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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05297/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10310/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 6769/2014depositata il 16/12/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 5 dicembre 2011, veniva notificato a GARAVAGLIA Dario, pensionato, esercente l’attività di commercio al dettaglio di pitture, vernici e minuteria di ferramenta, avviso di accertamento con cui, a seguito di verifica scaturita dall’incoerenza dell’indice di rotazione del magazzino rispetto allo studio di settore, venivano determinati, con riferimento alla suddetta attività di impresa, per l’anno di imposta 2006, maggiori ricavi non dichiarati, con conseguenti maggiori imposte dirette ed indirette e contributi previdenziali.

2. Impugnato l’avviso dal contribuente, la CTP di Milano, con sentenza n. 269/43/2013 del 24 giugno 2013, respingeva il ricorso.

3. Proponeva il contribuente appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe.

3.1. Per quanto di ragione, la CTR, rigettata la doglianza volta a dedurre la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, rilevava quanto segue: - da disattendersi, in quanto nuova, è l’eccezione di “nullità della verifica conseguente all'intervento in tale sede della signora [OSCURATO:PERSONA] come delegata per l'assistenza tecnica, pur non essendo un professionista abilitato”.

Ad ogni modo, “l'espressione usata dai verbalizzanti ‘di volersi fare assistere dalla moglie’ ‘nella sua veste di collaboratrice’ e non di ‘farsi rappresentare’ è solo una mera imprecisione lessicale”, che “non può certo comportare l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti dai verbalizzanti in assenza di una specifica previsione in tal senso[,] poiché quello che conta è l'attendibilità delle fonti di prova”.

“Inoltre il contribuente era presente alla attività di verifica unitamente alla signora Garavaglia, e nulla ha rilevato in relazione a tale inesattezza né nel corso della verifica né dopo […], avendo avuto la possibilità di comunicare entro sessanta giorni eventuali osservazioni e richieste”; -“neppure sussiste difetto di motivazione dell'atto impugnato”, in quanto correttamente motivato “per relationem”; - legittimo è l'utilizzo da parte dell'Ufficio dello strumento dell'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, laddove, come nella specie, ritenga la fondatezza nel merito della pretesa; - non risulta violato l’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 essendo dalla verifica emersa l’esistenza di un reddito non dichiarato a fronte di “incongruenza del magazzino”; - “il contribuente personalmente ha partecipato alle operazioni di verifica senza alcuna contestazione”, ciò equivalendo ad accettazione di esse e dei relativi risultati, considerato che il medesimo “avrebbe potuto formulare il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale”, talché“le contestazioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni dell'accertamento sono tardive”; - quanto alla doglianza relativa alla percentuale di ricarico per essere questa riferita soltanto ad una modesta campionatura degli articoli in vendita, la stessa è infondata, poiché il contribuente l’ha espressamente riconosciuta come quella praticata su tutta la merce, alla stregua di verbale sottoscritto; -le contestazioni sugli errori contenuti nel p.v.c. sono irrilevanti per mancata formalizzazione di rilievi alla chiusura delle operazioni e nei sessanta giorni successivi.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente con otto motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1387 e 1399 cod. civ.

Il contribuente aveva chiesto che la moglie semplicemente presenziasse alle operazioni di verifica, senza dunque mai conferirle alcun potere di rendere dichiarazioni ovvero di sottoscrivere documenti in sua vece, con la conseguenza che qualsiasi operazione posta in essere dalla moglie non avrebbe potuto produrre effetto nella sua sfera giuridica.

Né può sostenersi, come invece fa la CTR, che il contribuente abbia ratificato l'operato della moglie ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., in quanto lo stesso non era presente alla sottoscrizione del processo verbale di verifica il giorno 13 dicembre 2008 e, all'atto della firma del p.v.c., non è stato reso edotto delle eventuali dichiarazioni e sottoscrizioni della moglie, poiché il documento sottopostogli alla firma conteneva omissioni idonee a stravolgerne completamente il significato.

“Con riferimento”, poi, “all'eccezione di novità della asserita nullità della verifica conseguente all'intervento in tale sede della signora [OSCURATO:PERSONA] ed alla non rilevabilità in appello di tale eccezione, si precisa che il fatto è stato dedotto nella prima difesa utile successiva alla messa a disposizione del p.v.v., che si ricorda non costituisce parte del p.v.c. e, conseguentemente, dell'accertamento”; talché “solo da questo documento (a pagina 21) si è potuto evincere come in data 13.12.2008 le operazioni del giorno siano avvenute alla sola presenza della signora Garavaglia e non, come asserito nel p.v.c., in contraddittorio con la parte”.

1.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

A tenore della sentenza impugnata, il contribuente, personalmente presente alla verifica, avrebbe dichiarato – secondo quanto scritto dagli operanti – “di volersi fare assistere dalla moglie”, “nella sua veste di collaboratrice”.

Rispetto a tale dichiarazione del contribuente – su cui si era articolata la doglianza del medesimo, volta a mettere in rilievo come la sua volontà non fosse quella di “farsi rappresentare” – il motivo omette la trascrizione della corrispondente parte del processo verbale, in tal guisa impedendo a questa Suprema Corte di apprezzare le censure sottopostele alla luce della questione effettivamente agitata dinanzi alla CTR.

Il conseguente difetto diautosufficienza che affligge il motivo lo vota per ciò solo all’inammissibilità.

D’altronde, con il medesimo esito, non specifica esso donde risulti che “il Garavaglia”, siccome “occupato con la gestione del colorificio”, “[abbia] chiesto che la moglie presenziasse semplicemente alle operazioni di verifica”.

1.2. Il motivo comunque – come anticipavasi – è altresì manifestamente infondato.

Rispetto all’interpretazione della CTR secondo cui la formula usata dai verbalizzanti circa il “volersi fare assistere [il contribuente] dalla moglie” costituisce “solo una mera imprecisione lessicale”, dovendo intendersi avere il medesimo espresso la volontà di “farsi rappresentare” dalla moglie, le contestazioni di cui al primo motivo sono soltanto astratte, non confrontandosi, per di più, con l’ulteriore logica osservazione della CTR che non di “assistenza” si trattava, per avere il contribuente anche aggiunto che “in caso di necessità si sarebbe fatto assistere dal proprio consulente fiscale”.

D’altronde – mette conto d i specificare – i verbalizzanti hanno sottolineato (stando alla non contestata versione della sentenza impugnata) la qualità in cui la moglie del contribuente interveniva alle operazioni: cioè “nella sua veste di collaboratrice”, ossia di persona intranea all’attività e quindi in grado di attivamente partecipare al contraddittorio in uno al contribuente medesimo.

1.3. La circostanza che il p.v.c. contenga degli “omissis”, rispetto al processo verbale relativo alle operazioni condotte, il 13 dicembre 2008, alla presenza della moglie del contribuente, non è significativa, riguardando le parti “omissate” nel p.v.c. essenzialmente il modo di determinazione della percentuale di ricarico, ma non le dichiarazioni della “parte”, riportate fedelmente.

Né può sostenersi che il contribuente, quantomeno al momento della ricezione del p.v.c., non avesse contezza della provenienza di tali dichiarazioni dalla moglie, siccome presente – come sottolineato dalla CTR –alle operazioni.

1.4. Talché scevro da censure è altresì il rilievo della CTR di tardività della dedotta eccezione di nullità della verifica: infatti, la tesi del contribuente, in ordine all’aver potuto formulare l’eccezione solo “nella prima difesa utile successiva alla messa a disposizione del p.v.v., che si ricorda non costituisce parte del p.v.c.”, oltreché espressa in termini del tutto generici, siccome privi di alcun riferimento alla progressione dei giudizi di merito, non trova riscontro nella ricostruzione del contenuto del p.v.c. alla luce del processo verbale delle operazioni –note al contribuente per avervi assistito –del 13 dicembre 2008.

1.4.1. Ed infatti è proprio l’avere il contribuente assistito alle operazioni l’elemento posto in evidenza dalla CTR per rimarcare come egli nessun rilievo abbia mai opposto, “né nel corso della verifica né dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”: siffatta mancanza di rilievi – che ben avrebbero potuto sfociare, ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, in osservazioni invece mai avanzate – non è (a differenza di quanto sostenuto anche nel secondo motivo) evocata dalla CTR quale causa di inammissibilità dell’eccezione di nullità della verifica, ma, legittimamente e coerentemente, quale argomento per ritenerla comunque meritevole di disattendimento.

1.5. Fermo quanto precede, neppure le censure del contribuente si confrontano con due altre decisive, ma ignorate, giustificazioni addotte dalla CTR a fondamento della decisione: quella a termini della quale “l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti dai verbalizzanti”, per il tramite delle dichiarazioni della moglie del contribuente, non è contemplata da alcuna “specifica previsione in tal senso” e quella a termini della quale a venire in linea di conto è unicamente “l’attendibilità delle fonti di prova acquisite […] e non le modalità con le quali esse sono state acquisite, atteso che la prova non subisce neppure gli effetti della eventuale illegittimità”.

1.5.1. Rispetto a tale ineccepibile argomentare della CTR, mette conto, per completezza, di aggiungere che, stando alla lettera del processo verbale delle operazioni del 13 dicembre 2008, la moglie del contribuente si è limitata a “confermare quanto sopra evidenziato” e a “precisare” la misura del ricarico medio della merce vendita “come peraltro risulta dall’esame dei documenti di acquisto e vendita”.

Pertanto le dichiarazioni della medesima esibiscono, alla lettera, una valenza meramente ancillare rispetto alle acquisizioni “ex se” derivanti dalle attività di verifica dei prezzi e di determinazione della misura del ricarico medio compiute dagli operanti: ragion per cui, pur a voler accedere alla tesi, come detto non condivisibile, del contribuente circa l’inammissibilità di dette dichiarazioni, avrebbe il medesimo comunque mancato di offrire la dimostrazione che, una volta espulse le dichiarazioni dal materiale probatorio, l’esito valutativo delle attività istruttorie degli operanti, di per se considerate, sarebbe stato diverso.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, e, 24, comma 2, Cost., anche come interpretato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 264 del 19/04/1995.

È erronea la dichiarazione della CTR di irrilevanza di “tutte le contestazioni afferenti gli errori contenuti nel p.v.c.” sul presupposto che il contribuente avrebbe potuto formulare osservazioni.

In tal guisa la CTR confonde il termine minimo di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento con il termine di impugnazione dell'avviso stesso.

Ne deriva la violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost.

2.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

A fronte dell’affermazione della sentenza impugnata – che assume le sembianze di una riflessione conclusiva, non a caso compiuta “in fine” di motivazione – circa l’“irrilevanza”, e non l’“inammissibilità”, di “tutte le contestazioni afferenti gli errori contenuti nel p.v.c.”, il contribuente, in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non esplicita di quali contestazioni si tratta: il punto ha rilievo in quanto, assumendo il contribuente avere la CTR illegittimamente ritenuto l’“inammissibilità” di tali contestazioni, nei paragrafi della motivazione della sentenza impugnata precedenti il penultimo, in cui è contenuta l’espressione censurata, la CTR – che, nella parte relativa allo “svolgimento del processo” in grado di appello, non indica la devoluzione di doglianze ulteriori rispetto alla “illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione; nullità della verifica; omessa motivazione dell’atto impositivo e violazione de[gli artt.] 39, c. 1, lett. d), e 42, c. 2, del d.P.R. 600/73 […],nonché nullità dell’avviso di accertamento”: doglianze tutte esaminate e disattese nella parte dedicata ai “motivi” –espressamente affronta e rigetta la questione di nullità della verifica, quella del difetto di motivazione dell’avviso, quella della legittimità della metodologia accertativa utilizzata ed altresì quella dell’insussistenza di “alcuna violazione dell'art. 39, c. 1, lett. d), del d.P.R. 600/73 poiché dalla verifica erano emersi elementi che consentivano di stabilire ‘l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato’, qual[e] la incongruenza del magazzino”.

Infine, la CTR affronta anche il “thema” della “percentuale di ricarico” utilizzata dall'Ufficio, che il contribuente, dinanzi alla medesima, sosteneva “riferir[si] soltanto ad una percentuale modesta degli articoli in vendita e, quindi, non significativa”, rilevando in contrario avere proprio egli riconosciuto, “come da dichiarazione resa ai verificatori nel verbale dallo stesso sottoscritto”, detta percentuale “come quella praticata su tutta la merce”.

In ragione di quanto precede (in disparte la non condivisibilità dell’assunto della CTR, nondimeno non oggetto di censura davanti a questa Suprema Corte, circa la tardività delle “contestazioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni dell'accertamento” siccome non contestate già in verifica, assunto che comunque è privo di rilievo per avere la CTR, come detto, affrontato anche la questione delle concrete modalità accertative), non emergono– e soprattutto il contribuente non allega – “contestazioni” di altri “errori contenuti nel p.v.c.” erroneamente non esaminati dalla CTR.

D’altro canto, come già osservato, con riferimento alle “contestazioni afferenti gli errori contenuti nel p.v.c.”, la CTR non parla affatto di “inammissibilità”, ma di “irrilevanza”: la motivazione di tale “irrilevanza”, posta dalla CTR in correlazione con il non avere il contribuente formulato contestazioni entro il termine dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, non assume, a differenza di quanto opinato dal ricorrente nel motivo in disamina, la valenza dell’attribuzione di un’efficacia preclusiva alla maturazione di detto termine, ma richiama l’osservazione correttamente svolta poco prima dalla CTR in ordine al fatto che l’avere “il contribuente personalmente partecipato alle operazioni di verifica senza alcuna contestazione […] equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati”.

Siffatto ragionare della CTR – su cui il contribuente, peraltro , significativamente non prende posizione alcuna –è pienamente conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costante, infatti, nell’affermare che “la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un'approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso” (così, da ultimo, Sez. 5 , n. 15851 del 29/07/2016, Rv. 640619-01).

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per illogicità della motivazione.

La CTR si contraddice nel ritenere che la sentenza di primo grado sia precisa e ben motivata, nondimeno richiamando la “ratio” dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, di cui conferma “in toto” l’applicabilità, e, ad un tempo, concludendo per l’insussistenza della violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.

La CTP aveva concluso per l’applicabilità dell’accertamento induttivo, mentre la CTR per l’applicabilità dell’art. 41-bis cit.

3.1. Il motivo èmanifestamente infondato.

La denunciata contraddittorietà logica della motivazione della sentenza impugnata non sussiste affatto, sol che si consideri come il costante insegnamento di questa Suprema Corte si esprima nel senso che “l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva: ne deriva” (tra l’altro) “che non assume rilievo alcuno il fatto che nel relativo avviso ci si riferisca erroneamente al predetto art. 39 anziché all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973” (Sez. 6-5, n. 8406 del 04/04/2018, Rv. 647574-01); ne deriva (altresì) che ai fini della ritualità e legittimità di un avviso di accertamento parziale è totalmente irrilevante che la contestazione non si basi su elementi incontrovertibili e definitivi, poiché è “sufficiente che la stessa si fondi su elementi gravi e precisi idonei a giustificare l'emissione dell'avviso ex art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973” (Sez. 5, n. 15595 del 22/07/2020, Rv. 658431-01, in motiv., par. 2.1, p. 3).

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Nell’atto di appello era stato dedotto l’errore in cui era incorsa la CTP nel giudicare rappresentativa la campionatura degli articoli oggetto di vendita ed era stato sostenuto che la GDF non aveva mai applicato una percentuale di ricarico ottenuta con la media ponderata.

Su tali eccezioni, la CTR omette completamente la pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

4.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Anzitutto, non riproduce con un minimo di compiutezza l’atto di appello, onde render conto della devoluzione, in termini precisi, alla Corte d’appello, di critiche afferenti alla percentualedi ricarico.

Secondariamente, “a fortiori”, non esplicita, con il richiamo e la riproduzione, o quantomeno il sunto, delle pertinenti emergenze probatorie, donde risulti l’”errore” che nell’atto di appello sarebbe stato attribuito alla sentenza di primo grado.

Infine, non si confronta minimamente con la già richiamata motivazione della sentenza impugnata laddove – con espresso riferimento al “thema” evocato nel motivo, perciò tutt’altro che omesso, ma anzi esaminato – evidenzia (in ossequio alla giurisprudenza di legittimità) avere lo stesso contribuente espressamente riconosciuto la percentuale di ricarico con dichiarazione finanche sottoscritta.

5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia ed “ultra petitum”.

Nell’atto di appello erano state dedotte “le criticità ed i gravi errori degli allegati 11 redatti dalla GdF”, in particolare eccependosi che dall’allegato 11/b non poteva dedursi, come invece affermato daiMilitari nel p.v.v., che il ricarico della merce venduta è sempre costante nella misura del 66,67%.

A seguito di analisi degli allegati 11, la difesa aveva rilevato come dagli stessi non fosse possibile determinare né la media ponderata né quella aritmetica.

La CTR sul punto omette di pronunciare.

5.1. Il motivo è inammissibile.

In violazione del principio di autosufficienza, esso non riproduce né la pertinente parte dell’atto di appello né gli “allegati 11 redatti dalla GdF” né la “pagina 22 del p.v.v.” che si porrebbe in contrasto con l’“allegato 11/b”.

Quanto precede travolge anche l’ulteriore censura proposta nella parte finale del motivo, a termini della quale la CTR – rilevando non esser vero, come sostenuto dal contribuente, che il “verbale della Guardia di Finanza [mancasse] dell’allegato”, in quanto questo era “stato prodotto dalla parte stessa” – avrebbe frainteso la domanda devolutale: la mancata riproduzione di quest’ultima, infatti, impedisce alcun apprezzamento della censura medesima.

6. Gli ultimi tre motivi - il sesto, il settimo e l'ottavo - possono essere enunciati e decisi congiuntamente per ragioni di connessione.

6.1. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di nullità dell’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.

La CTR ha omesso l'esame dei fatti, tutti decisivi, posti a fondamento dell'eccezione di nullità dell'accertamento induttivo ai sensi degli artt. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, essa ha omesso di esaminare il fatto che il magazzino era stato controllato ed era risultato regolare e di accertare la sussistenza dei presupposti necessari per procedere induttivamente.

Le risultanze contabili del magazzino apparivano rispondenti alle quantità fisiche in rimanenza; la contabilità era risultata correttamente tenuta.

Essendo quindi venuti meno i presupposti della verifica, non era neppure possibile emettere l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973.

L'accertamento veniva formalmente emesso ai sensi di quest'ultima disposizione, “anche ‘se di fatto’ veniva fondato su ricostruzioni induttive da presunzioni, quali l'applicazione della percentuale induttiva del 66,67%”.

L'accertamento induttivo, effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, era nullo “ex tunc” per carenza di motivazione in quanto non conteneva la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificassero il ricorso al metodo prescelto.

La CTR, andando in contrario avviso rispetto alla CTP, è giunta a ritenere legittimamente eseguito l'accertamento ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973.

Così facendo, ossia ricostruendo i fatti in adesione alle sole difese dell'Agenzia delle entrate, la CTR, non solo ha omesso l'esame dei fatti posti a fondamento dell'eccezione, ma realizza una falsa applicazione di norme di diritto, censurabili sotto il paradigma in esame.

6.2. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di assoluta infondatezza ed illegittimità del metodo adottato da parte dell’Ufficio per la ricostruzione dei ricavi e quindi dell’accertamento impugnato.

La CTR ha omesso altresì l'esame dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di assoluta infondatezza ed illegittimità del metodo adottato dall'Ufficio per la ricostruzione dei ricavi.

In particolare, essa ha omesso di considerare che “la dichiarazione rilasciata spontaneamente dal contribuente è stata assunta solo parzialmente”; di esaminare il fatto che “dall’allegato 11/b non è possibile evincere la percentuale del 66,67% posta fondamento dell'accertamento”; che “la merce non era manifestamente omogenea”, sicché “la percentuale di ricarico avrebbe dovuto essere determinata mediante l'applicazione della media ponderata”.

6.3. Con l’ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di assunzione parziale della dichiarazione del contribuente.

Nell'appello s’era eccepito che la dichiarazione del Garavaglia era stata assunta solo parzialmente, al solo fine di estrapolare la percentuale del 66,67%.

Con riferimento a ciò, “nulla viene detto nella sentenza di secondo grado, confermandosi quindi che il fatto posto a fondamento dell'eccezione suddetta non è neppure stato preso in considerazione”.

7. I motivi sono tutti inammissibili per una pluralità di ragioni: - in primo luogo , deducono censure sotto il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in violazione nondimeno dell’art. 348-ter cod. proc. civ., dal momento che, nella specie, si versa pacificamente in ipotesi di cd. doppia conforme di merito; - in secondo luogo, pur a prescindere da quanto precede, incardinano le censure “sub specie” dell’omesso esame di fatti decisivi controversi, ma in realtà deducono ad oggetto delle paventate omissioni, non già fatti storici, bensì mere argomentazioni difensive (giuridiche o al più fattuali): omissioni nondimeno denunciabili soltanto alla stregua di vizi motivazionali, nell’osservanza – tuttavia non ossequiata – dei canoni del sindacato degli stessi in sede di legittimità. -in terzo luogo, mirano sostanzialmente ad otte nere da questa Suprema Corte (per di più senza riprodurre, quantomeno per stralci, né l’avviso di accertamento né l’atto di appello) una più favorevole riedizione del giudizio di merito, in patente violazione del perimetro cui il giudizio di cassazione è astretto, quale momento di controllo della sola legittimità degli atti impugnati.

7.1. Fermo quanto precede, i motivi sono anche manifestamente infondati.

Sinteticamente: - quanto al sesto, esso pretermette l’affermazione della CTR secondo cui il magazzino è risultato incongruo, ciò giustificando la metodologia analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, così come omette il confronto con la pertinente citazione, da parte della CTR, della giurisprudenza di legittimità in ordine alla non illegittimità della motivazione “per relationem” degli avvisi di accertamento; - quanto al settimo motivo, ferma la patente violazione del principio di autosufficienza per mancata riproduzione degli atti amministrativi e processuali, esso non indica né cosa avrebbe “per intero” dichiarato il contribuente, né per quale ragione il prospetto redatto dalla difesa, di cui a p. 11 del ricorso, avrebbe corretto non precisati “errori” affliggenti quello della Guardia di Finanza, né donde risulti la disomogeneità della merce e l’erroneità della metodologia di determinazione della percentuale di ricarico; - quanto al settimo motivo, richiamato quanto già detto in relazione al motivo precedente circa la mancata indicazione delle dichiarazioni del contribuente,esso tiene in non cale che, “al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse” (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 3126 del 09/02/2021, Rv. 660547-01).

8. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.

Le spese, regolatesecondo tariffa come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti affinché il contribuente sia dichiarato te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10310/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella COMM.TRIB.REG. MILANO n. 6769/2014depositata il 16/12/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 5 dicembre 2011, veniva notificato a GARAVAGLIA Dario, pensionato, esercente l’attività di commercio al dettaglio di pitture, vernici e minuteria di ferramenta, avviso di accertamento con cui, a seguito di verifica scaturita dall’incoerenza dell’indice di rotazione del magazzino rispetto allo studio di settore, venivano determinati, con riferimento alla suddetta attività di impresa, per l’anno di imposta 2006, maggiori ricavi non dichiarati, con conseguenti maggiori imposte dirette ed indirette e contributi previdenziali. 2. Impugnato l’avviso dal contribuente, la CTP di Milano, con sentenza n. 269/43/2013 del 24 giugno 2013, respingeva il ricorso. 3. Proponeva il contribuente appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe. 3.1. Per quanto di ragione, la CTR, rigettata la doglianza volta a dedurre la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, rilevava quanto segue: - da disattendersi, in quanto nuova, è l’eccezione di “nullità della verifica conseguente all'intervento in tale sede della signora [OSCURATO:PERSONA] come delegata per l'assistenza tecnica, pur non essendo un professionista abilitato”. Ad ogni modo, “l'espressione usata dai verbalizzanti ‘di volersi fare assistere dalla moglie’ ‘nella sua veste di collaboratrice’ e non di ‘farsi rappresentare’ è solo una mera imprecisione lessicale”, che “non può certo comportare l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti dai verbalizzanti in assenza di una specifica previsione in tal senso[,] poiché quello che conta è l'attendibilità delle fonti di prova”. “Inoltre il contribuente era presente alla attività di verifica unitamente alla signora Garavaglia, e nulla ha rilevato in relazione a tale inesattezza né nel corso della verifica né dopo […], avendo avuto la possibilità di comunicare entro sessanta giorni eventuali osservazioni e richieste”; -“neppure sussiste difetto di motivazione dell'atto impugnato”, in quanto correttamente motivato “per relationem”; - legittimo è l'utilizzo da parte dell'Ufficio dello strumento dell'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, laddove, come nella specie, ritenga la fondatezza nel merito della pretesa; - non risulta violato l’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 essendo dalla verifica emersa l’esistenza di un reddito non dichiarato a fronte di “incongruenza del magazzino”; - “il contribuente personalmente ha partecipato alle operazioni di verifica senza alcuna contestazione”, ciò equivalendo ad accettazione di esse e dei relativi risultati, considerato che il medesimo “avrebbe potuto formulare il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale”, talché“le contestazioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni dell'accertamento sono tardive”; - quanto alla doglianza relativa alla percentuale di ricarico per essere questa riferita soltanto ad una modesta campionatura degli articoli in vendita, la stessa è infondata, poiché il contribuente l’ha espressamente riconosciuta come quella praticata su tutta la merce, alla stregua di verbale sottoscritto; -le contestazioni sugli errori contenuti nel p.v.c. sono irrilevanti per mancata formalizzazione di rilievi alla chiusura delle operazioni e nei sessanta giorni successivi. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente con otto motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1387 e 1399 cod. civ. Il contribuente aveva chiesto che la moglie semplicemente presenziasse alle operazioni di verifica, senza dunque mai conferirle alcun potere di rendere dichiarazioni ovvero di sottoscrivere documenti in sua vece, con la conseguenza che qualsiasi operazione posta in essere dalla moglie non avrebbe potuto produrre effetto nella sua sfera giuridica. Né può sostenersi, come invece fa la CTR, che il contribuente abbia ratificato l'operato della moglie ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., in quanto lo stesso non era presente alla sottoscrizione del processo verbale di verifica il giorno 13 dicembre 2008 e, all'atto della firma del p.v.c., non è stato reso edotto delle eventuali dichiarazioni e sottoscrizioni della moglie, poiché il documento sottopostogli alla firma conteneva omissioni idonee a stravolgerne completamente il significato. “Con riferimento”, poi, “all'eccezione di novità della asserita nullità della verifica conseguente all'intervento in tale sede della signora [OSCURATO:PERSONA] ed alla non rilevabilità in appello di tale eccezione, si precisa che il fatto è stato dedotto nella prima difesa utile successiva alla messa a disposizione del p.v.v., che si ricorda non costituisce parte del p.v.c. e, conseguentemente, dell'accertamento”; talché “solo da questo documento (a pagina 21) si è potuto evincere come in data 13.12.2008 le operazioni del giorno siano avvenute alla sola presenza della signora Garavaglia e non, come asserito nel p.v.c., in contraddittorio con la parte”. 1.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. A tenore della sentenza impugnata, il contribuente, personalmente presente alla verifica, avrebbe dichiarato – secondo quanto scritto dagli operanti – “di volersi fare assistere dalla moglie”, “nella sua veste di collaboratrice”. Rispetto a tale dichiarazione del contribuente – su cui si era articolata la doglianza del medesimo, volta a mettere in rilievo come la sua volontà non fosse quella di “farsi rappresentare” – il motivo omette la trascrizione della corrispondente parte del processo verbale, in tal guisa impedendo a questa Suprema Corte di apprezzare le censure sottopostele alla luce della questione effettivamente agitata dinanzi alla CTR. Il conseguente difetto diautosufficienza che affligge il motivo lo vota per ciò solo all’inammissibilità. D’altronde, con il medesimo esito, non specifica esso donde risulti che “il Garavaglia”, siccome “occupato con la gestione del colorificio”, “[abbia] chiesto che la moglie presenziasse semplicemente alle operazioni di verifica”. 1.2. Il motivo comunque – come anticipavasi – è altresì manifestamente infondato. Rispetto all’interpretazione della CTR secondo cui la formula usata dai verbalizzanti circa il “volersi fare assistere [il contribuente] dalla moglie” costituisce “solo una mera imprecisione lessicale”, dovendo intendersi avere il medesimo espresso la volontà di “farsi rappresentare” dalla moglie, le contestazioni di cui al primo motivo sono soltanto astratte, non confrontandosi, per di più, con l’ulteriore logica osservazione della CTR che non di “assistenza” si trattava, per avere il contribuente anche aggiunto che “in caso di necessità si sarebbe fatto assistere dal proprio consulente fiscale”. D’altronde – mette conto d i specificare – i verbalizzanti hanno sottolineato (stando alla non contestata versione della sentenza impugnata) la qualità in cui la moglie del contribuente interveniva alle operazioni: cioè “nella sua veste di collaboratrice”, ossia di persona intranea all’attività e quindi in grado di attivamente partecipare al contraddittorio in uno al contribuente medesimo. 1.3. La circostanza che il p.v.c. contenga degli “omissis”, rispetto al processo verbale relativo alle operazioni condotte, il 13 dicembre 2008, alla presenza della moglie del contribuente, non è significativa, riguardando le parti “omissate” nel p.v.c. essenzialmente il modo di determinazione della percentuale di ricarico, ma non le dichiarazioni della “parte”, riportate fedelmente. Né può sostenersi che il contribuente, quantomeno al momento della ricezione del p.v.c., non avesse contezza della provenienza di tali dichiarazioni dalla moglie, siccome presente – come sottolineato dalla CTR –alle operazioni. 1.4. Talché scevro da censure è altresì il rilievo della CTR di tardività della dedotta eccezione di nullità della verifica: infatti, la tesi del contribuente, in ordine all’aver potuto formulare l’eccezione solo “nella prima difesa utile successiva alla messa a disposizione del p.v.v., che si ricorda non costituisce parte del p.v.c.”, oltreché espressa in termini del tutto generici, siccome privi di alcun riferimento alla progressione dei giudizi di merito, non trova riscontro nella ricostruzione del contenuto del p.v.c. alla luce del processo verbale delle operazioni –note al contribuente per avervi assistito –del 13 dicembre 2008. 1.4.1. Ed infatti è proprio l’avere il contribuente assistito alle operazioni l’elemento posto in evidenza dalla CTR per rimarcare come egli nessun rilievo abbia mai opposto, “né nel corso della verifica né dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”: siffatta mancanza di rilievi – che ben avrebbero potuto sfociare, ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, in osservazioni invece mai avanzate – non è (a differenza di quanto sostenuto anche nel secondo motivo) evocata dalla CTR quale causa di inammissibilità dell’eccezione di nullità della verifica, ma, legittimamente e coerentemente, quale argomento per ritenerla comunque meritevole di disattendimento. 1.5. Fermo quanto precede, neppure le censure del contribuente si confrontano con due altre decisive, ma ignorate, giustificazioni addotte dalla CTR a fondamento della decisione: quella a termini della quale “l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti dai verbalizzanti”, per il tramite delle dichiarazioni della moglie del contribuente, non è contemplata da alcuna “specifica previsione in tal senso” e quella a termini della quale a venire in linea di conto è unicamente “l’attendibilità delle fonti di prova acquisite […] e non le modalità con le quali esse sono state acquisite, atteso che la prova non subisce neppure gli effetti della eventuale illegittimità”. 1.5.1. Rispetto a tale ineccepibile argomentare della CTR, mette conto, per completezza, di aggiungere che, stando alla lettera del processo verbale delle operazioni del 13 dicembre 2008, la moglie del contribuente si è limitata a “confermare quanto sopra evidenziato” e a “precisare” la misura del ricarico medio della merce vendita “come peraltro risulta dall’esame dei documenti di acquisto e vendita”. Pertanto le dichiarazioni della medesima esibiscono, alla lettera, una valenza meramente ancillare rispetto alle acquisizioni “ex se” derivanti dalle attività di verifica dei prezzi e di determinazione della misura del ricarico medio compiute dagli operanti: ragion per cui, pur a voler accedere alla tesi, come detto non condivisibile, del contribuente circa l’inammissibilità di dette dichiarazioni, avrebbe il medesimo comunque mancato di offrire la dimostrazione che, una volta espulse le dichiarazioni dal materiale probatorio, l’esito valutativo delle attività istruttorie degli operanti, di per se considerate, sarebbe stato diverso. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, e, 24, comma 2, Cost., anche come interpretato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 264 del 19/04/1995. È erronea la dichiarazione della CTR di irrilevanza di “tutte le contestazioni afferenti gli errori contenuti nel p.v.c.” sul presupposto che il contribuente avrebbe potuto formulare osservazioni. In tal guisa la CTR confonde il termine minimo di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento con il termine di impugnazione dell'avviso stesso. Ne deriva la violazione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost. 2.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. A fronte dell’affermazione della sentenza impugnata – che assume le sembianze di una riflessione conclusiva, non a caso compiuta “in fine” di motivazione – circa l’“irrilevanza”, e non l’“inammissibilità”, di “tutte le contestazioni afferenti gli errori contenuti nel p.v.c.”, il contribuente, in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non esplicita di quali contestazioni si tratta: il punto ha rilievo in quanto, assumendo il contribuente avere la CTR illegittimamente ritenuto l’“inammissibilità” di tali contestazioni, nei paragrafi della motivazione della sentenza impugnata precedenti il penultimo, in cui è contenuta l’espressione censurata, la CTR – che, nella parte relativa allo “svolgimento del processo” in grado di appello, non indica la devoluzione di doglianze ulteriori rispetto alla “illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione; nullità della verifica; omessa motivazione dell’atto impositivo e violazione de[gli artt.] 39, c. 1, lett. d), e 42, c. 2, del d.P.R. 600/73 […],nonché nullità dell’avviso di accertamento”: doglianze tutte esaminate e disattese nella parte dedicata ai “motivi” –espressamente affronta e rigetta la questione di nullità della verifica, quella del difetto di motivazione dell’avviso, quella della legittimità della metodologia accertativa utilizzata ed altresì quella dell’insussistenza di “alcuna violazione dell'art. 39, c. 1, lett. d), del d.P.R. 600/73 poiché dalla verifica erano emersi elementi che consentivano di stabilire ‘l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato’, qual[e] la incongruenza del magazzino”. Infine, la CTR affronta anche il “thema” della “percentuale di ricarico” utilizzata dall'Ufficio, che il contribuente, dinanzi alla medesima, sosteneva “riferir[si] soltanto ad una percentuale modesta degli articoli in vendita e, quindi, non significativa”, rilevando in contrario avere proprio egli riconosciuto, “come da dichiarazione resa ai verificatori nel verbale dallo stesso sottoscritto”, detta percentuale “come quella praticata su tutta la merce”. In ragione di quanto precede (in disparte la non condivisibilità dell’assunto della CTR, nondimeno non oggetto di censura davanti a questa Suprema Corte, circa la tardività delle “contestazioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni dell'accertamento” siccome non contestate già in verifica, assunto che comunque è privo di rilievo per avere la CTR, come detto, affrontato anche la questione delle concrete modalità accertative), non emergono– e soprattutto il contribuente non allega – “contestazioni” di altri “errori contenuti nel p.v.c.” erroneamente non esaminati dalla CTR. D’altro canto, come già osservato, con riferimento alle “contestazioni afferenti gli errori contenuti nel p.v.c.”, la CTR non parla affatto di “inammissibilità”, ma di “irrilevanza”: la motivazione di tale “irrilevanza”, posta dalla CTR in correlazione con il non avere il contribuente formulato contestazioni entro il termine dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, non assume, a differenza di quanto opinato dal ricorrente nel motivo in disamina, la valenza dell’attribuzione di un’efficacia preclusiva alla maturazione di detto termine, ma richiama l’osservazione correttamente svolta poco prima dalla CTR in ordine al fatto che l’avere “il contribuente personalmente partecipato alle operazioni di verifica senza alcuna contestazione […] equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati”. Siffatto ragionare della CTR – su cui il contribuente, peraltro , significativamente non prende posizione alcuna –è pienamente conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costante, infatti, nell’affermare che “la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un'approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso” (così, da ultimo, Sez. 5 , n. 15851 del 29/07/2016, Rv. 640619-01). 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per illogicità della motivazione. La CTR si contraddice nel ritenere che la sentenza di primo grado sia precisa e ben motivata, nondimeno richiamando la “ratio” dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, di cui conferma “in toto” l’applicabilità, e, ad un tempo, concludendo per l’insussistenza della violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. La CTP aveva concluso per l’applicabilità dell’accertamento induttivo, mentre la CTR per l’applicabilità dell’art. 41-bis cit. 3.1. Il motivo èmanifestamente infondato. La denunciata contraddittorietà logica della motivazione della sentenza impugnata non sussiste affatto, sol che si consideri come il costante insegnamento di questa Suprema Corte si esprima nel senso che “l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva: ne deriva” (tra l’altro) “che non assume rilievo alcuno il fatto che nel relativo avviso ci si riferisca erroneamente al predetto art. 39 anziché all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973” (Sez. 6-5, n. 8406 del 04/04/2018, Rv. 647574-01); ne deriva (altresì) che ai fini della ritualità e legittimità di un avviso di accertamento parziale è totalmente irrilevante che la contestazione non si basi su elementi incontrovertibili e definitivi, poiché è “sufficiente che la stessa si fondi su elementi gravi e precisi idonei a giustificare l'emissione dell'avviso ex art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973” (Sez. 5, n. 15595 del 22/07/2020, Rv. 658431-01, in motiv., par. 2.1, p. 3). 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia. Nell’atto di appello era stato dedotto l’errore in cui era incorsa la CTP nel giudicare rappresentativa la campionatura degli articoli oggetto di vendita ed era stato sostenuto che la GDF non aveva mai applicato una percentuale di ricarico ottenuta con la media ponderata. Su tali eccezioni, la CTR omette completamente la pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 4.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, non riproduce con un minimo di compiutezza l’atto di appello, onde render conto della devoluzione, in termini precisi, alla Corte d’appello, di critiche afferenti alla percentualedi ricarico. Secondariamente, “a fortiori”, non esplicita, con il richiamo e la riproduzione, o quantomeno il sunto, delle pertinenti emergenze probatorie, donde risulti l’”errore” che nell’atto di appello sarebbe stato attribuito alla sentenza di primo grado. Infine, non si confronta minimamente con la già richiamata motivazione della sentenza impugnata laddove – con espresso riferimento al “thema” evocato nel motivo, perciò tutt’altro che omesso, ma anzi esaminato – evidenzia (in ossequio alla giurisprudenza di legittimità) avere lo stesso contribuente espressamente riconosciuto la percentuale di ricarico con dichiarazione finanche sottoscritta. 5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia ed “ultra petitum”. Nell’atto di appello erano state dedotte “le criticità ed i gravi errori degli allegati 11 redatti dalla GdF”, in particolare eccependosi che dall’allegato 11/b non poteva dedursi, come invece affermato daiMilitari nel p.v.v., che il ricarico della merce venduta è sempre costante nella misura del 66,67%. A seguito di analisi degli allegati 11, la difesa aveva rilevato come dagli stessi non fosse possibile determinare né la media ponderata né quella aritmetica. La CTR sul punto omette di pronunciare. 5.1. Il motivo è inammissibile. In violazione del principio di autosufficienza, esso non riproduce né la pertinente parte dell’atto di appello né gli “allegati 11 redatti dalla GdF” né la “pagina 22 del p.v.v.” che si porrebbe in contrasto con l’“allegato 11/b”. Quanto precede travolge anche l’ulteriore censura proposta nella parte finale del motivo, a termini della quale la CTR – rilevando non esser vero, come sostenuto dal contribuente, che il “verbale della Guardia di Finanza [mancasse] dell’allegato”, in quanto questo era “stato prodotto dalla parte stessa” – avrebbe frainteso la domanda devolutale: la mancata riproduzione di quest’ultima, infatti, impedisce alcun apprezzamento della censura medesima. 6. Gli ultimi tre motivi - il sesto, il settimo e l'ottavo - possono essere enunciati e decisi congiuntamente per ragioni di connessione. 6.1. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di nullità dell’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR ha omesso l'esame dei fatti, tutti decisivi, posti a fondamento dell'eccezione di nullità dell'accertamento induttivo ai sensi degli artt. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, essa ha omesso di esaminare il fatto che il magazzino era stato controllato ed era risultato regolare e di accertare la sussistenza dei presupposti necessari per procedere induttivamente. Le risultanze contabili del magazzino apparivano rispondenti alle quantità fisiche in rimanenza; la contabilità era risultata correttamente tenuta. Essendo quindi venuti meno i presupposti della verifica, non era neppure possibile emettere l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973. L'accertamento veniva formalmente emesso ai sensi di quest'ultima disposizione, “anche ‘se di fatto’ veniva fondato su ricostruzioni induttive da presunzioni, quali l'applicazione della percentuale induttiva del 66,67%”. L'accertamento induttivo, effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, era nullo “ex tunc” per carenza di motivazione in quanto non conteneva la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificassero il ricorso al metodo prescelto. La CTR, andando in contrario avviso rispetto alla CTP, è giunta a ritenere legittimamente eseguito l'accertamento ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973. Così facendo, ossia ricostruendo i fatti in adesione alle sole difese dell'Agenzia delle entrate, la CTR, non solo ha omesso l'esame dei fatti posti a fondamento dell'eccezione, ma realizza una falsa applicazione di norme di diritto, censurabili sotto il paradigma in esame. 6.2. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di assoluta infondatezza ed illegittimità del metodo adottato da parte dell’Ufficio per la ricostruzione dei ricavi e quindi dell’accertamento impugnato. La CTR ha omesso altresì l'esame dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di assoluta infondatezza ed illegittimità del metodo adottato dall'Ufficio per la ricostruzione dei ricavi. In particolare, essa ha omesso di considerare che “la dichiarazione rilasciata spontaneamente dal contribuente è stata assunta solo parzialmente”; di esaminare il fatto che “dall’allegato 11/b non è possibile evincere la percentuale del 66,67% posta fondamento dell'accertamento”; che “la merce non era manifestamente omogenea”, sicché “la percentuale di ricarico avrebbe dovuto essere determinata mediante l'applicazione della media ponderata”. 6.3. Con l’ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di assunzione parziale della dichiarazione del contribuente. Nell'appello s’era eccepito che la dichiarazione del Garavaglia era stata assunta solo parzialmente, al solo fine di estrapolare la percentuale del 66,67%. Con riferimento a ciò, “nulla viene detto nella sentenza di secondo grado, confermandosi quindi che il fatto posto a fondamento dell'eccezione suddetta non è neppure stato preso in considerazione”. 7. I motivi sono tutti inammissibili per una pluralità di ragioni: - in primo luogo , deducono censure sotto il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in violazione nondimeno dell’art. 348-ter cod. proc. civ., dal momento che, nella specie, si versa pacificamente in ipotesi di cd. doppia conforme di merito; - in secondo luogo, pur a prescindere da quanto precede, incardinano le censure “sub specie” dell’omesso esame di fatti decisivi controversi, ma in realtà deducono ad oggetto delle paventate omissioni, non già fatti storici, bensì mere argomentazioni difensive (giuridiche o al più fattuali): omissioni nondimeno denunciabili soltanto alla stregua di vizi motivazionali, nell’osservanza – tuttavia non ossequiata – dei canoni del sindacato degli stessi in sede di legittimità. -in terzo luogo, mirano sostanzialmente ad otte nere da questa Suprema Corte (per di più senza riprodurre, quantomeno per stralci, né l’avviso di accertamento né l’atto di appello) una più favorevole riedizione del giudizio di merito, in patente violazione del perimetro cui il giudizio di cassazione è astretto, quale momento di controllo della sola legittimità degli atti impugnati. 7.1. Fermo quanto precede, i motivi sono anche manifestamente infondati. Sinteticamente: - quanto al sesto, esso pretermette l’affermazione della CTR secondo cui il magazzino è risultato incongruo, ciò giustificando la metodologia analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, così come omette il confronto con la pertinente citazione, da parte della CTR, della giurisprudenza di legittimità in ordine alla non illegittimità della motivazione “per relationem” degli avvisi di accertamento; - quanto al settimo motivo, ferma la patente violazione del principio di autosufficienza per mancata riproduzione degli atti amministrativi e processuali, esso non indica né cosa avrebbe “per intero” dichiarato il contribuente, né per quale ragione il prospetto redatto dalla difesa, di cui a p. 11 del ricorso, avrebbe corretto non precisati “errori” affliggenti quello della Guardia di Finanza, né donde risulti la disomogeneità della merce e l’erroneità della metodologia di determinazione della percentuale di ricarico; - quanto al settimo motivo, richiamato quanto già detto in relazione al motivo precedente circa la mancata indicazione delle dichiarazioni del contribuente,esso tiene in non cale che, “al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse” (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 3126 del 09/02/2021, Rv. 660547-01). 8. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese, regolatesecondo tariffa come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti affinché il contribuente sia dichiarato te
Sentenza Cassazione n. 05297/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris