CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure di cui al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 commi 8, 9 e 11 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 27 e 111 Cost. e vizio di motivazione - sono in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, nel revocare la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale evidenzia che: - dalla documentazione acquisita e in particolare dalla relazione dell'Uepe di Caltanissetta, risultata che [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole della pendenza dell'istruttoria sulla propria istanza di cambio di domicilio e informato della necessità di attendere l'esito della stessa, nonostante i ripetuti inviti dell'Uepe a non allontanarsi dal domicilio in attesa del provvedimento giudiziario, ha deliberatamente deciso di lasciare il luogo di esecuzione della misura, trasferendosi a Biancavilla (CT), in un'abitazione risultata successivamente assolutamente inidonea sotto il profilo del controllo e della sicurezza, priva di energia elettrica e di elementi minimi di riconoscibilità (campanello, citofono, titolarità) e ponendo, così, in essere una grave violazione delle prescrizioni imposte, per assenza dell'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, e dei doveri connessi alla misura concessa; - tale comportamento non può essere considerato frutto di mera superficialità o di errore procedurale, ma costituisce espressione di autonoma scelta contraria alle prescrizioni imposte e, dunque, manifestazione di inosservanza cosciente e volontaria delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria; - non può, inoltre, condividersi la tesi difensiva secondo cui l'allontanamento sarebbe riconducibile ad una esigenza contrattuale, atteso che ad oggi nulla risulta documentato in merito e, del pari, non risulta documentata alcuna urgenza effettiva o sopravvenuta che giustificasse la suddetta inosservanza; - il mero intervento del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che comunicava ai carabinieri la volontà del proprio assistito di trasferirsi per scadenza del contratto di locazione, non sana la violazione commessa, né può essere ritenuto sostitutivo di una autorizzazione giudiziale, la quale costituisce atto imprescindibile ai fini della legittimità dello spostamento, essendo, altresì, il soggetto, in qualità di affidato, pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dall'allontanamento arbitrario che, peraltro, gli erano state più volte ribadite dall'Uepe di Caltanissetta e dall'Udepe di Catania; - tale trasgressione fa venire meno la funzione trattamentale della misura, in quanto denota l'incapacità del condannato di conformare il proprio comportamento alle prescrizioni imposte e una inadeguata interiorizzazione del percorso rieducativo; 2- la condotta posta in essere, manifestazione di un atteggiamento oppositivo, determina una frattura irreversibile nel rapporto fiduciario con l'Autorità giudiziaria, rendendo inevitabile la revoca definitiva della misura alternativa. Rilevato, pertanto, che, a fronte di tali argomentazioni logiche e complete a riprova che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la revoca non è intervenuta automaticamente ma è frutto di una ponderata valutazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M