondo lo stesso Tribunale, argomenta il Procuratore ricorrente, attraverso il reato di falso sarebbe stata assicurata copertura finanziaria ai lavori già eseguiti in via d'urgenza nel mese di agosto del 2019- completati nel mese di maggio 2020- per i quali il Comune aveva beneficiato del c.d.

"decreto Salvini", che, tuttavia, consentiva all'ente l'accesso al finanziamento pubblico solo nel caso in cui l'inizio dei lavori fosse avvenuto entro il 31.10.2019 Dunque, si afferma, l'indagata, proprio attraverso la condotta di falso, avrebbe posto in essere la condotta fraudolenta richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 353 bis cod. pen.

Il Tribunale, si aggiunge, pur riconoscendo la rilevanza penale della condotta dell'indagata quanto al reato di falso, avrebbe poi ritenuto, in maniera contraddittoria e illogica, che la Mele non avrebbe compiuto nessuna condotta collusiva o fraudolenta;l'indagata, si argomenta, ricomprendendo nella delibera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche lavori già eseguiti, sarebbe stata consapevole che la parte di lavori non eseguiti dovesse essere aggiudicata ad una impresa "compiacente" (così il ricorso) perché solo ciò avrebbe assicurato che questa rinunciasse al corrispettivo in favore della impresa che aveva già eseguito i lavori.

La delibera n. 83 del 8.10.2019, ideologicamente falsa nella parte in cui si è detto, sarebbe stata prodromica al successivo affidamento diretto disposto con la delibera n. 90 a firma del coindagato Arieta in favore della ditta Ritondale, di cui sarebbe titolare [OSCURATO:PERSONA], che, come emerso dalle captazioni, era il "figlioccio" di [OSCURATO:PERSONA]; Ritondale, ricevuto il saldo dei lavori, avrebbe dovuto girarlo in parte a [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, i lavori avrebbero potuto in astratto essere aggiudicati con affidamento diretto perché "sotto soglia" ma, si aggiunge, la procedura sarebbe stata in concreto adoperata in maniera distorta, atteso che solo in tal modo avrebbero potuto essere liquidati a [OSCURATO:PERSONA] i lavori indicati nella delibera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] già eseguiti; dunque una collusione generalizzata di cui avrebbe fatto parte anche Mele (in tal senso si valorizza il contenuto di alcune conversazioni intercettate).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge; il tema attiene alla opzione interpretativa recepita dal Tribunale quanto alla non configurabilità del reato previsto dall'art. 353 bis cod. pen. nel caso di affidamento diretto e al contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente valutati, è infondato.

2. In via preliminare, quanto all'interesse a ricorrere, non assume decisivo rilievo il provvedimento depositato in udienza dal difensore dell'indagata da cui emerge la revoca della misura in corso: si tratta di un provvedimento sulla cui definitività nulla è dato sapere.

3. La disposizione normativa di cui all'art. 353-bis cod. pen. è stata introdotta dal legislatore con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. aveva creato anche a seguito di indirizzi giurisprudenziali secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, non sarebbe configurabile nei casi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non faccia seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 26556 del 13/04/2021, Giamogante, Rv. 281470).

Come si legge nei lavori preparatori, con il reato in questione sarebbe stato colmato un vuoto di tutela.

La ratio della norma è normalmente individuata nella esigenze di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara; la norma, si sostiene, mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione.

La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente.

Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento.

Non è necessario cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, Rv. 273449; Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917).

Le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell'atto ad esso equipollente, assumono rilevanza a condizione che l'organo o l'ente pubblico abbia in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, che cioè vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente (Sez. 6, n. 26840 del 14/4/2015, Boschi, Rv. 263834).

4. In tale contesto si pone la questione del se il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sia configurabile anche quando, come nel caso di specie, la condotta perturbatrice non sia finalizzata ad inquinare lo sviluppo di una procedura selettiva, ma a consentire, attraverso l'affidamento diretto, di portare a compimento " una mala gestio complessiva" (così il ricorso a pag. 9), cioè a dare attuazione, attraverso il ricorso legittimo all'affidamento diretto, ad un inquinamento diffuso e preesistente.

Il tema attiene alla esatta individuazione del tipo e dell'ambito del procedimento amministrativo, nonché alla interpretazione del sintagma "contenuto del bando e di altro atto equipollente" di cui alla norma incriminatrice prevista dall'art. 353- bis cod. pen.4.1.

La Corte di cassazione ha chiarito recentemente la questione.

Si è spiegato che, secondo una prima opzione interpretativa, l'art. 353-bis cod. pen., facendo riferimento al "contenuto del bando o di altro atto equipollente", dovrebbe essere interpretato nel senso che per "altro atto equipollente" dovrebbe intendersi "ogni atto che - così come recita la rubrica della norma - abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione, sulla scorta di un'interpretazione di segno ampio, pienamente conforme alla ratio legis, anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento diretto ad un determinato soggetto economico" (così testualmente Sez. 6, n. 13431 del 16/02/2017, Imperadore, Rv. 269384 in fattispecie di procedura di affidamento diretto avviata in violazione della normativa allora vigente ed in cui si valorizza anche la motivazione di Sez. 6, n. 43800 del 23.10.2012, non massinnata e di Sez. 6, n. 1 del 02.12.2014, dep. 2015, Rv. 262917).

Il principio di diritto indicato è richiamato in senso adesivo da Sez. 6, n. 1016, del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, in fattispecie - del tutto sovrapponibile a quella in esame - di affidamento diretto illegittimo, perchè posto in essere senza la sussistenza del requisito della somma urgenza (nello stesso senso, sempre in tema di affidamento diretto illegittimo Sez. 6, n. 10016 del 13/02/2019, Fernandez, non massimata; Sez. 6 n. 10111 del 13/02/2019, Fuscaldo, non massimata).

Si tratta di decisioni che, ricomprendendo nella nozione di "atto equipollente", i casi in cui l'affidamento diretto sia utilizzato in maniera distorta per eludere l'indizione della gara, ritengono configurabile il reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen.

Una ricostruzione che, attraverso la evocazione della "eadem ratio", valorizza la necessità, da una parte, di colmare un vuoto di tutela e, dall'altra, di attribuire rilevanza penale a condotte "sostanzialmente" sovrapponibili a quelle disciplinate dalla norma incriminatrice attraverso una interpretazione extratestuale - considerata meramente estensiva - della stessa.

4.2. Si tratta di una opzione interpretativa che la Corte non ha condiviso con motivazioni che in questa sede è opportuno riprendere e ribadire.

La Corte di cassazione aveva già evidenziato che, se è vero che la selezione del contraente mediante trattativa privata può non essere preceduta da nessun confronto tra offerte antagoniste, è altrettanto vero che la legge consente di derogare al modulo generale.

Vi sono casi in cui, cioè, nonostante l'affidamento diretto, il procedimento prevede segmenti concorrenziali tra gli aspiranti che rendono omologabile la trattativa privata - perlomeno in relazione alla fase iniziale del procedimento - a una procedura di gara, considerata "ufficiosa", "informale", "esplorativa", "di sondaggio", di "consultazione".

Dunque, si era chiarito - seppur con riguardo al reato previsto dall'art. 353 cod. pen. - che anche la trattativa privata, se anticipata da una qualsiasi fase di preselezione competitiva delle ditte con cui contrattare, acquista l'attitudine ad essere ricondotta, in presenza di un'azione perturbatrice, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. (cfr., Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213033, secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa privata, al di là del "nomen juris", si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale; nella specie la Corte ha precisato che ciò non integra una applicazione analogica della fattispecie criminosa - vietata in materia penale - in quanto non ne allarga l'ambito di applicazione, bensì concreta una interpretazione estensiva, sulla base dell'eadem ratio che la sorregge e che è unica, volta a garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private.

In difetto, però, di una reale e libera competizione tra più concorrenti non è a parlarsi di gara, come nel caso in cui singoli potenziali contraenti, individualmente interpellati, presentino ciascuno le proprie offerte e l'amministrazione resti libera di scegliere il proprio contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati; nello stesso senso Sez. 6, n. 1412, del 23/10/1998, Coccimiglio, non massimata).

L'opzione interpretativa indicata è stata successivamente ripresa e sviluppata anche con riguardo al delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen.

Si è affermato in molteplici occasioni che, ai fini della integrazione del reato, deve aversi riguardo ad ogni istituto competitivo, pregiudiziale alla perfezione di un contratto con la pubblica amministrazione, purché il suo funzionamento sia sottoposto - per volontà della stazione appaltante o per previsione legislativa - a regole, seppure meno stringenti e penetranti rispetto a quelle congenite ai pubblici incanti e alle licitazioni private, ma comunque predeterminate, alle quali i privati devono attenersi e i pubblici poteri devono adeguarsi.

Qualunque condotta tesa a interferire sulla libera concorrenza, anche se calata nell'ambito di paradigmi concorrenziali diversi, coopera alla genesi della lesione di quegli interessi posti a giustificazione della tutela penale.

Il reato è cioè configurabile in ogni situazione in cui si debba sviluppare la libera attività di concorrenza.

Le uniche situazioni che si sottraggono all'applicazione della fattispecie, spiega l'indirizzo in esame, sono quelle in cui la ricerca del contraente sia sganciata da ogni giudizio comparativo, anche di tipo informale, ed in cui, quindi, non si può riscontrare alcuna spinta "agonistica" tra le parti, venendo meno in radice la possibilità stessa che il diritto degli imprenditori a gareggiare in condizioni di parità per gli appalti pubblici subisca un nocumento (In tal senso, in particolare, Sez. 6, n. 57000 del 06/12/2018, Caruso, non nnassimata, in cui la Corte ha escluso il reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen in fattispecie di affidamento di un servizio legittimamente disposto in via diretta e senza gara in cui all'indagato si contestava di avere sottoscritto la delibera di affidamento temporaneo, nella consapevolezza di irregolarità documentali e di accordi collusivi tra altri pubblici amministratori ed i privati interessati; nello stesso senso; Sez. 6, n. 44700 del 13/07/2021, Giunchiglia, Rv. 282289 secondo cui costituiscono "atti equipollenti" al bando di gara l'avviso con il quale, nella procedura contrattuale di "pre- commerciai procurement", si dà inizio alla fase di ricerca e scelta del contraente, nonchè l'allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto; Sez. 5, n. 25290, del 2/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836 in tema di turbata libertà degli incanti; Sez. 6, n. 30730 del 28/03/2018, C., non massimata; Sez. 6, n. 36806 del 06/04/2018, Gatta, non massimata; Sez. 6, n. 36065 del 26/06/2018, Santoro, non massinnata; Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cerada, Rv. 266118; Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Tatò, Rv. 250732; Sez. 6, n. 13124 del 28/1/2008, Mancianti, Rv. 239314).).

Secondo l'opzione interpretativa in esame, dunque, in presenza di una condotta perturbatrice, la trattativa privata ed il conseguente legittimo affidamento diretto delle opere, se non anticipata da un segmento procedimentale di valutazione concorsuale, non consente di ritenere configurabile il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. 4.3.

In tale articolato quadro di riferimento si pone la questione specifica già in precedenza indicata: se, cioè, il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contrante sia configurabile in presenza di un affidamento diretto che, come nel caso di specie, sia formalmente legittimo, ma sia "inquinato" da una condotta perturbatrice precedente, quella cioè con cui si era deciso di simulare la esecuzione di lavori in realtà già eseguiti.

A differenza di quanto previsto dall'art. 353 cod. pen., in cui l'evento naturalistico del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353-bis fa riferimento al solo turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando - o di un altro atto a questo equipollente - e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

La norma incriminatrice richiede sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale ad una "gara", nel senso in precedenza indicato, e deve volgere sul piano finalistico ad inquinare il contenuto di un atto tipico, cioè di un atto esplicativo del modo con cui si devono selezionare i concorrenti per individuarne il migliore; un atto che pone le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti.

Il turbamento del procedimento amministrativo si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter di questo in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Ne consegue che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen., deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione.

Questo è il senso della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento ad un atto equipollente al bando; deve trattarsi del contenuto di un atto che assolva la stessa funzione del bando.

Rispetto al dato letterale della norma incriminatrice, non sono dunque condivisibili torsioni interpretative volte a conformare il dato testuale per attribuirgli un significato ulteriore, distinto e più ampio, rispetto a quello desumibile dalla sua immediata lettura.

Si tratta di opzioni interpretative che finiscono per estendere l'ambito della norma incriminatrice e la tipicità della fattispecie con un procedimento analogico in malam partem in cui, attraverso considerazioni di natura teleologica, si varcano i paletti fissati dalla lettera della legge,.

La condotta perturbatrice non finalizzata ad inquinare il contenuto del bando - o di un atto ad esso equipollente -, ma espressione di un inquinamento generale, a monte, e dunque non volta ad impedire la gara attraverso l'affidamento illegittimo diretto dei lavori, è esterna rispetto al perimetro testuale della norma.

La valorizzazione della componente finalistica, ove pure fosse realmente sottesa - come ipotizza il Procuratore - alla ratio della disposizione criminosa, produrrebbe una tensione con il principio di legalità perché finirebbe per introdurre un nuovo e diverso elemento di struttura (l'inquinamento del procedimento finalizzato ad evitare la gara, rispetto all'inquinamento volto a condizionare la gara) che la lettera della norma incriminatrice obiettivamente non prevede.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2021 ha nuovamente spiegato come il divieto di analogia non consenta di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo.

Si è chiarito come sia il "testo della legge - non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore» e come ciò valga «non solo per il nostro, ma anche per altri ordinamenti ispirati alla medesima prospettiva, come dimostra la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, secondo cui in materia penale «il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione da parte del giudice".

Dunque, la stretta osservanza del principio di legalità preclude all'interprete di abbandonare il dato letterale della norma incriminatrice ed il suo significato semantico, per ricercare profili ulteriori in grado di colorare ulteriormente il perimetro dell'illecito

4.4. Ne consegue che in caso di affidamento diretto il delitto previsto dall'ad 353- bis cod. pen.: a) è configurabile nei casi in cui la trattativa privata, al di là del nomen juris, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata svincolata da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara, nel senso in precedenza indicato (così testualmente da ultimo, Sez.6, n. 5336 del 28/10/2021, Zappini).

5. Nel caso di specie, non è chiaro, né è stato sviluppato nel ragionamento del Tribunale, perché il Sindaco, che avrebbe attestato falsamente nella delibera n. 83 del 8.10.2019 che i lavori - anche quelli già eseguiti- avrebbero dovuto avere inizio entro il 31.10.2019 e che ciò avrebbe fatto "per coprire la spesa" ricorrendo al "decreto Salvini", sarebbe estraneo alle successive condotte volte a garantire, attraverso l'affidamento diretto dei lavori alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che il complessivo illegittimo sistema producesse il risultato voluto, quello cioè di far "apparire" i lavori non eseguiti ed usufruire in tal modo della copertura finanziaria assicurata dal "decreto Salvini" a cui, almeno in parte, non si aveva diritto.

E' vero, come correttamente ha osservato il Procuratore ricorrente, che la scelta della [OSCURATO:PERSONA], cioè di una impresa "amica" che avrebbe dovuto eseguire i lavori - anche quelli già eseguiti- avrebbe potuto essere "inquinata" dalla necessità, da un lato, di conseguire, da parte del Comune e del Sindaco, il risultato sperato - cioè la copertura finanziaria anche per la quota parte di lavori per la quale non si aveva diritto- e, dall'altro, di garantire comunque il compenso all'impresa che già aveva eseguito i lavori, atteso che la "nuova" impresa avrebbe dovuto "girare" a questa una quota parte del proprio corrispettivo.

Tuttavia si è in presenza di una condotta, rispetto alla quale, non si contesta l'inesistenza dei presupposti per l'affidamento diretto in un procedimento che prevedeva un segmento valutativo e di comparazione tra più soggetti, quanto, piuttosto, un globale meccanismo con attitudine inquinante che era "a monte" della decisione di procedere all'affidamento diretto, e che forse avrebbe dovuto garantire al Comune di usufruire di denaro pubblico al quale non s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 29/07/2021 nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l'ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziata del reato di concorso in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente All'indagata, Sindaco pro tempore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è contestato, in concorso con altri, di aver turbato il procedimento di scelta del contraente oggetto della delibera della giunta comunale n. 83 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - riguardante l'approvazione del progetto dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di impianti su aree di proprietà comunale e che comprendeva anche alcuni lavori di sostituzione di una determinata condotta- da cui era derivata la successiva determinazione n. 90 del 25.10.2019 con la quale erano stati affidati alla società Edil costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e C. oltre a lavori di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni impianti, anche quegli stessi lavori di sostituzione della condotta idrica che erano già stati deliberati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, in realtà, erano stati eseguiti nei mesi precedenti - e segnatamente in data 13/14 agosto 2019 - non già dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè dalla ditta aggiudicatrice, ma dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (così l'imputazione provvisoria al capo 9). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Paola articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, da una parte, non rinvenendo nei riguardi dell'indagata nessuna condotta collusiva o fraudolenta in grado di influire, turbandolo, sul regolare procedimento di scelta del contraente, e, dall'altra, per aver recepito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art.353 bis cod. pen. non sarebbe configurabile nel caso di affidamento diretto, non potendo questo essere ricondotto al sintagma di "altro atto equipollente" di cui alla norma incriminatrice. Sottolinea il ricorrente come il Tribunale abbia in realtà ritenuto sussistenti i gravi di indizi di colpevolezza in relazione alla imputazione di falso di cui al capo 10)- per la quale la misura è stata confermata - in cui si contesta all'indagata di avere attestato falsamente nella delibera n. 83 del 8.10.2019 che i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dovessero ancora eseguirsi e che avrebbero dovuto avere inizio entro il 31.10.2019, laddove, come detto, i lavori relativi a quella determinata condotta erano già stati eseguiti. Secondo lo stesso Tribunale, argomenta il Procuratore ricorrente, attraverso il reato di falso sarebbe stata assicurata copertura finanziaria ai lavori già eseguiti in via d'urgenza nel mese di agosto del 2019- completati nel mese di maggio 2020- per i quali il Comune aveva beneficiato del c.d. "decreto Salvini", che, tuttavia, consentiva all'ente l'accesso al finanziamento pubblico solo nel caso in cui l'inizio dei lavori fosse avvenuto entro il 31.10.2019 Dunque, si afferma, l'indagata, proprio attraverso la condotta di falso, avrebbe posto in essere la condotta fraudolenta richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 353 bis cod. pen. Il Tribunale, si aggiunge, pur riconoscendo la rilevanza penale della condotta dell'indagata quanto al reato di falso, avrebbe poi ritenuto, in maniera contraddittoria e illogica, che la Mele non avrebbe compiuto nessuna condotta collusiva o fraudolenta;l'indagata, si argomenta, ricomprendendo nella delibera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche lavori già eseguiti, sarebbe stata consapevole che la parte di lavori non eseguiti dovesse essere aggiudicata ad una impresa "compiacente" (così il ricorso) perché solo ciò avrebbe assicurato che questa rinunciasse al corrispettivo in favore della impresa che aveva già eseguito i lavori. La delibera n. 83 del 8.10.2019, ideologicamente falsa nella parte in cui si è detto, sarebbe stata prodromica al successivo affidamento diretto disposto con la delibera n. 90 a firma del coindagato Arieta in favore della ditta Ritondale, di cui sarebbe titolare [OSCURATO:PERSONA], che, come emerso dalle captazioni, era il "figlioccio" di [OSCURATO:PERSONA]; Ritondale, ricevuto il saldo dei lavori, avrebbe dovuto girarlo in parte a [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, i lavori avrebbero potuto in astratto essere aggiudicati con affidamento diretto perché "sotto soglia" ma, si aggiunge, la procedura sarebbe stata in concreto adoperata in maniera distorta, atteso che solo in tal modo avrebbero potuto essere liquidati a [OSCURATO:PERSONA] i lavori indicati nella delibera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] già eseguiti; dunque una collusione generalizzata di cui avrebbe fatto parte anche Mele (in tal senso si valorizza il contenuto di alcune conversazioni intercettate). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge; il tema attiene alla opzione interpretativa recepita dal Tribunale quanto alla non configurabilità del reato previsto dall'art. 353 bis cod. pen. nel caso di affidamento diretto e al contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente valutati, è infondato. 2. In via preliminare, quanto all'interesse a ricorrere, non assume decisivo rilievo il provvedimento depositato in udienza dal difensore dell'indagata da cui emerge la revoca della misura in corso: si tratta di un provvedimento sulla cui definitività nulla è dato sapere. 3. La disposizione normativa di cui all'art. 353-bis cod. pen. è stata introdotta dal legislatore con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. aveva creato anche a seguito di indirizzi giurisprudenziali secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, non sarebbe configurabile nei casi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non faccia seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 26556 del 13/04/2021, Giamogante, Rv. 281470). Come si legge nei lavori preparatori, con il reato in questione sarebbe stato colmato un vuoto di tutela. La ratio della norma è normalmente individuata nella esigenze di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara; la norma, si sostiene, mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente. Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento. Non è necessario cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, Rv. 273449; Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917). Le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell'atto ad esso equipollente, assumono rilevanza a condizione che l'organo o l'ente pubblico abbia in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, che cioè vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente (Sez. 6, n. 26840 del 14/4/2015, Boschi, Rv. 263834). 4. In tale contesto si pone la questione del se il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sia configurabile anche quando, come nel caso di specie, la condotta perturbatrice non sia finalizzata ad inquinare lo sviluppo di una procedura selettiva, ma a consentire, attraverso l'affidamento diretto, di portare a compimento " una mala gestio complessiva" (così il ricorso a pag. 9), cioè a dare attuazione, attraverso il ricorso legittimo all'affidamento diretto, ad un inquinamento diffuso e preesistente. Il tema attiene alla esatta individuazione del tipo e dell'ambito del procedimento amministrativo, nonché alla interpretazione del sintagma "contenuto del bando e di altro atto equipollente" di cui alla norma incriminatrice prevista dall'art. 353- bis cod. pen.4.1. La Corte di cassazione ha chiarito recentemente la questione. Si è spiegato che, secondo una prima opzione interpretativa, l'art. 353-bis cod. pen., facendo riferimento al "contenuto del bando o di altro atto equipollente", dovrebbe essere interpretato nel senso che per "altro atto equipollente" dovrebbe intendersi "ogni atto che - così come recita la rubrica della norma - abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione, sulla scorta di un'interpretazione di segno ampio, pienamente conforme alla ratio legis, anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento diretto ad un determinato soggetto economico" (così testualmente Sez. 6, n. 13431 del 16/02/2017, Imperadore, Rv. 269384 in fattispecie di procedura di affidamento diretto avviata in violazione della normativa allora vigente ed in cui si valorizza anche la motivazione di Sez. 6, n. 43800 del 23.10.2012, non massinnata e di Sez. 6, n. 1 del 02.12.2014, dep. 2015, Rv. 262917). Il principio di diritto indicato è richiamato in senso adesivo da Sez. 6, n. 1016, del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, in fattispecie - del tutto sovrapponibile a quella in esame - di affidamento diretto illegittimo, perchè posto in essere senza la sussistenza del requisito della somma urgenza (nello stesso senso, sempre in tema di affidamento diretto illegittimo Sez. 6, n. 10016 del 13/02/2019, Fernandez, non massimata; Sez. 6 n. 10111 del 13/02/2019, Fuscaldo, non massimata). Si tratta di decisioni che, ricomprendendo nella nozione di "atto equipollente", i casi in cui l'affidamento diretto sia utilizzato in maniera distorta per eludere l'indizione della gara, ritengono configurabile il reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen. Una ricostruzione che, attraverso la evocazione della "eadem ratio", valorizza la necessità, da una parte, di colmare un vuoto di tutela e, dall'altra, di attribuire rilevanza penale a condotte "sostanzialmente" sovrapponibili a quelle disciplinate dalla norma incriminatrice attraverso una interpretazione extratestuale - considerata meramente estensiva - della stessa. 4.2. Si tratta di una opzione interpretativa che la Corte non ha condiviso con motivazioni che in questa sede è opportuno riprendere e ribadire. La Corte di cassazione aveva già evidenziato che, se è vero che la selezione del contraente mediante trattativa privata può non essere preceduta da nessun confronto tra offerte antagoniste, è altrettanto vero che la legge consente di derogare al modulo generale. Vi sono casi in cui, cioè, nonostante l'affidamento diretto, il procedimento prevede segmenti concorrenziali tra gli aspiranti che rendono omologabile la trattativa privata - perlomeno in relazione alla fase iniziale del procedimento - a una procedura di gara, considerata "ufficiosa", "informale", "esplorativa", "di sondaggio", di "consultazione". Dunque, si era chiarito - seppur con riguardo al reato previsto dall'art. 353 cod. pen. - che anche la trattativa privata, se anticipata da una qualsiasi fase di preselezione competitiva delle ditte con cui contrattare, acquista l'attitudine ad essere ricondotta, in presenza di un'azione perturbatrice, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. (cfr., Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213033, secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa privata, al di là del "nomen juris", si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale; nella specie la Corte ha precisato che ciò non integra una applicazione analogica della fattispecie criminosa - vietata in materia penale - in quanto non ne allarga l'ambito di applicazione, bensì concreta una interpretazione estensiva, sulla base dell'eadem ratio che la sorregge e che è unica, volta a garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private. In difetto, però, di una reale e libera competizione tra più concorrenti non è a parlarsi di gara, come nel caso in cui singoli potenziali contraenti, individualmente interpellati, presentino ciascuno le proprie offerte e l'amministrazione resti libera di scegliere il proprio contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati; nello stesso senso Sez. 6, n. 1412, del 23/10/1998, Coccimiglio, non massimata). L'opzione interpretativa indicata è stata successivamente ripresa e sviluppata anche con riguardo al delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. Si è affermato in molteplici occasioni che, ai fini della integrazione del reato, deve aversi riguardo ad ogni istituto competitivo, pregiudiziale alla perfezione di un contratto con la pubblica amministrazione, purché il suo funzionamento sia sottoposto - per volontà della stazione appaltante o per previsione legislativa - a regole, seppure meno stringenti e penetranti rispetto a quelle congenite ai pubblici incanti e alle licitazioni private, ma comunque predeterminate, alle quali i privati devono attenersi e i pubblici poteri devono adeguarsi. Qualunque condotta tesa a interferire sulla libera concorrenza, anche se calata nell'ambito di paradigmi concorrenziali diversi, coopera alla genesi della lesione di quegli interessi posti a giustificazione della tutela penale. Il reato è cioè configurabile in ogni situazione in cui si debba sviluppare la libera attività di concorrenza. Le uniche situazioni che si sottraggono all'applicazione della fattispecie, spiega l'indirizzo in esame, sono quelle in cui la ricerca del contraente sia sganciata da ogni giudizio comparativo, anche di tipo informale, ed in cui, quindi, non si può riscontrare alcuna spinta "agonistica" tra le parti, venendo meno in radice la possibilità stessa che il diritto degli imprenditori a gareggiare in condizioni di parità per gli appalti pubblici subisca un nocumento (In tal senso, in particolare, Sez. 6, n. 57000 del 06/12/2018, Caruso, non nnassimata, in cui la Corte ha escluso il reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen in fattispecie di affidamento di un servizio legittimamente disposto in via diretta e senza gara in cui all'indagato si contestava di avere sottoscritto la delibera di affidamento temporaneo, nella consapevolezza di irregolarità documentali e di accordi collusivi tra altri pubblici amministratori ed i privati interessati; nello stesso senso; Sez. 6, n. 44700 del 13/07/2021, Giunchiglia, Rv. 282289 secondo cui costituiscono "atti equipollenti" al bando di gara l'avviso con il quale, nella procedura contrattuale di "pre- commerciai procurement", si dà inizio alla fase di ricerca e scelta del contraente, nonchè l'allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto; Sez. 5, n. 25290, del 2/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836 in tema di turbata libertà degli incanti; Sez. 6, n. 30730 del 28/03/2018, C., non massimata; Sez. 6, n. 36806 del 06/04/2018, Gatta, non massimata; Sez. 6, n. 36065 del 26/06/2018, Santoro, non massinnata; Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cerada, Rv. 266118; Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Tatò, Rv. 250732; Sez. 6, n. 13124 del 28/1/2008, Mancianti, Rv. 239314).). Secondo l'opzione interpretativa in esame, dunque, in presenza di una condotta perturbatrice, la trattativa privata ed il conseguente legittimo affidamento diretto delle opere, se non anticipata da un segmento procedimentale di valutazione concorsuale, non consente di ritenere configurabile il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. 4.3. In tale articolato quadro di riferimento si pone la questione specifica già in precedenza indicata: se, cioè, il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contrante sia configurabile in presenza di un affidamento diretto che, come nel caso di specie, sia formalmente legittimo, ma sia "inquinato" da una condotta perturbatrice precedente, quella cioè con cui si era deciso di simulare la esecuzione di lavori in realtà già eseguiti. A differenza di quanto previsto dall'art. 353 cod. pen., in cui l'evento naturalistico del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353-bis fa riferimento al solo turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando - o di un altro atto a questo equipollente - e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente. La norma incriminatrice richiede sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale ad una "gara", nel senso in precedenza indicato, e deve volgere sul piano finalistico ad inquinare il contenuto di un atto tipico, cioè di un atto esplicativo del modo con cui si devono selezionare i concorrenti per individuarne il migliore; un atto che pone le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti. Il turbamento del procedimento amministrativo si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter di questo in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Ne consegue che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen., deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione. Questo è il senso della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento ad un atto equipollente al bando; deve trattarsi del contenuto di un atto che assolva la stessa funzione del bando. Rispetto al dato letterale della norma incriminatrice, non sono dunque condivisibili torsioni interpretative volte a conformare il dato testuale per attribuirgli un significato ulteriore, distinto e più ampio, rispetto a quello desumibile dalla sua immediata lettura. Si tratta di opzioni interpretative che finiscono per estendere l'ambito della norma incriminatrice e la tipicità della fattispecie con un procedimento analogico in malam partem in cui, attraverso considerazioni di natura teleologica, si varcano i paletti fissati dalla lettera della legge,. La condotta perturbatrice non finalizzata ad inquinare il contenuto del bando - o di un atto ad esso equipollente -, ma espressione di un inquinamento generale, a monte, e dunque non volta ad impedire la gara attraverso l'affidamento illegittimo diretto dei lavori, è esterna rispetto al perimetro testuale della norma. La valorizzazione della componente finalistica, ove pure fosse realmente sottesa - come ipotizza il Procuratore - alla ratio della disposizione criminosa, produrrebbe una tensione con il principio di legalità perché finirebbe per introdurre un nuovo e diverso elemento di struttura (l'inquinamento del procedimento finalizzato ad evitare la gara, rispetto all'inquinamento volto a condizionare la gara) che la lettera della norma incriminatrice obiettivamente non prevede. La Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2021 ha nuovamente spiegato come il divieto di analogia non consenta di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. Si è chiarito come sia il "testo della legge - non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore» e come ciò valga «non solo per il nostro, ma anche per altri ordinamenti ispirati alla medesima prospettiva, come dimostra la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, secondo cui in materia penale «il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione da parte del giudice". Dunque, la stretta osservanza del principio di legalità preclude all'interprete di abbandonare il dato letterale della norma incriminatrice ed il suo significato semantico, per ricercare profili ulteriori in grado di colorare ulteriormente il perimetro dell'illecito 4.4. Ne consegue che in caso di affidamento diretto il delitto previsto dall'ad 353- bis cod. pen.: a) è configurabile nei casi in cui la trattativa privata, al di là del nomen juris, si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata svincolata da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara, nel senso in precedenza indicato (così testualmente da ultimo, Sez.6, n. 5336 del 28/10/2021, Zappini). 5. Nel caso di specie, non è chiaro, né è stato sviluppato nel ragionamento del Tribunale, perché il Sindaco, che avrebbe attestato falsamente nella delibera n. 83 del 8.10.2019 che i lavori - anche quelli già eseguiti- avrebbero dovuto avere inizio entro il 31.10.2019 e che ciò avrebbe fatto "per coprire la spesa" ricorrendo al "decreto Salvini", sarebbe estraneo alle successive condotte volte a garantire, attraverso l'affidamento diretto dei lavori alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che il complessivo illegittimo sistema producesse il risultato voluto, quello cioè di far "apparire" i lavori non eseguiti ed usufruire in tal modo della copertura finanziaria assicurata dal "decreto Salvini" a cui, almeno in parte, non si aveva diritto. E' vero, come correttamente ha osservato il Procuratore ricorrente, che la scelta della [OSCURATO:PERSONA], cioè di una impresa "amica" che avrebbe dovuto eseguire i lavori - anche quelli già eseguiti- avrebbe potuto essere "inquinata" dalla necessità, da un lato, di conseguire, da parte del Comune e del Sindaco, il risultato sperato - cioè la copertura finanziaria anche per la quota parte di lavori per la quale non si aveva diritto- e, dall'altro, di garantire comunque il compenso all'impresa che già aveva eseguito i lavori, atteso che la "nuova" impresa avrebbe dovuto "girare" a questa una quota parte del proprio corrispettivo. Tuttavia si è in presenza di una condotta, rispetto alla quale, non si contesta l'inesistenza dei presupposti per l'affidamento diretto in un procedimento che prevedeva un segmento valutativo e di comparazione tra più soggetti, quanto, piuttosto, un globale meccanismo con attitudine inquinante che era "a monte" della decisione di procedere all'affidamento diretto, e che forse avrebbe dovuto garantire al Comune di usufruire di denaro pubblico al quale non s
Sentenza Cassazione n. 17876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris