CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 13830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20653/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (altre generalità e c.f. non rilevato), rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA n. 938/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di BARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorr ente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 18/05/2023