CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21789/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità del Passalacqua per il reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il ricorrente in vista dell'udienza del 23 marzo 2020 nominava un difensore di fiducia, che non riceveva la notificata dell'udienza dibattimentale fissata con provvedimento di rinvio fuori udienza a causa della pandemia; il difensore sollecitava la comunicazione con richiesta trasmessa in cancelleria il 5 maggio 2020 con posta elettronica certificata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è manifestamente infondato. 1.1. Secondo un orientamento della Corte di cassazione l'omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare a causa della emergenza Covid, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01). Le Sezioni unite, con riguardo al tema generale dell'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, hanno affermato che tale omissione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie (a) l'avviso di differimento non veniva comunicato al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina era stata trasmessa alla Cancelleria il 20 marzo 2020, ovvero in una data precedente al differimento fuori udienza; (b) l'avv. [OSCURATO:PERSONA] diligentemente chiedeva la data del rinvio con messaggio inviato alla cancelleria (via pec) di fatto sollecitando la cancelleria; (c) l'omesso avviso della data di celebrazione dell'udienza - che si svolgeva senza la presenza del difensore di fiducia, non notíziato - non veniva eccepita dal difensore nominato ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. ma veniva dedotta con il ricorso per cassazione. Il motivo, non manifestamente infondato, consente di ritenere instaurato il rapporto processuale di fronte alla Corte di cassazione: il che impone di dichiarare l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione prevalendo l'estinzione su ogni vizio della sentenza (Sez. U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01 Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01) Nel caso di specie il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 9 marzo 2021, tenuto anche conto della sospensione correlata al periodo emergenziale relativo al contrasto alla pandemia da Covid 19: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 13